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Regolamento Edilizio - Comune di Montebelluna

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Montebelluna</strong> (TV) <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong><br />

Piano Regolatore Generale<br />

Variante n° 1 - 2012 Testo approvato con Del. C.C. n°73/2012<br />

e la chiusura del cantiere, secondo le modalità <strong>di</strong> legge. Gli Addetti alla vigilanza che, nell'effettuare<br />

sopralluoghi, constatino la non osservanza <strong>di</strong> leggi e <strong>di</strong> regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità<br />

competenti, fatto salvo il potere del Sindaco <strong>di</strong> adottare i provve<strong>di</strong>menti necessari nei casi <strong>di</strong> pericolo<br />

per la pubblica incolumità e per l'igiene, e <strong>di</strong> offesa per il pubblico decoro.<br />

7. Ogni cantiere deve essere provvisto <strong>di</strong> tabella ben visibile con in<strong>di</strong>cazione dell'opera, degli estremi del<br />

titolo abilitativo, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell'intera opera, degli altri eventuali<br />

Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del Responsabile e del Coor<strong>di</strong>natore<br />

per la sicurezza, dell'Impresa esecutrice e installatrice, del Responsabile del cantiere.<br />

ART. 28 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO<br />

1. Nel caso in cui, per esigenze <strong>di</strong> cantiere o per motivi <strong>di</strong> sicurezza ed incolumità pubblica, si renda necessario<br />

occupare il suolo pubblico, il Titolare del permesso <strong>di</strong> costruire o della SCIA deve munirsi<br />

dell'apposita concessione comunale alla occupazione temporanea <strong>di</strong> suolo pubblico.<br />

2. La domanda deve contenere la esatta in<strong>di</strong>viduazione planimetrica del suolo <strong>di</strong> cui si richiede l'occupazione,<br />

nonché la durata presunta della stessa in rapporto alla entità dei lavori da eseguire. La concessione<br />

suddetta è subor<strong>di</strong>nata al pagamento della relativa tassa e al versamento <strong>di</strong> un'idonea cauzione<br />

per la rimessa in pristino del suolo eventualmente manomesso che viene restituita dopo che le pavimentazioni,<br />

i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le<br />

prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo novanta giorni<br />

dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino o, nel caso siano effettuati scavi con posa <strong>di</strong> condutture o<br />

manufatti interrati, dopo un anno dalla comunicazione dell’avvenuto ripristino, e, in ogni caso, previo<br />

accertamento da parte dell’ufficio comunale competente che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte.<br />

3. Le modalità <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono<br />

essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.<br />

4. La concessione è rinnovabile <strong>di</strong> sei mesi in sei mesi. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo<br />

scadere della concessione secondo le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n°507 e la relativa classificazione<br />

territoriale comunale.<br />

5. In caso <strong>di</strong> inadempienza dell'obbligo del ripristino il Dirigente procederà d'ufficio, a spese del concessionario,<br />

ai sensi dell'ultimo comma deIl'art. 378 della Legge 20.3.1865 n°2248, all. F. Il Dirigente ha la<br />

facoltà <strong>di</strong> revocare l'autorizzazione e <strong>di</strong> imporre il ripristino dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione<br />

dei lavori, non causata da ragioni climatiche.<br />

6. Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o<br />

manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs.<br />

30.4.1992 n°285 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni nonché le ulteriori <strong>di</strong>sposizioni comunali che si intendono<br />

qui richiamate.<br />

ART. 29 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E VISITE DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA<br />

1. Il Titolare del permesso <strong>di</strong> costruire dovrà dare comunicazione allo Sportello Unico del <strong>Comune</strong>:<br />

a) dell'inizio dei lavori con semplice lettera (eventualmente completa della nomina dei soggetti <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 24, se non già comunicata);<br />

b) limitatamente al caso dell'e<strong>di</strong>lizia convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del Testo Unico per<br />

l’E<strong>di</strong>lizia (ex artt. 7 e 8 Legge 10/1077) del raggiungimento <strong>di</strong> fasi <strong>di</strong> costruzione stabilite nella<br />

convenzione stessa. La comunicazione dovrà contenere la richiesta <strong>di</strong> verifica della corrispondenza<br />

del fabbricato realizzato alle caratteristiche tipologiche e costruttive fissate nella convenzione;<br />

c) dell'ultimazione dei lavori.<br />

2. Degli accertamenti effettuati nel corso dei sopralluoghi <strong>di</strong>sposti a seguito della comunicazione <strong>di</strong> cui<br />

sopra, deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, <strong>di</strong> cui una deve essere custo<strong>di</strong>ta in cantiere.<br />

3. In ogni caso, e in<strong>di</strong>pendentemente dall'esito dei controlli effettuati, la responsabilità per la violazione<br />

delle norme giuri<strong>di</strong>che vigenti, come pure per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nel permesso <strong>di</strong><br />

costruire, rimane interamente a carico del titolare del permesso <strong>di</strong> costruire ovvero della SCIA, del Direttore<br />

e dell'Assuntore dei lavori.<br />

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