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Testo - Camera dei Deputati

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876 Antonio Placanica<br />

3 - Oggetto del conflitto d’attribuzione. Cenni<br />

Le questioni riguardanti l’oggetto del conflitto d’attribuzione esorbitano<br />

dalla materia del presente studio: se ne darà perciò soltanto sommario<br />

cenno, limitatamente agli aspetti generali che possano giovare<br />

all’inquadramento degli argomenti <strong>dei</strong> quali dovrà trattarsi in séguito.<br />

3.1 - Oggetto: la competenza controversa o l’atto lesivo?<br />

Sulla base del non chiarissimo disposto della legge n. 87 del 1953, la<br />

quale richiede che il conflitto verta sulla delimitazione della sfera di attribuzioni<br />

determinata, per i varii poteri, da norme costituzionali, prevedendo<br />

altresì che, in esito al giudizio, la Corte costituzionale dichiari il<br />

potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e possa annullare<br />

(ov’esso esista) l’atto viziato da incompetenza, la dottrina si è divisa fra<br />

l’opinione che individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento della<br />

competenza, e quella che lo rinviene nella decisione sulla legittimità dell’atto<br />

ovvero del comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivata<br />

la dedotta lesione della sfera d’attribuzioni del ricorrente. Intermedia fra<br />

le due indicate è la tèsi che riconosce nel conflitto un duplice oggetto,<br />

quello primario consistente nella competenza, e quello secondario riferentesi<br />

all’atto ( 81 ). Rispetto al primo elemento, è pacificamente riconosciuto<br />

che, accanto ai conflitti per vindicatio potestatis — di carattere<br />

invero residuale, se non puramente teorico —, può esser causa di controversia<br />

la lesione della sfera d’attribuzioni lamentata dal ricorrente a<br />

motivo dell’illegittimo esercizio dell’altrui potere ( 82 ). Avvisi diversi sono<br />

stati espressi anche circa il fondamento delle attribuzioni sulle quali può<br />

vertere il conflitto, che la legge n. 87 del 1953 vuole determinate da<br />

«norme costituzionali». Si ammette in genere che non sia richiesta la sussistenza<br />

di previsione espressa nella Costituzione o in leggi costituzionali<br />

(caso invero poco frequente), ma che tale determinazione possa<br />

rinvenirsi nei principii dell’ordinamento o in consuetudini costituzionali,<br />

o anche — con varia estensione — in norme di legge ordinaria di contenuto<br />

costituzionalmente vincolato o necessario, o comunque regolatrici<br />

di materia costituzionale ( 83 ).<br />

L’origine del conflitto ( 84 ) può risiedere in un atto il cui contenuto o<br />

la cui semplice adozione configuri lesione della sfera d’attribuzioni di altro<br />

potere. Eventuali irregolarità formali intervenute nella procedura seguìta<br />

per la comunicazione dell’atto al suo destinatario non valgono a<br />

ridurlo al rango di “atto interno”, né precludono quindi la proponibilità<br />

del conflitto ( 85 ).

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