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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “ROMA TRE”

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1. Il processo di armonizzazione contabile a livello europeo basato sulle<br />

direttive comunitarie<br />

Il processo di armonizzazione contabile si fonda su un costante impegno alla<br />

mediazione tra posizioni talora molto diverse, il cui contemperamento richiede<br />

necessariamente un lungo arco di tempo. Tale impegno è coerente con l’obiettivo di<br />

favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese perseguendo un comune quadro<br />

di riferimento giuridico, fiscale e finanziario 2 . Il primo tentativo di creare un “linguaggio<br />

contabile comune” che permettesse di uniformare i bilanci delle imprese appartenenti<br />

all’Unione Europea è avvenuto con l’emanazione di una serie di direttive comunitarie.<br />

Le direttive sono atti giuridici emanati dalle istituzioni comunitarie nell’ambito di<br />

quelle materie e di quelle competenze espressamente conferite dagli Stati membri alla<br />

Comunità con i Trattati istitutivi e secondo le procedure indicate 3 .<br />

L’art. 249 dell'attuale Trattato consolidato (nella formulazione originaria era l’art.<br />

189 Trattato CEE) del Trattato CE, prevede che «Per l'assolvimento dei loro compiti e alle<br />

condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il<br />

Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e<br />

formulano raccomandazioni o pareri.<br />

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e<br />

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br />

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato<br />

da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma<br />

e ai mezzi.<br />

designati.<br />

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa<br />

2 DI TOMA P., L’armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea, Rivista dei<br />

dottori commercialisti, Giuffrè editore, Milano, n. 6/2001, pag. 944.<br />

3 Circa le competenze affidate alla Comunità Europea occorre altresì tenere conto di quelle che la stessa può<br />

esercitare in virtù del principio di sussidiarietà. E’ un principio introdotto dal Trattato di Maastricht che<br />

rende mobile la linea di demarcazione tra le competenze attribuite alla Comunità Europea e quelle che<br />

restano agli Stati membri. In base all’art. 5 del testo coordinato del trattato di Maastricht e del Trattato CE,<br />

infatti, «la Comunità Europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza<br />

soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati<br />

dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione,<br />

essere realizzati meglio a livello comunitario»<br />

7

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