Regolamento Edilizio - Comune di Montebelluna
Regolamento Edilizio - Comune di Montebelluna
Regolamento Edilizio - Comune di Montebelluna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Montebelluna</strong> (TV) <strong>Regolamento</strong> <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong><br />
Piano Regolatore Generale<br />
Variante n° 1 - 2012 Testo approvato con Del. C.C. n°73/2012<br />
il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti, <strong>di</strong> norma, non deve essere inferiore a<br />
1/12. Sono consentite aerazione e illuminazione artificiale quando siano salvaguardate le con<strong>di</strong>zioni<br />
previste dagli artt. 18 e 19 della Legge 27.5.1975 n°166, salvo quanto previsto dall’art. 35. In caso <strong>di</strong><br />
intervento sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili<br />
a cave<strong>di</strong>.<br />
4. Locali <strong>di</strong> cui al punto d) deIl'art. 36 (locali <strong>di</strong> passaggio, presenza <strong>di</strong> persone non prevista o eccezionale):<br />
fatto salvo il rispetto <strong>di</strong> normative specifiche, il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti,<br />
<strong>di</strong> norma, non deve essere inferiore a 1/12. Sono consentite aerazione ed illuminazione artificiale<br />
quando siano salvaguardate le con<strong>di</strong>zioni previste dagli artt. 18 e 19 della Legge 27.5.1975 n°166. In<br />
caso <strong>di</strong> intervento sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da<br />
spazi equiparabili a cave<strong>di</strong> (con la sola esclusione delle centrali termiche).<br />
5. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento o ventilazione meccanica permanente<br />
devono essere ottenuti me<strong>di</strong>ante aperture dei serramenti, <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> questi o da altri <strong>di</strong>spositivi.<br />
6. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna senza causare<br />
molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi <strong>di</strong> chiusura me<strong>di</strong>ante infissi assolutamente<br />
e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima.<br />
7. Le doppie finestre possono essere installate solo se non ostacolino l'aerazione naturale del locale.<br />
8. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare<br />
una adeguata ventilazione naturale devono essere con<strong>di</strong>zionati o ventilati a seconda delle caratteristiche<br />
morfologiche delle attività previste, rispettando quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 9 della Circolare Regionale<br />
n°13 del 1 luglio 1997.<br />
9. La stanza da bagno deve essere fornita <strong>di</strong> finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq<br />
0,60 per il ricambio dell'aria.<br />
10. Nel caso <strong>di</strong> bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente <strong>di</strong> ricambio<br />
minimo <strong>di</strong> 5 volumi/ora se in espulsione continua ovvero <strong>di</strong> 10 volumi/ora se in aspirazione forzata<br />
temporizzata.<br />
11. Gli spazi <strong>di</strong> servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti <strong>di</strong> idonea canna <strong>di</strong><br />
ventilazione a atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.<br />
Sono esclusi da ogni obbligo <strong>di</strong> aerazione i locali <strong>di</strong> passaggio comunicanti con locali <strong>di</strong>rettamente<br />
aerati dall’esterno.<br />
12. Deroghe al presente articolo sono ammesse negli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio tutelato<br />
(vincolo monumentale o grado <strong>di</strong> protezione del PRG).<br />
ART. 41 - PIANI INTERRATI, SEMINTERRATI E SOTTOTETTI<br />
1. Sono considerati piani interrati e seminterrati quelli che emergono fino a ml 1,00 dal piano campagna,<br />
misurati all’intradosso del solaio.<br />
I locali <strong>di</strong> detti piani possono essere utilizzati per destinazioni accessorie; il primo piano interrato può<br />
ospitare anche destinazioni utili <strong>di</strong> cui all’art.36 punto 1 lettere b.1 e b.2, su conforme parere dei competenti<br />
uffici dell’Azienda U.L.SS.. In ogni caso deve essere garantito l’isolamento dall’umi<strong>di</strong>tà e assicurato<br />
il ricambio d’aria e l’aerazione forzata nel rispetto della normativa vigente.<br />
2. In presenza <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> acque reflue, qualora il deflusso delle acque <strong>di</strong> scarico del fabbricato avvenga<br />
a quota superiore a quella del piano interrato deve essere installato un impianto <strong>di</strong> sollevamento<br />
delle acque.<br />
3. Devono inoltre essere sod<strong>di</strong>sfatte tutte le altre con<strong>di</strong>zioni relative alla ventilazione e all'isolamento<br />
dall'umi<strong>di</strong>tà.<br />
4. I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere a<strong>di</strong>biti ad uso abitazione; essi potranno<br />
essere destinati a locali accessori o <strong>di</strong> servizio, come definiti dal precedente art. 39 sempre che<br />
il materiale che viene stivato non sia facilmente putrescibile, maleodorante e comunque tale da recare<br />
inconvenienti igienico - sanitari.<br />
5. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo <strong>di</strong> fori aperti su spazi liberi,<br />
quali bocche <strong>di</strong> lupo, <strong>di</strong> conseguenza essi dovranno essere muniti <strong>di</strong> drenaggi sufficienti e dovranno<br />
Art. 40 a Si definiscono canne <strong>di</strong> ventilazione<br />
quelle impiegate per l'immissione<br />
e l'estrazione <strong>di</strong> aria negli ambienti.<br />
Dette canne possono funzionare<br />
in aspirazione forzata ovvero in<br />
aspirazione naturale.<br />
Pagina 45 <strong>di</strong> 83