26.08.2013 Views

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

896 Antonio Placanica<br />

deliberasse l’adozione del decreto legislativo prima che fosse decorso il<br />

termine previsto per l’espressione di tale parere ( 161 ).<br />

In questa prima ipotesi, esclusa per le ragioni anzidette la legittimazione<br />

soggettiva del Parlamento in seduta comune, sembrerebbe consentaneo<br />

riconoscere a ciascuna Assemblea ( 162 ) la potestà di sollevare<br />

conflitto a tutela delle attribuzioni inerenti alla funzione legislativa. Sebbene<br />

per conseguire il fine cui tale funzione è ordinata, ossia la produzione<br />

della legge, si richieda il concorso di ambedue le Camere (ché una<br />

legge non può aversi se non in forza della deliberazione <strong>dei</strong> due organi),<br />

l’esercizio della funzione appartiene infatti pienamente a ognuna di esse,<br />

che ne dispone in condizioni d’indipendenza, potendo liberamente determinare<br />

— quanto alla propria sfera — se e con quali contenuti intenda<br />

approvare il progetto sottopostole, con ciò manifestando la capacità<br />

d’influire in modo determinante sulla formazione dell’atto finale (poiché<br />

la doppia deliberazione dev’essere conforme). Un’opposta soluzione, che<br />

condizionasse la proponibilità del conflitto alla concomitante iniziativa di<br />

ambedue le Camere, disconoscerebbe l’indipendenza della quale ognuna<br />

gode nel determinare la propria volontà circa l’an e il quomodo dell’esercizio<br />

della funzione legislativa.<br />

La medesima soluzione deve sostenersi — e a maggior ragione, trattandosi<br />

di attribuzioni identiche ma spettanti in modo distinto ad ambedue<br />

gli organi — qualora la lesione prodotta dall’atto del Governo non<br />

incidesse sulla funzione legislativa, sibbene sulle prerogative d’autonomia<br />

delle Camere, prospettandosi il vizio non sul piano della competenza, ma<br />

su quello del contenuto: s’immagini un decreto legislativo che pretendesse<br />

di disciplinare procedimenti parlamentari ovvero di conferire ad<br />

estranee autorità poteri incidenti nella sfera riservata all’autonomia normativa,<br />

amministrativa e contabile e alla giurisdizione domestica delle<br />

Assemblee parlamentari. In questo caso, ciascuna <strong>Camera</strong> sarebbe singolarmente<br />

legittimata ad elevare conflitto, e ciò a maggior ragione in<br />

quanto verrebbe in questione la tutela di attribuzioni identiche, ma delle<br />

quali ognuna è titolare non soltanto in modo pieno ed esclusivo, ma<br />

anche distintamente e indipendentemente dall’altra.<br />

Riserve sull’ammissibilità di un conflitto d’attribuzione elevato dalle<br />

Camere in relazione ad un atto governativo avente forza di legge possono<br />

formularsi in ragione di una ritenuta mancanza d’interesse alla decisione,<br />

in considerazione del fatto che le Camere — indipendentemente<br />

dalle forme di controllo parlamentare cui la Costituzione sottopone<br />

l’esercizio di funzioni legislative da parte del Governo — dispongono comunque<br />

della potestà di abrogare o modificare qualunque norma di leg-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!