26.08.2013 Views

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

Testo - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

880 Antonio Placanica<br />

nella sua provvisoria vigenza, lesioni irreparabili di diritti fondamentali<br />

<strong>dei</strong> ricorrenti, condizionando lo svolgimento della campagna referendaria.<br />

In ragione di tale eventualità, la Corte ritenne giustificato riconoscere<br />

«la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo<br />

strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare<br />

al sindacato incidentale», escludendo che tale estensione comportasse<br />

rottura dell’unitarietà del regime che presiede al controllo sulla<br />

costituzionalità delle leggi — ciò che rappresentava, come si è visto, il<br />

motivo principe del diniego precedentemente opposto — in ragione della<br />

«natura particolare» del decreto-legge. Tuttavia, traendo partito da<br />

una riserva esplicitamente (sebbene oscuramente) formulata nell’antecedente<br />

sentenza ( 99 ), la Corte non si limitò ad ammettere l’impugnabilità<br />

<strong>dei</strong> decreti-legge, ma, riconoscendo che effetti pregiudizievoli del pari irreparabili<br />

sono «suscettibili di manifestarsi non soltanto attraverso l’impiego<br />

della decretazione d’urgenza», si spinse a indicare le «situazioni<br />

particolari» nelle quali lo strumento del conflitto può essere impiegato<br />

anche nei confronti della legge e del decreto legislativo. Tali situazioni<br />

particolari — identificate nell’attitudine «a comprimere diritti fondamentali<br />

(e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale,<br />

a determinare situazioni non più reversibili né sanabili anche a<br />

seguito della perdita di efficacia della norma» — furono richiamate dalla<br />

Corte nell’ordinanza 19-31 ottobre 1995, n. 480 ( 100 ), che dichiarò<br />

inammissibile un ricorso avente riferimento a un decreto-legge convertito<br />

in legge, non ravvisando nel caso concreto la ricorrenza di alcuna delle<br />

condizioni sopra dette, il cui elenco, allo stato della giurisprudenza<br />

costituzionale, risultava quindi tassativo, unitamente alla condizione per<br />

cui il conflitto debba rappresentare il solo strumento azionabile per la<br />

«difesa immediata ed efficace» delle attribuzioni lese.<br />

La sentenza n. 161 del 1995 mostra, d’altronde, come la Corte, ammesso<br />

il conflitto sul piano oggettivo, non si sia potuta esimere dal valutare<br />

i motivi di ricorso ( 101 ) nelle medesime forme impiegate per il<br />

sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza<br />

di legge ( 102 ) applicando i criterii elaborati in tale àmbito, e giungendo<br />

così a dichiarare l’esito del giudizio con formula che denunzia la<br />

natura composita del procedimento instaurato: «In conseguenza della<br />

sua irragionevolezza ed eccessività, la disposizione in esame viene pertanto<br />

a ledere la sfera di attribuzioni spettanti ai sensi dell’articolo 75<br />

Cost. ai ricorrenti, e va, di conseguenza, annullata» (Diritto, 6).<br />

Ulteriori aperture si sono potute ravvisare nella sentenza 14-22 dicembre<br />

1995, n. 515, Diritto, 2, la quale ha precisato che l’attitudine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!