Testo - Camera dei Deputati
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880 Antonio Placanica<br />
nella sua provvisoria vigenza, lesioni irreparabili di diritti fondamentali<br />
<strong>dei</strong> ricorrenti, condizionando lo svolgimento della campagna referendaria.<br />
In ragione di tale eventualità, la Corte ritenne giustificato riconoscere<br />
«la possibilità di utilizzare nei confronti del decreto-legge lo<br />
strumento del conflitto tra i poteri dello Stato come controllo da affiancare<br />
al sindacato incidentale», escludendo che tale estensione comportasse<br />
rottura dell’unitarietà del regime che presiede al controllo sulla<br />
costituzionalità delle leggi — ciò che rappresentava, come si è visto, il<br />
motivo principe del diniego precedentemente opposto — in ragione della<br />
«natura particolare» del decreto-legge. Tuttavia, traendo partito da<br />
una riserva esplicitamente (sebbene oscuramente) formulata nell’antecedente<br />
sentenza ( 99 ), la Corte non si limitò ad ammettere l’impugnabilità<br />
<strong>dei</strong> decreti-legge, ma, riconoscendo che effetti pregiudizievoli del pari irreparabili<br />
sono «suscettibili di manifestarsi non soltanto attraverso l’impiego<br />
della decretazione d’urgenza», si spinse a indicare le «situazioni<br />
particolari» nelle quali lo strumento del conflitto può essere impiegato<br />
anche nei confronti della legge e del decreto legislativo. Tali situazioni<br />
particolari — identificate nell’attitudine «a comprimere diritti fondamentali<br />
(e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale,<br />
a determinare situazioni non più reversibili né sanabili anche a<br />
seguito della perdita di efficacia della norma» — furono richiamate dalla<br />
Corte nell’ordinanza 19-31 ottobre 1995, n. 480 ( 100 ), che dichiarò<br />
inammissibile un ricorso avente riferimento a un decreto-legge convertito<br />
in legge, non ravvisando nel caso concreto la ricorrenza di alcuna delle<br />
condizioni sopra dette, il cui elenco, allo stato della giurisprudenza<br />
costituzionale, risultava quindi tassativo, unitamente alla condizione per<br />
cui il conflitto debba rappresentare il solo strumento azionabile per la<br />
«difesa immediata ed efficace» delle attribuzioni lese.<br />
La sentenza n. 161 del 1995 mostra, d’altronde, come la Corte, ammesso<br />
il conflitto sul piano oggettivo, non si sia potuta esimere dal valutare<br />
i motivi di ricorso ( 101 ) nelle medesime forme impiegate per il<br />
sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza<br />
di legge ( 102 ) applicando i criterii elaborati in tale àmbito, e giungendo<br />
così a dichiarare l’esito del giudizio con formula che denunzia la<br />
natura composita del procedimento instaurato: «In conseguenza della<br />
sua irragionevolezza ed eccessività, la disposizione in esame viene pertanto<br />
a ledere la sfera di attribuzioni spettanti ai sensi dell’articolo 75<br />
Cost. ai ricorrenti, e va, di conseguenza, annullata» (Diritto, 6).<br />
Ulteriori aperture si sono potute ravvisare nella sentenza 14-22 dicembre<br />
1995, n. 515, Diritto, 2, la quale ha precisato che l’attitudine