Testo - Camera dei Deputati
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876 Antonio Placanica<br />
3 - Oggetto del conflitto d’attribuzione. Cenni<br />
Le questioni riguardanti l’oggetto del conflitto d’attribuzione esorbitano<br />
dalla materia del presente studio: se ne darà perciò soltanto sommario<br />
cenno, limitatamente agli aspetti generali che possano giovare<br />
all’inquadramento degli argomenti <strong>dei</strong> quali dovrà trattarsi in séguito.<br />
3.1 - Oggetto: la competenza controversa o l’atto lesivo?<br />
Sulla base del non chiarissimo disposto della legge n. 87 del 1953, la<br />
quale richiede che il conflitto verta sulla delimitazione della sfera di attribuzioni<br />
determinata, per i varii poteri, da norme costituzionali, prevedendo<br />
altresì che, in esito al giudizio, la Corte costituzionale dichiari il<br />
potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e possa annullare<br />
(ov’esso esista) l’atto viziato da incompetenza, la dottrina si è divisa fra<br />
l’opinione che individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento della<br />
competenza, e quella che lo rinviene nella decisione sulla legittimità dell’atto<br />
ovvero del comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivata<br />
la dedotta lesione della sfera d’attribuzioni del ricorrente. Intermedia fra<br />
le due indicate è la tèsi che riconosce nel conflitto un duplice oggetto,<br />
quello primario consistente nella competenza, e quello secondario riferentesi<br />
all’atto ( 81 ). Rispetto al primo elemento, è pacificamente riconosciuto<br />
che, accanto ai conflitti per vindicatio potestatis — di carattere<br />
invero residuale, se non puramente teorico —, può esser causa di controversia<br />
la lesione della sfera d’attribuzioni lamentata dal ricorrente a<br />
motivo dell’illegittimo esercizio dell’altrui potere ( 82 ). Avvisi diversi sono<br />
stati espressi anche circa il fondamento delle attribuzioni sulle quali può<br />
vertere il conflitto, che la legge n. 87 del 1953 vuole determinate da<br />
«norme costituzionali». Si ammette in genere che non sia richiesta la sussistenza<br />
di previsione espressa nella Costituzione o in leggi costituzionali<br />
(caso invero poco frequente), ma che tale determinazione possa<br />
rinvenirsi nei principii dell’ordinamento o in consuetudini costituzionali,<br />
o anche — con varia estensione — in norme di legge ordinaria di contenuto<br />
costituzionalmente vincolato o necessario, o comunque regolatrici<br />
di materia costituzionale ( 83 ).<br />
L’origine del conflitto ( 84 ) può risiedere in un atto il cui contenuto o<br />
la cui semplice adozione configuri lesione della sfera d’attribuzioni di altro<br />
potere. Eventuali irregolarità formali intervenute nella procedura seguìta<br />
per la comunicazione dell’atto al suo destinatario non valgono a<br />
ridurlo al rango di “atto interno”, né precludono quindi la proponibilità<br />
del conflitto ( 85 ).