Guida all'attività venatoria nel Lazio - Agricoltura - Regione Lazio
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D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008<br />
OGGETTO: RETE EUROPEA NATURA<br />
2000: MISURE DI CONSERVAZIONE<br />
OBBLIGATORIE DA APPLICARSI<br />
NELLE ZONE DI PROTEZIONE<br />
SPECIALE<br />
(testo aggiornato con la D.G.R. n. 928<br />
del 17 dicembre 2008)<br />
ALLEGATO B<br />
MISURE DI CONSERVAZIONE GENE-<br />
RALI ED ATTIVITÀ DA PROMUOVERE<br />
E INCENTIVARE PER LE ZONE DI<br />
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)<br />
DIVIETI<br />
1)Attività <strong>venatoria</strong>:<br />
Nelle aree in cui l’attività <strong>venatoria</strong> è consentita:<br />
a) è vietato l’esercizio dell’attività <strong>venatoria</strong><br />
<strong>nel</strong> mese di gennaio, con l’eccezione<br />
della caccia da appostamento fisso e<br />
temporaneo e in forma vagante per due<br />
giornate alla settimana, prefissate dal<br />
calendario venatorio, nonché con l’eccezione<br />
della caccia agli ungulati;<br />
b) è vietata l’effettuazione della preapertura<br />
dell’attività <strong>venatoria</strong>, con l’eccezione<br />
della caccia di selezione agli ungulati,<br />
che deve essere, comunque, attivata con<br />
le modalità previste <strong>nel</strong> Piano Faunistico<br />
Venatorio;<br />
c) ai sensi della legge regionale 17/95,<br />
art. 35 bis, come modificata e integrata<br />
dall’art. 81 della legge regionale 26/2007,<br />
è vietato l’esercizio dell’attività <strong>venatoria</strong><br />
in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1,<br />
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,<br />
del 2 aprile 1979;<br />
d) è vietato l’utilizzo di munizionamento a<br />
pallini di piombo all’interno delle zone<br />
umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni,<br />
paludi, acquitrini, lanche e lagune<br />
216 _GUIDA ALL’ATTIVITÀ VENATORIA NEL LAZIO<br />
d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché<br />
<strong>nel</strong> raggio di 150 metri dalle rive più<br />
esterne a partire dalla stagione <strong>venatoria</strong><br />
2008/2009;<br />
e) è vietata l’attività <strong>venatoria</strong> relativamente<br />
alla Coturnice (Alectoris graeca), al<br />
Combattente (Philomachus pugnax) e alla<br />
Moretta (Aythya fuligula);<br />
f) è vietato lo svolgimento dell’attività di<br />
addestramento di cani da caccia prima<br />
dell’1 settembre e dopo la chiusura della<br />
stagione <strong>venatoria</strong>, ad esclusione delle<br />
Zone per l’allenamento e l’addestramento<br />
dei cani e per le gare cinofile esistenti<br />
<strong>nel</strong>le quali lo svolgimento di attività di<br />
addestramento cani e di gare cinofile, è<br />
vietato <strong>nel</strong> periodo 15 marzo – 31 luglio.<br />
Tale intervallo temporale può essere<br />
ridotto in sede di Valutazione d’Incidenza;<br />
g) è vietata la costituzione di nuove Zone<br />
per l’allenamento e l’addestramento dei<br />
cani e per le gare<br />
cinofile, nonché l’ampliamento di quelle<br />
esistenti.<br />
2) Immissioni di specie animali:<br />
a) è vietata l’immissione <strong>nel</strong>l’ambiente<br />
naturale di specie animali non autoctone.<br />
Sono fatti salvi:<br />
- gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini<br />
ambientali in campo faunistico<br />
attraverso la reintroduzione di specie o<br />
popolazioni autoctone estinte localmente<br />
o i ripopolamenti di specie<br />
autoctone in imminente rischio di estinzione.<br />
In particolare, per quanto riguarda<br />
le specie dell’Allegato D del D.P.R.<br />
357/1997 e le specie dell’Allegato I<br />
della Direttiva 79/409, detti interventi<br />
dovranno essere attuati secondo i<br />
disposti dell’art. 12 del medesimo<br />
D.P.R. 357/1997;<br />
- le attività zootecniche;<br />
b) i ripopolamenti faunistici a scopo alieutico<br />
e venatorio, compresi quelli finalizzati<br />
all’addestramento cani, possono essere<br />
realizzati esclusivamente con esempla-<br />
ri appartenenti a specie e popolazioni<br />
autoctone provenienti da allevamenti<br />
nazionali, o da zone di ripopolamento e<br />
cattura, o dai centri pubblici e privati di<br />
riproduzione della fauna selvatica allo<br />
stato naturale insistenti sul medesimo<br />
territorio.<br />
3) Attività e Interventi:<br />
a) è vietata la realizzazione di nuove<br />
discariche o nuovi impianti di trattamento<br />
e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché<br />
l’ampliamento di quelli esistenti in termine<br />
di superficie, fatte salve le discariche<br />
per inerti;<br />
b) è vietata la realizzazione di nuovi<br />
impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti<br />
per autoproduzione con potenza complessiva<br />
non superiore a 20 kw nonché gli<br />
interventi di sostituzione e ammodernamento,<br />
anche tecnologico, che non comportino<br />
un aumento dell’impatto sul sito<br />
in relazione agli obiettivi di conservazione<br />
della ZPS;<br />
c) ((è vietata la realizzazione di nuovi<br />
impianti di risalita a fune e nuove piste da<br />
sci, ad eccezione di quelli previsti negli<br />
strumenti di pianificazione generali e di<br />
settore vigenti alla data di emanazione<br />
del presente atto, a condizione che sia<br />
conseguita la positiva valutazione d’incidenza<br />
dei singoli progetti ovvero degli<br />
strumenti di pianificazione generali e di<br />
settore di riferimento dell’intervento, nonché<br />
di quelli previsti negli strumenti adottati<br />
preliminarmente e comprensivi di<br />
valutazione d’incidenza; sono fatti salvi<br />
gli impianti per i quali sia stato avviato il<br />
procedimento di autorizzazione, mediante<br />
deposito del progetto esecutivo comprensivo<br />
di valutazione d’incidenza, nonché<br />
interventi di sostituzione e ammodernamento<br />
anche tecnologico e modesti<br />
ampliamenti del demanio sciabile che<br />
non comportino un aumento dell’impatto<br />
sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione<br />
della ZPS;”))<br />
d) è vietata l’apertura di nuove cave e<br />
l’ampliamento di quelle esistenti, ad<br />
eccezione di quelle previste negli strumenti<br />
di pianificazione generali e di settore<br />
vigenti alla data di emanazione del<br />
D.M. 17 ottobre 2007 o che verranno<br />
approvati entro il periodo di transizione,<br />
prevedendo altresì che il recupero finale<br />
delle aree interessate dall’attività estrattiva<br />
sia realizzato a fini naturalistici e a<br />
condizione che sia conseguita la positiva<br />
valutazione di incidenza dei singoli progetti<br />
ovvero degli strumenti di pianificazione<br />
generali e di settore di riferimento<br />
dell’intervento; in via transitoria, per 18<br />
mesi dalla data di emanazione del D.M.<br />
17 ottobre 2007, in carenza di strumenti<br />
di pianificazione o <strong>nel</strong>le more di valutazione<br />
d’incidenza dei medesimi, è consentito<br />
l’ampliamento delle cave in atto, a<br />
condizione che sia conseguita la positiva<br />
valutazione d’incidenza dei singoli progetti,<br />
fermo restando l’obbligo di recupero<br />
finale delle aree a fini naturalistici; sono<br />
fatti salvi i progetti di cava già sottoposti<br />
a procedura di valutazione d’incidenza, in<br />
conformità agli strumenti di pianificazione<br />
vigenti e sempreché l’attività estrattiva<br />
sia stata orientata a fini naturalistici;<br />
e) è vietato la circolazione motorizzata al<br />
di fuori delle strade, fatta eccezione per i<br />
mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di<br />
soccorso, controllo e sorveglianza, nonché<br />
ai fini dell’accesso al fondo e<br />
all’azienda da parte degli aventi diritto, in<br />
qualità di proprietari, lavoratori e gestori e<br />
delle attività di ricerca scientifica e monitoraggio;<br />
f) è vietato lo svolgimento di attività sportive<br />
agonistiche a motore fuori dalle strade<br />
asfaltate, salvo specifica deroga da<br />
concedersi da parte della struttura regionale<br />
competente in materia di Natura<br />
2000, solo <strong>nel</strong> caso di comprovata assenza<br />
di siti riproduttivi di specie ornitiche<br />
comprese <strong>nel</strong>l’allegato I della direttiva<br />
79/409/CEE;<br />
_LEGISLAZIONE 217