Regolamento Edilizio - Comune di Montebelluna
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Montebelluna</strong> (TV) <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong><br />
Piano Regolatore Generale<br />
Variante n° 1 - 2012 Testo approvato con Del. C.C. n°73/2012<br />
e la chiusura del cantiere, secondo le modalità <strong>di</strong> legge. Gli Addetti alla vigilanza che, nell'effettuare<br />
sopralluoghi, constatino la non osservanza <strong>di</strong> leggi e <strong>di</strong> regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità<br />
competenti, fatto salvo il potere del Sindaco <strong>di</strong> adottare i provve<strong>di</strong>menti necessari nei casi <strong>di</strong> pericolo<br />
per la pubblica incolumità e per l'igiene, e <strong>di</strong> offesa per il pubblico decoro.<br />
7. Ogni cantiere deve essere provvisto <strong>di</strong> tabella ben visibile con in<strong>di</strong>cazione dell'opera, degli estremi del<br />
titolo abilitativo, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell'intera opera, degli altri eventuali<br />
Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del Responsabile e del Coor<strong>di</strong>natore<br />
per la sicurezza, dell'Impresa esecutrice e installatrice, del Responsabile del cantiere.<br />
ART. 28 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO<br />
1. Nel caso in cui, per esigenze <strong>di</strong> cantiere o per motivi <strong>di</strong> sicurezza ed incolumità pubblica, si renda necessario<br />
occupare il suolo pubblico, il Titolare del permesso <strong>di</strong> costruire o della SCIA deve munirsi<br />
dell'apposita concessione comunale alla occupazione temporanea <strong>di</strong> suolo pubblico.<br />
2. La domanda deve contenere la esatta in<strong>di</strong>viduazione planimetrica del suolo <strong>di</strong> cui si richiede l'occupazione,<br />
nonché la durata presunta della stessa in rapporto alla entità dei lavori da eseguire. La concessione<br />
suddetta è subor<strong>di</strong>nata al pagamento della relativa tassa e al versamento <strong>di</strong> un'idonea cauzione<br />
per la rimessa in pristino del suolo eventualmente manomesso che viene restituita dopo che le pavimentazioni,<br />
i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le<br />
prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il deposito cauzionale sarà restituito dopo novanta giorni<br />
dalla comunicazione dell'avvenuto ripristino o, nel caso siano effettuati scavi con posa <strong>di</strong> condutture o<br />
manufatti interrati, dopo un anno dalla comunicazione dell’avvenuto ripristino, e, in ogni caso, previo<br />
accertamento da parte dell’ufficio comunale competente che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte.<br />
3. Le modalità <strong>di</strong> occupazione e <strong>di</strong> esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono<br />
essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.<br />
4. La concessione è rinnovabile <strong>di</strong> sei mesi in sei mesi. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo<br />
scadere della concessione secondo le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n°507 e la relativa classificazione<br />
territoriale comunale.<br />
5. In caso <strong>di</strong> inadempienza dell'obbligo del ripristino il Dirigente procederà d'ufficio, a spese del concessionario,<br />
ai sensi dell'ultimo comma deIl'art. 378 della Legge 20.3.1865 n°2248, all. F. Il Dirigente ha la<br />
facoltà <strong>di</strong> revocare l'autorizzazione e <strong>di</strong> imporre il ripristino dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione<br />
dei lavori, non causata da ragioni climatiche.<br />
6. Qualora durante i lavori o comunque per l’esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o<br />
manomettere il suolo pubblico trovano applicazione le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs.<br />
30.4.1992 n°285 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni nonché le ulteriori <strong>di</strong>sposizioni comunali che si intendono<br />
qui richiamate.<br />
ART. 29 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E VISITE DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA<br />
1. Il Titolare del permesso <strong>di</strong> costruire dovrà dare comunicazione allo Sportello Unico del <strong>Comune</strong>:<br />
a) dell'inizio dei lavori con semplice lettera (eventualmente completa della nomina dei soggetti <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 24, se non già comunicata);<br />
b) limitatamente al caso dell'e<strong>di</strong>lizia convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del Testo Unico per<br />
l’E<strong>di</strong>lizia (ex artt. 7 e 8 Legge 10/1077) del raggiungimento <strong>di</strong> fasi <strong>di</strong> costruzione stabilite nella<br />
convenzione stessa. La comunicazione dovrà contenere la richiesta <strong>di</strong> verifica della corrispondenza<br />
del fabbricato realizzato alle caratteristiche tipologiche e costruttive fissate nella convenzione;<br />
c) dell'ultimazione dei lavori.<br />
2. Degli accertamenti effettuati nel corso dei sopralluoghi <strong>di</strong>sposti a seguito della comunicazione <strong>di</strong> cui<br />
sopra, deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, <strong>di</strong> cui una deve essere custo<strong>di</strong>ta in cantiere.<br />
3. In ogni caso, e in<strong>di</strong>pendentemente dall'esito dei controlli effettuati, la responsabilità per la violazione<br />
delle norme giuri<strong>di</strong>che vigenti, come pure per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nel permesso <strong>di</strong><br />
costruire, rimane interamente a carico del titolare del permesso <strong>di</strong> costruire ovvero della SCIA, del Direttore<br />
e dell'Assuntore dei lavori.<br />
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