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Condizioni di Polizza - Assidir

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del numero delle teste che sono state assicurate nel periodo<br />

considerato per la relativa permanenza me<strong>di</strong>a procapite<br />

in Assicurazione nel periodo stesso, espressa in<br />

anni e frazioni <strong>di</strong> anno.<br />

L’abbuono B da calcolare alla fine <strong>di</strong> ogni periodo <strong>di</strong> riferimento,<br />

oppure al termine del periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

<strong>di</strong> cui sopra se <strong>di</strong> durata superiore, viene determinato per<br />

mezzo della seguente formula:<br />

B = K * (A*P - S)<br />

dove:<br />

(risultato della garanzia)<br />

P sta ad in<strong>di</strong>care l’ammontare dei premi versati<br />

relativi all’esercizio <strong>di</strong> riferimento calcolato in base<br />

ai criteri <strong>di</strong> cui all’Art. 3 e quin<strong>di</strong> comprensivi degli<br />

importi fissi ivi definiti;<br />

S sta ad in<strong>di</strong>care la somma pagata e/o riservata<br />

dalla Società per i sinistri verificatisi in detto periodo,<br />

ancorché denunciati successivamente;<br />

K ed A sono i coefficienti che assumono i valori in<strong>di</strong>cati<br />

nella seguente tabella in relazione al numero <strong>di</strong><br />

Teste - Anno Assicurate nel periodo considerato.<br />

TESTE ANNO ASSICURATE ALIQUOTA K ALIQUOTA A<br />

da 0 fino a 499 0.50 0.80<br />

da 500 fino a 999 0.60 0.83<br />

da 1.000 fino a 1.499 0.70 0.86<br />

da 1.500 fino a 2.499 0.80 0.87<br />

da 2.500 fino a 4.999 0.85 0.88<br />

da 5.000 0.90 0.90<br />

Per esercizio <strong>di</strong> riferimento si intende il periodo che va dal 1<br />

gennaio al 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ciascun anno.<br />

Art. 6 ABBUONO INTEGRATIVO DI PREMIO<br />

Alla scadenza della Convenzione o <strong>di</strong> un suo rinnovo, avente<br />

durata inferiore a 5 anni, viene riconosciuto un abbuono integrativo<br />

<strong>di</strong> premio calcolato con le stesse modalità <strong>di</strong> cui all’Art.<br />

5 che precede e con riferimento ad un periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

coincidente con la durata della Convenzione o del suo rinnovo,<br />

deducendo dal valore così determinato l’importo complessivo<br />

considerato.<br />

Ai fini del calcolo dell’abbuono integrativo <strong>di</strong> premio i valori <strong>di</strong><br />

P ed S saranno quin<strong>di</strong> computati in riferimento all’intero periodo<br />

<strong>di</strong> osservazione ed i coefficienti K e A saranno quelli relativi al<br />

numero <strong>di</strong> Teste - Anno Assicurate quale risulta al termine del<br />

suddetto periodo <strong>di</strong> osservazione.<br />

L’abbuono integrativo <strong>di</strong> premio verrà in ogni caso trasferito<br />

al “FONDO UNICO” <strong>di</strong> cui al punto 13. delle Disposizioni <strong>di</strong><br />

carattere Generale Allegato 1 alla Convenzione.<br />

Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO<br />

La Convenzione relativa all’Assicurazione <strong>di</strong> gruppo ha una<br />

durata non inferiore a 5 anni e si rinnova automaticamente per<br />

perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> uguale durata, o <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa durata da convenirsi,<br />

salvo <strong>di</strong>sdetta, a mezzo <strong>di</strong> lettera raccomandata, <strong>di</strong> una<br />

delle Parti contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima<br />

della scadenza.<br />

In caso <strong>di</strong> sospensione dell’Assicurazione prima della<br />

scadenza della Convenzione o <strong>di</strong> un suo rinnovo, decade<br />

il <strong>di</strong>ritto all’abbuono integrativo <strong>di</strong> premio mentre l’abbuono<br />

<strong>di</strong> premio maturato nell’ultimo periodo <strong>di</strong> osservazione<br />

<strong>di</strong> durata annuale o pluriennale verrà liquidato in contanti<br />

alla prevista scadenza della Convenzione o del suo rinnovo.<br />

Resta inteso che eventuali mo<strong>di</strong>fiche stabilite dall’Autorità<br />

<strong>di</strong> controllo alle presenti <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali, troveranno<br />

automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale<br />

della data <strong>di</strong> effetto delle assicurazioni successiva alla<br />

data delle mo<strong>di</strong>fiche. Peraltro gli abbuoni <strong>di</strong> premio definiti<br />

ai precedenti Art. 5 e Art. 6 in corso <strong>di</strong> maturazione continueranno<br />

ad essere regolati dalle con<strong>di</strong>zioni in vigore relativamente<br />

ai valori che si riferiscono ai perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo<br />

anteriori alla data <strong>di</strong> effetto delle mo<strong>di</strong>fiche.<br />

Art. 8 RISCHIO DI MORTE<br />

Il rischio <strong>di</strong> morte è coperto qualunque possa esserne la<br />

causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti<br />

<strong>di</strong> professione dell’Assicurato.<br />

E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:<br />

a. dolo del Contraente o del Beneficiario;<br />

b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;<br />

c. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti <strong>di</strong> guerra, salvo<br />

che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in<br />

questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta<br />

del Contraente, alle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> stabilite dal competente<br />

Ministero;<br />

d. incidenti <strong>di</strong> volo se l’Assicurato viaggia a bordo <strong>di</strong> aeromobile<br />

non autorizzato al volo o con pilota non titolare<br />

<strong>di</strong> brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità<br />

<strong>di</strong> membro dell’equipaggio.<br />

Art. 9 SINISTRO CHE COLPISCA<br />

PIÙ ASSICURATI<br />

Nel caso in cui un sinistro colpisca più assicurati a seguito<br />

dello stesso evento accidentale, non verrà applicato alcun<br />

limite all’importo complessivo da liquidare per tale prestazio-<br />

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