Testo - Camera dei Deputati
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906 Antonio Placanica<br />
l’articolo 90, primo comma, della Costituzione: essa, infatti, agli articoli<br />
5, 6, 7 e 9, commi 1 e 2, disciplina i poteri d’indagine di cui il Comitato<br />
può valersi per predisporre — a norma dell’articolo 12, primo comma,<br />
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 — la relazione con la<br />
quale proporre al Parlamento in seduta comune la messa in stato d’accusa;<br />
mentre il potere di dichiarare la propria incompetenza o disporre<br />
l’archiviazione, riconosciuto a tale organo dall’articolo 8, comma 2, della<br />
citata legge n. 219 del 1989, è subordinato al mancato esercizio, da<br />
parte del quorum di parlamentari prescritto dal successivo comma 4, della<br />
facoltà di chiedere che esso riferisca comunque al Parlamento: è evidente<br />
che il mancato esercizio di tale facoltà da parte della minoranza<br />
indicata dimostra l’adesione della maggioranza del Parlamento alla decisione<br />
adottata dal Comitato, che dovrà dunque imputarsi all’organo maggiore<br />
( 199 ). Rimane pertanto esclusa la legittimazione attiva del Comitato<br />
relativamente ai conflitti spettanti a tali decisioni (salvo quanto espressamente<br />
disposto dall’articolo 9, comma 3, della legge circa i conflitti con<br />
l’autorità giudiziaria) ( 200 ). Questa, invece, ben potrebbe ammettersi qualora<br />
il Comitato ritenesse di dover azionare tale strumento per superare<br />
eventuali impedimenti opposti da altro potere — segnatamente l’esecutivo,<br />
anche considerato quale complesso degli organi del Governo e della<br />
pubblica amministrazione — all’esercizio delle proprie funzioni<br />
istruttorie e d’indagine, il cui svolgimento riveste carattere necessario per<br />
l’adempimento delle attività ad esso esclusivamente appartenenti, e si riferisce<br />
quindi a un’attribuzione che, quantunque specificata da legge ordinaria,<br />
risulta direttamente funzionale al compito spettante al Comitato<br />
medesimo in forza delle richiamate norme di legge costituzionale.<br />
Relativamente alle commissioni bicamerali, la giurisprudenza della<br />
Corte costituzionale ( 201 ) autorizza a concludere che, ove abbiano a concorrere<br />
in organi di tal natura i requisiti della distinta soggettività e dell’attribuzione<br />
stabile ed esclusiva di competenze parlamentari, debba<br />
riconoscersi ad essi la legittimazione attiva e passiva al conflitto. Per le<br />
Commissioni bicamerali consultive, ciò varrà anche a radicare in esse la<br />
capacità di tutelare, in luogo delle singole Camere, l’interesse alla partecipazione<br />
parlamentare al procedimento di legislazione delegata attraverso<br />
l’espressione del parere, che loro competa in forza di espressa<br />
norma di legge ( 202 ). Similmente deve dirsi della Commissione parlamentare<br />
per le questioni regionali rispetto alla partecipazione, prescritta<br />
dall’articolo 126, primo comma, della Costituzione, al procedimento per<br />
lo scioglimento <strong>dei</strong> consigli e alla rimozione <strong>dei</strong> presidenti delle giunte<br />
regionali ( 203 ). I fondati dubbii sussistenti sulla natura parlamentare del-