Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COSA CAMBIA DOPO SAN<br />
MARTINO?<br />
Dopo le sentenze <strong>di</strong> Cass. Sez. Un. 26972-5/2008, che non si sono<br />
in nessun passaggio riferite al danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chance:<br />
1) esso va inquadrato, alla stregua dei principi generali, come<br />
aspetto del danno non patrimoniale, ove vige il principio <strong>di</strong><br />
tipicità; o come voce <strong>di</strong> danno patrimoniale, ove vige il principio<br />
<strong>di</strong> atipicità;<br />
2) è pacifico che anche il danno non patrimoniale è dannoconseguenza,<br />
e come tale va provato;<br />
3) a livello processuale, essendo stato ricostruito il danno non<br />
patrimoniale come categoria unitaria, ora forse la lesione <strong>di</strong><br />
chance non patrimoniale può essere liquidata d’ufficio dal<br />
Giu<strong>di</strong>ce ove siano stati de<strong>dott</strong>i i presupposti, anche in<br />
mancanza <strong>di</strong> specifica domanda ed in presenza <strong>di</strong> una mera<br />
domanda risarcitoria del danno non patrimoniale (Chindemi).