Relazione dott. Gianluigi MORLINI - Ordine degli Avvocati di Ivrea
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L’obbligo informativo circa i limiti <strong>di</strong> equipaggiamento<br />
o <strong>di</strong> organizzazione della struttura sanitaria grava<br />
anche sul me<strong>di</strong>co, convenzionato o non con la casa <strong>di</strong><br />
cura, <strong>di</strong>pendente o non, che abbia concluso con la<br />
paziente un contratto <strong>di</strong> assistenza al parto: ne<br />
consegue che in caso <strong>di</strong> violazione dell’obbligo<br />
informativo, ove sia sostenibile che il paziente non si<br />
sarebbe avvalso della struttura nel caso fosse stato<br />
adeguatamente adeguatamente informato, informato, delle conseguenze derivate<br />
dalle carenze organizzative o <strong>di</strong> equipaggiamento<br />
informative informative rispondono rispondono in solido me<strong>di</strong>co e struttura<br />
(Cass. n. 3847/2011).