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Guida all'attività venatoria nel Lazio - Agricoltura - Regione Lazio

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D.G.R. n. 363 del 16 maggio 2008<br />

OGGETTO: RETE EUROPEA NATURA<br />

2000: MISURE DI CONSERVAZIONE<br />

OBBLIGATORIE DA APPLICARSI<br />

NELLE ZONE DI PROTEZIONE<br />

SPECIALE<br />

(testo aggiornato con la D.G.R. n. 928<br />

del 17 dicembre 2008)<br />

ALLEGATO B<br />

MISURE DI CONSERVAZIONE GENE-<br />

RALI ED ATTIVITÀ DA PROMUOVERE<br />

E INCENTIVARE PER LE ZONE DI<br />

PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)<br />

DIVIETI<br />

1)Attività <strong>venatoria</strong>:<br />

Nelle aree in cui l’attività <strong>venatoria</strong> è consentita:<br />

a) è vietato l’esercizio dell’attività <strong>venatoria</strong><br />

<strong>nel</strong> mese di gennaio, con l’eccezione<br />

della caccia da appostamento fisso e<br />

temporaneo e in forma vagante per due<br />

giornate alla settimana, prefissate dal<br />

calendario venatorio, nonché con l’eccezione<br />

della caccia agli ungulati;<br />

b) è vietata l’effettuazione della preapertura<br />

dell’attività <strong>venatoria</strong>, con l’eccezione<br />

della caccia di selezione agli ungulati,<br />

che deve essere, comunque, attivata con<br />

le modalità previste <strong>nel</strong> Piano Faunistico<br />

Venatorio;<br />

c) ai sensi della legge regionale 17/95,<br />

art. 35 bis, come modificata e integrata<br />

dall’art. 81 della legge regionale 26/2007,<br />

è vietato l’esercizio dell’attività <strong>venatoria</strong><br />

in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1,<br />

della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,<br />

del 2 aprile 1979;<br />

d) è vietato l’utilizzo di munizionamento a<br />

pallini di piombo all’interno delle zone<br />

umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni,<br />

paludi, acquitrini, lanche e lagune<br />

216 _GUIDA ALL’ATTIVITÀ VENATORIA NEL LAZIO<br />

d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché<br />

<strong>nel</strong> raggio di 150 metri dalle rive più<br />

esterne a partire dalla stagione <strong>venatoria</strong><br />

2008/2009;<br />

e) è vietata l’attività <strong>venatoria</strong> relativamente<br />

alla Coturnice (Alectoris graeca), al<br />

Combattente (Philomachus pugnax) e alla<br />

Moretta (Aythya fuligula);<br />

f) è vietato lo svolgimento dell’attività di<br />

addestramento di cani da caccia prima<br />

dell’1 settembre e dopo la chiusura della<br />

stagione <strong>venatoria</strong>, ad esclusione delle<br />

Zone per l’allenamento e l’addestramento<br />

dei cani e per le gare cinofile esistenti<br />

<strong>nel</strong>le quali lo svolgimento di attività di<br />

addestramento cani e di gare cinofile, è<br />

vietato <strong>nel</strong> periodo 15 marzo – 31 luglio.<br />

Tale intervallo temporale può essere<br />

ridotto in sede di Valutazione d’Incidenza;<br />

g) è vietata la costituzione di nuove Zone<br />

per l’allenamento e l’addestramento dei<br />

cani e per le gare<br />

cinofile, nonché l’ampliamento di quelle<br />

esistenti.<br />

2) Immissioni di specie animali:<br />

a) è vietata l’immissione <strong>nel</strong>l’ambiente<br />

naturale di specie animali non autoctone.<br />

Sono fatti salvi:<br />

- gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini<br />

ambientali in campo faunistico<br />

attraverso la reintroduzione di specie o<br />

popolazioni autoctone estinte localmente<br />

o i ripopolamenti di specie<br />

autoctone in imminente rischio di estinzione.<br />

In particolare, per quanto riguarda<br />

le specie dell’Allegato D del D.P.R.<br />

357/1997 e le specie dell’Allegato I<br />

della Direttiva 79/409, detti interventi<br />

dovranno essere attuati secondo i<br />

disposti dell’art. 12 del medesimo<br />

D.P.R. 357/1997;<br />

- le attività zootecniche;<br />

b) i ripopolamenti faunistici a scopo alieutico<br />

e venatorio, compresi quelli finalizzati<br />

all’addestramento cani, possono essere<br />

realizzati esclusivamente con esempla-<br />

ri appartenenti a specie e popolazioni<br />

autoctone provenienti da allevamenti<br />

nazionali, o da zone di ripopolamento e<br />

cattura, o dai centri pubblici e privati di<br />

riproduzione della fauna selvatica allo<br />

stato naturale insistenti sul medesimo<br />

territorio.<br />

3) Attività e Interventi:<br />

a) è vietata la realizzazione di nuove<br />

discariche o nuovi impianti di trattamento<br />

e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché<br />

l’ampliamento di quelli esistenti in termine<br />

di superficie, fatte salve le discariche<br />

per inerti;<br />

b) è vietata la realizzazione di nuovi<br />

impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti<br />

per autoproduzione con potenza complessiva<br />

non superiore a 20 kw nonché gli<br />

interventi di sostituzione e ammodernamento,<br />

anche tecnologico, che non comportino<br />

un aumento dell’impatto sul sito<br />

in relazione agli obiettivi di conservazione<br />

della ZPS;<br />

c) ((è vietata la realizzazione di nuovi<br />

impianti di risalita a fune e nuove piste da<br />

sci, ad eccezione di quelli previsti negli<br />

strumenti di pianificazione generali e di<br />

settore vigenti alla data di emanazione<br />

del presente atto, a condizione che sia<br />

conseguita la positiva valutazione d’incidenza<br />

dei singoli progetti ovvero degli<br />

strumenti di pianificazione generali e di<br />

settore di riferimento dell’intervento, nonché<br />

di quelli previsti negli strumenti adottati<br />

preliminarmente e comprensivi di<br />

valutazione d’incidenza; sono fatti salvi<br />

gli impianti per i quali sia stato avviato il<br />

procedimento di autorizzazione, mediante<br />

deposito del progetto esecutivo comprensivo<br />

di valutazione d’incidenza, nonché<br />

interventi di sostituzione e ammodernamento<br />

anche tecnologico e modesti<br />

ampliamenti del demanio sciabile che<br />

non comportino un aumento dell’impatto<br />

sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione<br />

della ZPS;”))<br />

d) è vietata l’apertura di nuove cave e<br />

l’ampliamento di quelle esistenti, ad<br />

eccezione di quelle previste negli strumenti<br />

di pianificazione generali e di settore<br />

vigenti alla data di emanazione del<br />

D.M. 17 ottobre 2007 o che verranno<br />

approvati entro il periodo di transizione,<br />

prevedendo altresì che il recupero finale<br />

delle aree interessate dall’attività estrattiva<br />

sia realizzato a fini naturalistici e a<br />

condizione che sia conseguita la positiva<br />

valutazione di incidenza dei singoli progetti<br />

ovvero degli strumenti di pianificazione<br />

generali e di settore di riferimento<br />

dell’intervento; in via transitoria, per 18<br />

mesi dalla data di emanazione del D.M.<br />

17 ottobre 2007, in carenza di strumenti<br />

di pianificazione o <strong>nel</strong>le more di valutazione<br />

d’incidenza dei medesimi, è consentito<br />

l’ampliamento delle cave in atto, a<br />

condizione che sia conseguita la positiva<br />

valutazione d’incidenza dei singoli progetti,<br />

fermo restando l’obbligo di recupero<br />

finale delle aree a fini naturalistici; sono<br />

fatti salvi i progetti di cava già sottoposti<br />

a procedura di valutazione d’incidenza, in<br />

conformità agli strumenti di pianificazione<br />

vigenti e sempreché l’attività estrattiva<br />

sia stata orientata a fini naturalistici;<br />

e) è vietato la circolazione motorizzata al<br />

di fuori delle strade, fatta eccezione per i<br />

mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di<br />

soccorso, controllo e sorveglianza, nonché<br />

ai fini dell’accesso al fondo e<br />

all’azienda da parte degli aventi diritto, in<br />

qualità di proprietari, lavoratori e gestori e<br />

delle attività di ricerca scientifica e monitoraggio;<br />

f) è vietato lo svolgimento di attività sportive<br />

agonistiche a motore fuori dalle strade<br />

asfaltate, salvo specifica deroga da<br />

concedersi da parte della struttura regionale<br />

competente in materia di Natura<br />

2000, solo <strong>nel</strong> caso di comprovata assenza<br />

di siti riproduttivi di specie ornitiche<br />

comprese <strong>nel</strong>l’allegato I della direttiva<br />

79/409/CEE;<br />

_LEGISLAZIONE 217

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