Testo - Camera dei Deputati
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862 Antonio Placanica<br />
2.1.1 - Conflitti riguardanti atti della funzione legislativa<br />
La struttura del potere legislativo, potere complesso formato di più<br />
organi collettivamente titolari d’un medesimo insieme di attribuzioni<br />
costituzionali, avrebbe potuto invero giustificare dubbii circa la determinazione<br />
dell’istanza nella quale risiede la capacità di esprimere definitivamente<br />
la volontà del potere unitariamente considerato ( 29 ).<br />
La soluzione favorevole a riconoscere tale capacità distintamente a<br />
entrambi gli organi risulta, secondo le considerazioni dianzi esposte, dalla<br />
posizione di autonomia e indipendenza di cui gode ognuno <strong>dei</strong> due organi<br />
relativamente all’esercizio delle proprie funzioni, ed è compatibile<br />
altresì con la nozione di potere che si è venuta delineando. Se questa<br />
conclusione s’impone per le attribuzioni che si sostanziano in prerogative<br />
ordinate a garantire l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna <strong>Camera</strong>,<br />
non meno necessaria appare per le attribuzioni direttamente riferentisi<br />
alla funzione primaria e caratteristica del complesso organico che si è<br />
denominato «potere», quella legislativa ( 30 ). Lo stesso concetto di collettivo<br />
esercizio di questa, espresso nell’articolo 70 della Costituzione, comporta<br />
infatti che la volontà di ciascuna <strong>Camera</strong> si configuri al riguardo<br />
con carattere di definitività, sia in senso negativo o impeditivo, in quanto<br />
con la reiezione di un progetto di legge essa può arrestarne definitivamente<br />
l’iter, indipendentemente dal volere espresso dall’altra <strong>Camera</strong><br />
con l’eventuale precedente approvazione, sia — in parte — anche in senso<br />
affermativo, giacché se una <strong>Camera</strong> non può, con l’approvare un progetto<br />
di legge, determinare da sé sola le condizioni richieste perché esso<br />
si perfezioni quale atto legislativo ( 31 ), i suoi deliberati assumono comunque<br />
rilievo esterno con la trasmissione del testo approvato all’altra<br />
<strong>Camera</strong>, la quale può bensì incidere su di esso nella fase procedimentale<br />
di propria competenza, ma non può in alcun modo revocare o riformare<br />
quanto appartiene al procedimento svolto e concluso presso l’altro<br />
organo ( 32 ). In altri termini, quantunque la deliberazione singolarmente<br />
assunta da ciascuna <strong>Camera</strong> non sia idonea a conferire compiuto valore<br />
di legge all’atto da essa approvato (a ciò necessitando il concorso dell’identica<br />
volontà dell’altra <strong>Camera</strong>) né piena efficacia nell’ordinamento<br />
(per cui si richiedono la promulgazione e la pubblicazione), nondimeno<br />
essa esprime nella propria sfera e per la propria parte di potere una volontà<br />
perfetta, e in questo senso definitiva ( 33 ), in quanto con la finale<br />
approvazione del testo pronunzia la sua ultima parola chiudendo il procedimento<br />
su un oggetto del quale potrà riottenere la disponibilità, in via<br />
meramente eventuale, soltanto a séguito di fatti esterni (la nuova trasmissione<br />
del testo modificato dall’altra <strong>Camera</strong>; la richiesta di nuova de-