CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Comune di Vinovo
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- siano attuati gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e <strong>di</strong> ampliamento, in misura superiore al 20%, (della volumetria<br />
dell’unità abitativa esistente considerando, ai fini della determinazione della suddetta percentuale, la<br />
cubatura <strong>di</strong> tutti i locali interessati delle opere e<strong>di</strong>lizie) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari.<br />
Nei casi <strong>di</strong> interventi onerosi realizzabili tramite D.I.A. ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i., il contributo <strong>di</strong><br />
costruzione (oneri <strong>di</strong> urbanizzazione + costo <strong>di</strong> costruzione) deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla<br />
data <strong>di</strong> presentazione della D.I.A., ferme restando le possibilità <strong>di</strong> rateizzazione come successivamente<br />
meglio stabilito.<br />
ART. 2 - VOLTURE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE<br />
L’eventuale trasferimento del permesso <strong>di</strong> costruire (insieme all’immobile) o dell’immobile oggetto <strong>di</strong><br />
denuncia <strong>di</strong> inizio attività ad altri titolari, presuppone l’assunzione delle fidejussioni a carico del nuovo<br />
obbligato principale; qualora ciò non avvenga in forma esplicita e comunicata all’Amministrazione Comunale,<br />
il precedente titolare rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale stessa.<br />
ART. 3 - <strong>CONTRIBUTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>COSTRUZIONE</strong> INERENTE PERMESSI <strong>DI</strong> COSTRUIRE/ <strong>DI</strong>A<br />
ONEROSI IN VARIANTE<br />
Nel caso in cui il titolare dell’atto abilitativo, richieda Permesso <strong>di</strong> costruire/ <strong>DI</strong>A in variante allo stesso:<br />
a) nel caso in cui il conteggio del Contributo <strong>di</strong> Costruzione, relativo alla variante, risultasse maggiore <strong>di</strong><br />
quanto già versato, il titolare dovrà versare la <strong>di</strong>fferenza;<br />
b) nel caso in cui il conteggio del Contributo <strong>di</strong> Costruzione risultasse minore <strong>di</strong> quanto già versato, al<br />
titolare non verrà riconosciuto alcun rimborso in merito alla <strong>di</strong>fferenza rispetto a quanto già versato.<br />
ART. 4 - MISURA DEGLI “OO.UU.”<br />
Gli “OO.UU.” sono applicati in conformità a quanto stabilito dalle apposite tabelle allegate alla presente<br />
<strong>di</strong>sciplina e redatte sulla base dei parametri, dei criteri e delle norme fissate dalla Regione Piemonte e delle<br />
determinazioni assunte al riguardo dagli organi deliberativi del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Vinovo</strong>.<br />
L’aggiornamento degli OO.UU. è stato effettuato in riferimento all’incremento ufficiale dell’in<strong>di</strong>ce ISTAT,<br />
registrato fra Settembre 2004 e Ottobre 2009 (ultimo dato <strong>di</strong>sponibile dall’ISTAT).<br />
A) E<strong>DI</strong>LIZIA RESIDENZIALE<br />
Gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sono calcolati a metro cubo, vuoto per pieno, in riferimento alla volumetria<br />
oggetto dell’istanza e<strong>di</strong>lizia, calcolata secondo le <strong>di</strong>sposizioni urbanistiche vigenti al momento del rilascio del<br />
permesso <strong>di</strong> costruire ovvero al momento della formazione del silenzio assenso nel caso <strong>di</strong> <strong>DI</strong>A o della<br />
comunicazione <strong>di</strong> mutamento <strong>di</strong> destinazione urbanistica.<br />
Partecipano alla determinazione degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione tutti i locali e/o gli spazi computati quali<br />
Superficie Utile Lorda (SUL).<br />
Sono altresì inclusi nella quantificazione del contributo <strong>di</strong> costruzione i locali e/o gli spazi non conteggiati<br />
quali Superficie Utile Lorda, secondo le modalità <strong>di</strong> seguito specificate:<br />
1. SOTTOTETTI<br />
Sono considerati sottotetti, ai sensi dell’Art. 49 delle N.T.A., “gli spazi racchiusi tra l’ultimo piano <strong>di</strong> calpestio<br />
e le falde <strong>di</strong> copertura aventi le seguenti caratteristiche:<br />
- falde <strong>di</strong> copertura con pendenze uniformi non superiori a 30° e non inferiori a 20°;<br />
- altezza massima me<strong>di</strong>a lorda Hv (così come espressa al precedente art. 4 punto 8) pari a m. 3,00.<br />
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