26.08.2013 Views

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

862 Antonio Placanica<br />

2.1.1 - Conflitti riguardanti atti della funzione legislativa<br />

La struttura del potere legislativo, potere complesso formato di più<br />

organi collettivamente titolari d’un medesimo insieme di attribuzioni<br />

costituzionali, avrebbe potuto invero giustificare dubbii circa la determinazione<br />

dell’istanza nella quale risiede la capacità di esprimere definitivamente<br />

la volontà del potere unitariamente considerato ( 29 ).<br />

La soluzione favorevole a riconoscere tale capacità distintamente a<br />

entrambi gli organi risulta, secondo le considerazioni dianzi esposte, dalla<br />

posizione di autonomia e indipendenza di cui gode ognuno <strong>dei</strong> due organi<br />

relativamente all’esercizio delle proprie funzioni, ed è compatibile<br />

altresì con la nozione di potere che si è venuta delineando. Se questa<br />

conclusione s’impone per le attribuzioni che si sostanziano in prerogative<br />

ordinate a garantire l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna <strong>Camera</strong>,<br />

non meno necessaria appare per le attribuzioni direttamente riferentisi<br />

alla funzione primaria e caratteristica del complesso organico che si è<br />

denominato «potere», quella legislativa ( 30 ). Lo stesso concetto di collettivo<br />

esercizio di questa, espresso nell’articolo 70 della Costituzione, comporta<br />

infatti che la volontà di ciascuna <strong>Camera</strong> si configuri al riguardo<br />

con carattere di definitività, sia in senso negativo o impeditivo, in quanto<br />

con la reiezione di un progetto di legge essa può arrestarne definitivamente<br />

l’iter, indipendentemente dal volere espresso dall’altra <strong>Camera</strong><br />

con l’eventuale precedente approvazione, sia — in parte — anche in senso<br />

affermativo, giacché se una <strong>Camera</strong> non può, con l’approvare un progetto<br />

di legge, determinare da sé sola le condizioni richieste perché esso<br />

si perfezioni quale atto legislativo ( 31 ), i suoi deliberati assumono comunque<br />

rilievo esterno con la trasmissione del testo approvato all’altra<br />

<strong>Camera</strong>, la quale può bensì incidere su di esso nella fase procedimentale<br />

di propria competenza, ma non può in alcun modo revocare o riformare<br />

quanto appartiene al procedimento svolto e concluso presso l’altro<br />

organo ( 32 ). In altri termini, quantunque la deliberazione singolarmente<br />

assunta da ciascuna <strong>Camera</strong> non sia idonea a conferire compiuto valore<br />

di legge all’atto da essa approvato (a ciò necessitando il concorso dell’identica<br />

volontà dell’altra <strong>Camera</strong>) né piena efficacia nell’ordinamento<br />

(per cui si richiedono la promulgazione e la pubblicazione), nondimeno<br />

essa esprime nella propria sfera e per la propria parte di potere una volontà<br />

perfetta, e in questo senso definitiva ( 33 ), in quanto con la finale<br />

approvazione del testo pronunzia la sua ultima parola chiudendo il procedimento<br />

su un oggetto del quale potrà riottenere la disponibilità, in via<br />

meramente eventuale, soltanto a séguito di fatti esterni (la nuova trasmissione<br />

del testo modificato dall’altra <strong>Camera</strong>; la richiesta di nuova de-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!