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Testo - Camera dei Deputati

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870 Antonio Placanica<br />

le norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra<br />

questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la<br />

volontà» rispetto alle attribuzioni specificamente dedotte nella controversia,<br />

fu dichiarata sussistente la legittimazione attiva e passiva della<br />

Commissione parlamentare ( 62 ). A motivare la decisione ( 63 ) concorsero<br />

sia l’autonomia di determinazioni derivante a quest’organo dalla sua istituzione<br />

con legge ( 64 ), sia la considerazione che, ai sensi dell’articolo 82<br />

della Costituzione, il potere d’inchiesta «non è esercitabile altrimenti che<br />

attraverso la interposizione di Commissioni a ciò destinate», le quali,<br />

«nell’espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope<br />

constitutionis lo stesso Parlamento», definitivamente dichiarandone la<br />

volontà negli àmbiti di loro propria competenza ( 65 ). Questa seconda argomentazione<br />

si dimostra preminente nello sviluppo che ne fa la sentenza<br />

22 ottobre 1975, n. 231. Rigettando infatti la proposta eccezione<br />

d’inammissibilità per difetto di legittimazione, la Corte specificò che l’indipendenza<br />

di cui godono le commissioni parlamentari d’inchiesta durante<br />

il corso del loro mandato opera anche nei confronti delle Camere,<br />

talché queste, «come non potrebbero procedere esse stesse, direttamente,<br />

ad inchieste ex articolo 82 Cost., così nemmeno sono autorizzate ad<br />

interferire nelle deliberazioni adottate dalle Commissioni medesime per<br />

il più proficuo svolgimento <strong>dei</strong> loro lavori» (Diritto, 3) ( 66 ). Rimase invece<br />

sullo sfondo la considerazione della natura politica degli atti delle<br />

commissioni d’inchiesta, in ragione del contenuto delle loro funzioni, che<br />

non rivestono carattere giurisdizionale, la previsione dell’articolo 82, secondo<br />

comma, della Costituzione attenendo ai mezzi, non al fine delle<br />

indagini che esse compiono «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni<br />

dell’autorità giudiziaria» ( 67 ).<br />

Si può incidentalmente rilevare come la pronunzia in esame avvalori<br />

l’opinione che anche nell’esercizio della funzione ispettiva parlamentare<br />

ciascuna Assemblea sia competente ad esprimere la definitiva<br />

volontà del potere (“legislativo”) della quale è organo. La Corte costituzionale,<br />

infatti, nel confermare l’ammissibilità del conflitto sotto l’aspetto<br />

oggettivo, precisò con la medesima sentenza (Diritto, 5) che la<br />

controversia riguardava le attribuzioni di cui godono le Assemblee legislative<br />

e gli organi di esse «nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali<br />

(delle quali soltanto è questione nella specie e tra le quali certamente<br />

rientra la funzione ispettiva, esprimentesi tra l’altro attraverso le inchieste)».<br />

Ora, se la Corte ha riconosciuto a questo riguardo legittimato<br />

un organo da essa stessa qualificato non «supremo» (nella citata<br />

ordinanza n. 228 del 1975), a fortiori dovrà affermarsi la legittimazione

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