12.06.2013 Views

Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea

Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea

Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COSA CAMBIA DOPO SAN<br />

MARTINO?<br />

Dopo le sentenze <strong>di</strong> Cass. Sez. Un. 26972-5/2008, che non si sono<br />

in nessun passaggio riferite al danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chance:<br />

1) esso va inquadrato, alla stregua dei principi generali, come<br />

aspetto del danno non patrimoniale, ove vige il principio <strong>di</strong><br />

tipicità; o come voce <strong>di</strong> danno patrimoniale, ove vige il principio<br />

<strong>di</strong> atipicità;<br />

2) è pacifico che anche il danno non patrimoniale è dannoconseguenza,<br />

e come tale va provato;<br />

3) a livello processuale, essendo stato ricostruito il danno non<br />

patrimoniale come categoria unitaria, ora forse la lesione <strong>di</strong><br />

chance non patrimoniale può essere liquidata d’ufficio dal<br />

Giu<strong>di</strong>ce ove siano stati de<strong>dott</strong>i i presupposti, anche in<br />

mancanza <strong>di</strong> specifica domanda ed in presenza <strong>di</strong> una mera<br />

domanda risarcitoria del danno non patrimoniale (Chindemi).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!