Testo - Camera dei Deputati
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896 Antonio Placanica<br />
deliberasse l’adozione del decreto legislativo prima che fosse decorso il<br />
termine previsto per l’espressione di tale parere ( 161 ).<br />
In questa prima ipotesi, esclusa per le ragioni anzidette la legittimazione<br />
soggettiva del Parlamento in seduta comune, sembrerebbe consentaneo<br />
riconoscere a ciascuna Assemblea ( 162 ) la potestà di sollevare<br />
conflitto a tutela delle attribuzioni inerenti alla funzione legislativa. Sebbene<br />
per conseguire il fine cui tale funzione è ordinata, ossia la produzione<br />
della legge, si richieda il concorso di ambedue le Camere (ché una<br />
legge non può aversi se non in forza della deliberazione <strong>dei</strong> due organi),<br />
l’esercizio della funzione appartiene infatti pienamente a ognuna di esse,<br />
che ne dispone in condizioni d’indipendenza, potendo liberamente determinare<br />
— quanto alla propria sfera — se e con quali contenuti intenda<br />
approvare il progetto sottopostole, con ciò manifestando la capacità<br />
d’influire in modo determinante sulla formazione dell’atto finale (poiché<br />
la doppia deliberazione dev’essere conforme). Un’opposta soluzione, che<br />
condizionasse la proponibilità del conflitto alla concomitante iniziativa di<br />
ambedue le Camere, disconoscerebbe l’indipendenza della quale ognuna<br />
gode nel determinare la propria volontà circa l’an e il quomodo dell’esercizio<br />
della funzione legislativa.<br />
La medesima soluzione deve sostenersi — e a maggior ragione, trattandosi<br />
di attribuzioni identiche ma spettanti in modo distinto ad ambedue<br />
gli organi — qualora la lesione prodotta dall’atto del Governo non<br />
incidesse sulla funzione legislativa, sibbene sulle prerogative d’autonomia<br />
delle Camere, prospettandosi il vizio non sul piano della competenza, ma<br />
su quello del contenuto: s’immagini un decreto legislativo che pretendesse<br />
di disciplinare procedimenti parlamentari ovvero di conferire ad<br />
estranee autorità poteri incidenti nella sfera riservata all’autonomia normativa,<br />
amministrativa e contabile e alla giurisdizione domestica delle<br />
Assemblee parlamentari. In questo caso, ciascuna <strong>Camera</strong> sarebbe singolarmente<br />
legittimata ad elevare conflitto, e ciò a maggior ragione in<br />
quanto verrebbe in questione la tutela di attribuzioni identiche, ma delle<br />
quali ognuna è titolare non soltanto in modo pieno ed esclusivo, ma<br />
anche distintamente e indipendentemente dall’altra.<br />
Riserve sull’ammissibilità di un conflitto d’attribuzione elevato dalle<br />
Camere in relazione ad un atto governativo avente forza di legge possono<br />
formularsi in ragione di una ritenuta mancanza d’interesse alla decisione,<br />
in considerazione del fatto che le Camere — indipendentemente<br />
dalle forme di controllo parlamentare cui la Costituzione sottopone<br />
l’esercizio di funzioni legislative da parte del Governo — dispongono comunque<br />
della potestà di abrogare o modificare qualunque norma di leg-