UNIVERSITÁ DELLA CALABRIA - Lettere e filosofia - Università ...
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<strong>UNIVERSITÁ</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>CALABRIA</strong><br />
FACOLTÁ DI LETTERE E FILOSOFIA<br />
Verbale del Consiglio di Facoltà del 21 luglio 2011 Pag. n. 40 / 46<br />
6. discussione nuovo Statuto Unical ai sensi della legge 240/2010;<br />
Il Preside dà la parola alle prof.sse De Sensi e Stancati, membri della commissione per la revisione<br />
dello Statuto ai sensi della legge 240/2010.<br />
La prof.ssa Stancati comunica che il Rettore ha proposto di introdurre nello Statuto un obbligo di<br />
120 ore di didattica per i professori di prima e seconda fascia e un tetto massimo di 60 ore per i<br />
ricercatori. La proposta ha trovato la ferma opposizione di alcuni membri della commissione, tra cui<br />
la prof.ssa Luchi, la prof.ssa De Sensi e la stessa prof.ssa Stancati, secondo cui la questione delle<br />
120 ore dovrebbe riguardare il Regolamento didattico di Ateneo e non lo Statuto. Inoltre, fissare un<br />
tetto massimo di 60 ore per i ricercatori significherebbe scompaginare l’offerta didattica della<br />
Facoltà. Sono stati chiesti, in merito, una moratoria e un regime di transizione. Per il resto –<br />
aggiunge la prof.ssa Stancati – la commissione sta lavorando a questioni di ‘ordinaria<br />
amministrazione’.<br />
Prende la parola la prof.ssa De Sensi che, riguardo alla composizione del Senato accademico,<br />
espone la proposta della commissione: da una prima compagine formata da tre ordinari, tre<br />
associati, ovvero aggregati, e due ricercatori non inclusi tra il personale docente, si è pensato, su<br />
proposta del prof. Zinno e sull’esempio dell’<strong>Università</strong> di Venezia, nel cui Statuto i ricercatori<br />
compaiono tra il personale docente, di accorpare i ricercatori con gli aggregati, portando a cinque il<br />
numero di rappresentanti. L’unico problema sarebbe quello di dare una rappresentanza ai ricercatori<br />
a tempo determinato, ma si potrebbe proporre una modifica in seguito.<br />
Il Preside ringrazia le prof.sse De Sensi e Stancati e apre il dibattito sulla questione delle 120 ore.<br />
Dopo gli interventi dello stesso Preside, dei professori Salemme, De Sensi, Cacciatore e della<br />
dott.ssa Giordano, il Consiglio di Facoltà di <strong>Lettere</strong> e Filosofia approva all’unanimità la mozione<br />
che dà mandato al Preside di scrivere, riassumendo i termini del dibattito svoltosi in aula, e di<br />
inviare a tutti i membri della Commissione Statuto.<br />
"L’obbligo inderogabile delle 120 ore rappresenta un vincolo esclusivamente quantitativo che<br />
potrebbe sortire gravi conseguenze sulla qualità della didattica. Esso danneggia allo stesso modo<br />
l’attività di ricerca, cui sottrae tempo e di cui impoverisce le modalità di organizzazione, e la<br />
didattica stessa, la cui qualità fin dal processo di Bologna viene misurata dal rapporto tra docenti e<br />
studenti e non dal numero di ore di lezione erogate dal singolo docente.<br />
L’obbligo delle 120 ore è uscito dall’agenda universitaria con l’approvazione della 240, il cui<br />
corredo normativo, se tale può considerarsi il d.m.17, punta piuttosto a porre un limite al numero<br />
delle ore di lezione erogate che a spingere tutti verso una quota fissa indifferenziata. Il decreto in<br />
questione che ridisegna proprio questi aspetti della vita universitaria individua al più dei valori medi<br />
e non degli obblighi per tutti:<br />
“Y è il numero figurativo di ore procapite per la didattica assistita. Tale numero figurativo è<br />
determinato dagli Atenei, anche in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree disciplinari,<br />
nel rispetto, comunque, di un limite medio, compreso fra 90 e 120 (tendenzialmente prossimo a 90<br />
per le <strong>Università</strong> che hanno una significativa attività di formazione dottorale)”.<br />
Alla luce di questo paragrafo, non solo le 120 ore ci condannano ad un ruolo di mera teaching<br />
university, ma contraddicono quel principio di duttilità (“in relazione alle specifiche esigenze delle<br />
diverse aree disciplinari”) che non c’è motivo di ritenere sia escluso dall’attività legislativa e<br />
decretale futura.