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capitolo 1 diisocianati - Extranet Regione Piemonte

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Cap. 1: Diisocianati: informazioni generali<br />

1.4.3 Attività industriali a rischio di incidente rilevante<br />

Le attività industriali a rischio di incidente rilevante vengono individuate, nel DPR 175/88,<br />

attraverso un complesso meccanismo che intreccia la tipologia degli impianti, le caratteristiche<br />

delle sostanze pericolose usate, trasportate o depositate e le quantità delle sostanze stesse.<br />

Il fabbricante, cioè il responsabile di un’attività industriale come definita dall’art. 1 comma 2<br />

del DPR 175/88, è tenuto ad analizzare i rischi di incidente rilevante e a prendere tutte le misure<br />

di sicurezza atte a prevenire e a limitare le conseguenze sull’uomo e sull’ambiente.<br />

L’adempimento di tale obbligo deve essere dimostrato ogni qualvolta l’autorità competente lo<br />

richieda, e, qualora i quantitativi delle sostanze pericolose usate, trasportate o detenute superino<br />

determinati valori soglia, deve essere documentato attraverso un rapporto di sicurezza, che il<br />

fabbricante deve far pervenire ai soggetti istituzionali di competenza.<br />

I valori soglia dipendono in genere sia dalla tipologia dell’attività industriale, sia dalle<br />

caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze utilizzate e<br />

sono specificati nel DPR 175/88 e nei successivi decreti di applicazione, di modificazione e di<br />

integrazione (DPCM 31.3.1989: applicazione dell’art. 12 del DPR 175/88, DM 20.5.1991: modificazioni<br />

ed integrazioni del DPR 175/88 in recepimento alla Direttiva CEE 88/610, Legge n. 137 del 19/5/1997:<br />

sanatoria dei Decreti Legge recanti modifiche al DPR 175/88).<br />

I contenuti e le modalità di compilazione del rapporto di sicurezza sono indicati nel DPCM<br />

31.3.1989 e si differenziano a seconda della soglia superata. In particolare:<br />

al superamento della prima soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “dichiarazione<br />

leggera”, (cioè deve far pervenire all’autorità competente documentazione dell’analisi di sicurezza<br />

secondo le linee guida dell’All.III, <strong>capitolo</strong> 1 del DPCM 31.3.1989, esclusi i paragrafi 1.3.5. e 1.3.6);<br />

al superamento della seconda soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “dichiarazione<br />

pesante”, (cioè deve far pervenire all’autorità competente documentazione dell’analisi di sicurezza<br />

secondo le linee guida dell’All.III, <strong>capitolo</strong> 1 e <strong>capitolo</strong> 2 del DPCM 31.3.1989);<br />

al superamento della terza soglia il fabbricante è soggetto all’obbligo di “notifica”, (cioè deve<br />

far pervenire all’autorità competente un rapporto di sicurezza compilato secondo le linee guida dell’All.I<br />

del DPCM 31.3.1989).<br />

Per quanto riguarda i <strong>diisocianati</strong>, le soglie quantitative non dipendono dall’attività industriale,<br />

in quanto non sono nominati nell’All. III del DPR 175/88. Nella Tabella 1.8 vengono riportati i<br />

valori soglia per l’uso o la detenzione di MDI, TDI e IPDI (sostanze pure o preparati) nel caso<br />

dette sostanze siano presenti singolarmente nell’attività industriale.<br />

Si ricorda che, nel caso siano presenti più sostante pericolose, esse vanno sommate insieme per<br />

categorie, come specificato nel DM 20/5/91 All.II, parte seconda, a cui si rimanda anche per i<br />

valori soglia relativi alle varie categorie.<br />

Tabella 1.8: Soglie quantitative di MDI, TDI e IPDI ai fini dell’applicazione del DPR 175/88<br />

Sostanza o<br />

preparato Concentrazione* 1a soglia [t]<br />

(dich. leggera)<br />

2 a soglia [t]<br />

(dich. pesante)<br />

3 a soglia [t]<br />

(notifica)<br />

Note<br />

TDI sostanza pura 10 60 100 sostanza n. 28<br />

(All.I DM. 20/5/91)<br />

2% C 100% 10 120 200 sostanza<br />

Tossica<br />

classificata<br />

MDI sostanza pura 20 120 200<br />

(DM. 16/2/93)<br />

sostanza n. 27<br />

(All.I DM. 20/5/91)<br />

IPDI sostanza pura 10 120 200 sostanza<br />

Tossica<br />

classificata<br />

(DM. 16/2/93)<br />

2% C 100% 10 120 200 sostanza<br />

Tossica<br />

classificata<br />

(DM. 16/2/93)<br />

* le concentrazioni degli isocianati rappresentano la percentuale in peso del monomero libero calcolata in<br />

riferimento al peso totale del preparato

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