Un sottufficiale verifica le dimensioni dei mitili prima della loro commercializzazione 24 Seariver Port
L’8 giugno 1940, anno XVIII dell’era fascista, il Comandante Bravo ci restituisce perfettamente il clima dell’imminente secondo conflitto mondiale, riconoscendo la necessità di vietare l’uso di apparecchi fotografici nell’ambito dei porti del Compartimento Marittimo di Chioggia con l’ordinanza 104. Soltanto due giorni dopo l’ordinanza 101, con drammatica escalation, ordina l’oscuramento parziale della zona, la riduzione all’essenziale dell’illuminazione pubblica, l’azzurramento e la schermatura delle lampade, l’uso esclusivo di mezzi acustici per le segnalazioni degli autoveicoli eccetera. Si da conto anche dei segnali di allarme e dei seguenti provvedimenti ai quali attenersi onde evitare di attirare il fuoco nemico sul porto e sulle sue infrastrutture, si informa circa l’ubicazione del rifugio antiaereo -sotto il silos della Fabbrica Cementi ad una distanza di circa 50 metri dalla banchina-, si elencano i luoghi di sosta per tutti i veicoli che si troveranno sulle banchine dei canali Lombardo e S. Domenico (dovranno svoltare nella Calle più prossima per lasciar libero il passaggio ai veicoli dei Pompieri e della Croce Rossa): gli equipaggi presenti sulle navi nazionali ancorate od ormeggiate dovranno tenersi pronti per l’eventuale chiamata ai “posti di incendio”. L’Italia entra così nella seconda guerra mondiale. La città di Chioggia, in particolare, sopporterà 18 pesanti bombardamenti che raderanno al suolo un centinaio di abitazioni e ne danneggeranno altre 300 circa: i morti saranno 60 e 500 i feriti, un migliaio i senzatetto ed alcune centinaia gli sfollati. Il giorno 11 ottobre 1940 viene emanata l’ordinanza 111 relativa alla regolamentazione della pesca in periodo di guerra: In deroga alle disposizioni dell’art.17 del sopracitato Regolamento sulla Pesca, in via eccezionale, date le attuali circostan- ze e per la durata della guerra, è permessa la Pesca dei “go” (GOBIUS OPHIOCEPHALUS) anche se non pervenuti alla lunghezza minima di cm. 12 purchè non inferiori agli 8 cm. (otto). Con l’ordinanza 121 del 28 febbraio 1941, volta a disciplinare e riassumere la precedente materia sempre relativa alla pesca si dichiara che nell’esercizio della pesca notturna, fuori della fascia costiera di 12 miglia é autorizzato, in via di esperimento l’uso di fanali azzurrati. Tale autorizzazione viene data a rischio e pericolo dei pescatori. La R. Marina declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare ai pescatori dei natanti da eventuali azioni del nemico oppure di unità nazionali in conseguenza dell’avvistamento dei fanali in parola. Il 30 giugno 1941, con l’ordinanza 129, si menzionano delle nuove “lampade elettriche subacquee” proposte dal Commissariato Generale per la pesca. La Capitaneria cerca in questi ed in altri modi ancora di far fronte allo stato di guerra che rende precaria, ogni giorno di più, la vita della popolazione chioggiotta. Torna l’incubo già vissuto durante il primo conflitto mondiale: il 14 luglio dello stesso anno l’ordinanza 130 per tutelare la vita umana e i beni esistenti lungo il litorale ordina che chiunque rinvenga lungo la spiaggia, lungo il lido od in mare, torpedini, mine, od oggetti di qualunque specie che possano far presumere trattarsi di ordigni esplosivi, ha l’obbligo di non avvicinarsi ai medesimi, e di informare immediatamente l’ufficio di Porto”. Con l’ordinanza 146 del 1 giugno 1943 si stabilisce che durante lo stato di allarme per azioni dal mare, sarà d’ora innanzi considerato nemico, - dai reparti di difesa costiera, - chiunque tenti, non preannunciato, di avvicinarsi alla costa: a causa della sua posizione strategica Chioggia viene considerata sempre zona di un possibile sbarco alleato. Dal traffico mercantile alle regate dei bragozzi, dal commercio ittico alla balneazione: tutto è oggetto di attenzione Seariver Port 25