Testo - Camera dei Deputati
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870 Antonio Placanica<br />
le norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra<br />
questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la<br />
volontà» rispetto alle attribuzioni specificamente dedotte nella controversia,<br />
fu dichiarata sussistente la legittimazione attiva e passiva della<br />
Commissione parlamentare ( 62 ). A motivare la decisione ( 63 ) concorsero<br />
sia l’autonomia di determinazioni derivante a quest’organo dalla sua istituzione<br />
con legge ( 64 ), sia la considerazione che, ai sensi dell’articolo 82<br />
della Costituzione, il potere d’inchiesta «non è esercitabile altrimenti che<br />
attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate», le quali,<br />
«nell’espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope<br />
constitutionis lo stesso Parlamento», definitivamente dichiarandone la<br />
volontà negli àmbiti di loro propria competenza ( 65 ). Questa seconda argomentazione<br />
si dimostra preminente nello sviluppo che ne fa la sentenza<br />
22 ottobre 1975, n. 231. Rigettando infatti la proposta eccezione<br />
d’inammissibilità per difetto di legittimazione, la Corte specificò che l’indipendenza<br />
di cui godono le commissioni parlamentari d’inchiesta durante<br />
il corso del loro mandato opera anche nei confronti delle Camere,<br />
talché queste, «come non potrebbero procedere esse stesse, direttamente,<br />
ad inchieste ex articolo 82 Cost., così nemmeno sono autorizzate ad<br />
interferire nelle deliberazioni adottate dalle Commissioni medesime per<br />
il più proficuo svolgimento <strong>dei</strong> loro lavori» (Diritto, 3) ( 66 ). Rimase invece<br />
sullo sfondo la considerazione della natura politica degli atti delle<br />
commissioni d’inchiesta, in ragione del contenuto delle loro funzioni, che<br />
non rivestono carattere giurisdizionale, la previsione dell’articolo 82, secondo<br />
comma, della Costituzione attenendo ai mezzi, non al fine delle<br />
indagini che esse compiono «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni<br />
dell’autorità giudiziaria» ( 67 ).<br />
Si può incidentalmente rilevare come la pronunzia in esame avvalori<br />
l’opinione che anche nell’esercizio della funzione ispettiva parlamentare<br />
ciascuna Assemblea sia competente ad esprimere la definitiva<br />
volontà del potere (“legislativo”) della quale è organo. La Corte costituzionale,<br />
infatti, nel confermare l’ammissibilità del conflitto sotto l’aspetto<br />
oggettivo, precisò con la medesima sentenza (Diritto, 5) che la<br />
controversia riguardava le attribuzioni di cui godono le Assemblee legislative<br />
e gli organi di esse «nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali<br />
(delle quali soltanto è questione nella specie e tra le quali certamente<br />
rientra la funzione ispettiva, esprimentesi tra l’altro attraverso le inchieste)».<br />
Ora, se la Corte ha riconosciuto a questo riguardo legittimato<br />
un organo da essa stessa qualificato non «supremo» (nella citata<br />
ordinanza n. 228 del 1975), a fortiori dovrà affermarsi la legittimazione