13.06.2013 Views

Guida all'attività venatoria nel Lazio - Agricoltura - Regione Lazio

Guida all'attività venatoria nel Lazio - Agricoltura - Regione Lazio

Guida all'attività venatoria nel Lazio - Agricoltura - Regione Lazio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

fisso possono cacciare oltre al titolare<br />

non più di tre cacciatori autorizzati dal<br />

titolare medesimo.<br />

12. Ogni cacciatore non può essere titolare<br />

di più di un’autorizzazione per appostamento<br />

fisso <strong>nel</strong> territorio regionale.<br />

13. Le province non possono rilasciare un<br />

numero di autorizzazioni, per la caccia da<br />

appostamento fisso, superiore a quello<br />

rilasciato <strong>nel</strong>la stagione <strong>venatoria</strong><br />

1989/90. Ove si verifichi una possibile<br />

capienza, le autorizzazioni disponibili<br />

sono rilasciate in via prioritaria:<br />

a) agli ultrasessantenni;<br />

b) agli inabili e ai portatori di handicap<br />

fisici;<br />

c) a coloro che, per caso fortuito o per<br />

forza maggiore, siano costretti a trovare<br />

altro sito in sostituzione dell’appostamento<br />

fisso di cui erano titolari o a coloro<br />

che, per sopravvenuto impedimento<br />

fisico, non siano più in condizioni di esercitare<br />

la caccia in forma vagante.<br />

14. Sono temporanei gli appostamenti<br />

che non comportino modificazione del<br />

sito e siano destinati all’esercizio venatorio<br />

per non più di una giornata di caccia.<br />

Al termine della giornata il cacciatore<br />

deve rimuovere la costruzione dell’appostamento.<br />

È consentito il recupero in<br />

esercizio di caccia, utilizzando il natante<br />

a trazione manuale, della selvaggina<br />

eventualmente ferita dagli appostamenti<br />

temporanei, nei fiumi e nei laghi anche<br />

con l’ausilio del cane.<br />

15. La caccia da appostamento temporaneo<br />

va intesa come caccia vagante.<br />

16. La preparazione dell’appostamento<br />

fisso di caccia o temporaneo non può<br />

160 _GUIDA ALL’ATTIVITÀ VENATORIA NEL LAZIO<br />

essere effettuata mediante taglio di piante<br />

da frutto o, comunque, di interesse<br />

economico, a meno che non si tratti di<br />

residui della potatura, né con l’impiego di<br />

parti di piante appartenenti alla flora<br />

spontanea protetta di cui alla L.R. 19 settembre<br />

1974, n. 61.<br />

17. La collocazione dell’appostamento<br />

deve avvenire in modo tale da non comportare,<br />

per effetto dello sparo, il danneggiamento<br />

dei frutteti, vigneti o altre colture.<br />

18. I danni provocati alle coltivazioni e/o<br />

agli impianti agricoli devono essere risarciti<br />

dal cacciatore che li ha cagionati al<br />

proprietario e/o conduttore agricolo.<br />

19. L’appostamento temporaneo di caccia<br />

viene usato dal cacciatore che per<br />

primo abbia approntato il capanno od<br />

occupato il terreno sul quale questo viene<br />

costruito; di norma si usano capanni portatili<br />

prefabbricati.<br />

20. In ogni appostamento temporaneo di<br />

caccia non possono cacciare contemporaneamente<br />

più di tre cacciatori.<br />

21. L’esercizio venatorio vagante non è<br />

ammesso a meno di 200 metri da ogni<br />

capanno temporaneo di caccia, quando il<br />

medesimo sia in effettivo esercizio.<br />

22. È vietato l’esercizio venatorio da<br />

appostamento temporaneo a meno di<br />

150 metri dai confini delle zone di protezione,<br />

dagli immobili, fabbricati, stabili<br />

adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura<br />

adibita a posto di lavoro, e da vie di<br />

comunicazione ferroviaria, nonché da<br />

strade carrozzabili, fatta eccezione per le<br />

strade poderali o interpoderali.<br />

23. L’esercizio venatorio è altresì vietato<br />

<strong>nel</strong> raggio di 1000 metri di distanza dai<br />

valichi montani, posti sopra gli 800 metri<br />

s.l.m. indicati al precedente comma 8.<br />

24. Il percorso di andata e ritorno dagli<br />

appostamenti temporanei <strong>nel</strong>le giornate<br />

o <strong>nel</strong>le località in cui il cacciatore non è<br />

autorizzato alla caccia vagante deve<br />

avvenire con il fucile smontato o chiuso in<br />

apposita custodia.<br />

25. La raccolta della selvaggina abbattuta,<br />

se effettuata dal cacciatore, deve<br />

avvenire con il fucile scarico. È ammesso<br />

l’abbattimento dei selvatici feriti entro<br />

150 metri dall’appostamento anche<br />

quando non è consentita la caccia<br />

vagante.<br />

26. Agli appostamenti fissi già costituiti<br />

alla data di entrata in vigore della presente<br />

legge non si applica la norma di cui<br />

all’art. 12, comma 1, lettera l).<br />

Art. 24<br />

(Detenzione ed uso dei richiami)<br />

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della<br />

Giunta Regionale, che acquisisce il parere<br />

dell’INFS e del C.T.F.V.R. regolamenta, l’allevamento,<br />

la vendita e la detenzione di<br />

uccelli allevati appartenenti alle specie<br />

cacciabili, nonché il loro uso in funzione di<br />

richiami per la caccia da appostamento.<br />

2. La Giunta Regionale disciplina la costituzione<br />

e la gestione del patrimonio di<br />

richiami vivi di cattura appartenenti alle<br />

specie elencate <strong>nel</strong> comma 5 dell’articolo<br />

5. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività<br />

<strong>venatoria</strong> da appostamento fisso in via<br />

esclusiva è consentita la detenzione di<br />

richiami di cattura in un numero massimo<br />

di dieci unità per ogni specie, fino ad un<br />

massimo complessivo di quaranta unità.<br />

Per i cacciatori che esercitano l’attività<br />

<strong>venatoria</strong> da appostamento temporaneo<br />

con i richiami vivi, il patrimonio di cui<br />

sopra non può superare il numero massi-<br />

mo complessivo di dieci unità.<br />

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura<br />

utilizzabili come richiami vivi per l’attività<br />

<strong>venatoria</strong> da appostamento. Nel divieto<br />

non rientra la cessione dei richiami vivi<br />

consentiti e catturati negli impianti di cui<br />

siano titolari le province, ai sensi del<br />

comma 4 dell’articolo 5. Il prezzo della<br />

suddetta cessione deve essere commisurato<br />

al rimborso delle spese di gestione.<br />

4. La sostituzione di un richiamo vivo di<br />

cattura può avvenire soltanto dietro consegna<br />

alla provincia dell’a<strong>nel</strong>lo di riconoscimento<br />

del richiamo morto da sostituire,<br />

ovvero dietro presentazione della<br />

denuncia di smarrimento del richiamo<br />

stesso.<br />

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di<br />

entrata in vigore della presente legge i<br />

detentori di richiami vivi consentiti devono<br />

denunciarne il possesso alla provincia<br />

competente per territorio che provvederà<br />

all’ina<strong>nel</strong>lamento.<br />

6. Alle province spettano compiti di vigilanza<br />

e di controllo sull’osservanza delle<br />

disposizioni del presente articolo.<br />

Art. 25<br />

(Gestione programmata della caccia)<br />

1. La <strong>Regione</strong>, su indicazione delle province<br />

e sentite le organizzazioni professionali<br />

agricole maggiormente rappresentative<br />

a livello nazionale, ripartisce<br />

attraverso il piano faunistico venatorio il<br />

territorio agro-silvo-pastorale regionale<br />

destinato alla caccia programmata in<br />

Ambiti territoriali di caccia (ATC) sub-provinciali,<br />

ai sensi degli articoli 11, comma<br />

4, e 12, comma 1, lettera b) ed a termini<br />

dell’articolo 14, comma 1 della L. n. 157<br />

del 1992 e secondo i criteri di omogeneità<br />

e congruenza previsti dall’articolo 10,<br />

_LEGISLAZIONE 161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!