UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
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1. Il processo di armonizzazione contabile a livello europeo basato sulle<br />
direttive comunitarie<br />
Il processo di armonizzazione contabile si fonda su un costante impegno alla<br />
mediazione tra posizioni talora molto diverse, il cui contemperamento richiede<br />
necessariamente un lungo arco di tempo. Tale impegno è coerente con l’obiettivo di<br />
favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese perseguendo un comune quadro<br />
di riferimento giuridico, fiscale e finanziario 2 . Il primo tentativo di creare un “linguaggio<br />
contabile comune” che permettesse di uniformare i bilanci delle imprese appartenenti<br />
all’Unione Europea è avvenuto con l’emanazione di una serie di direttive comunitarie.<br />
Le direttive sono atti giuridici emanati dalle istituzioni comunitarie nell’ambito di<br />
quelle materie e di quelle competenze espressamente conferite dagli Stati membri alla<br />
Comunità con i Trattati istitutivi e secondo le procedure indicate 3 .<br />
L’art. 249 dell'attuale Trattato consolidato (nella formulazione originaria era l’art.<br />
189 Trattato CEE) del Trattato CE, prevede che «Per l'assolvimento dei loro compiti e alle<br />
condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il<br />
Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e<br />
formulano raccomandazioni o pareri.<br />
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e<br />
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.<br />
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato<br />
da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma<br />
e ai mezzi.<br />
designati.<br />
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa<br />
2 DI TOMA P., L’armonizzazione contabile internazionale e le prospettive di evoluzione europea, Rivista dei<br />
dottori commercialisti, Giuffrè editore, Milano, n. 6/2001, pag. 944.<br />
3 Circa le competenze affidate alla Comunità Europea occorre altresì tenere conto di quelle che la stessa può<br />
esercitare in virtù del principio di sussidiarietà. E’ un principio introdotto dal Trattato di Maastricht che<br />
rende mobile la linea di demarcazione tra le competenze attribuite alla Comunità Europea e quelle che<br />
restano agli Stati membri. In base all’art. 5 del testo coordinato del trattato di Maastricht e del Trattato CE,<br />
infatti, «la Comunità Europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza<br />
soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati<br />
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione,<br />
essere realizzati meglio a livello comunitario»<br />
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