Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
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sia certa che:<br />
(a) le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano state attuate efficacemente; e<br />
(b) non siano presenti condizioni a bordo che possano costituire un rischio per la sanità pubblica.<br />
Articolo 28 Navi e aeromobili ai punti di ingresso<br />
1. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, ad una nave o ad un<br />
aeromobile non deve essere impedito lo scalo in qualsiasi punto di ingresso per motivi di sanità pubblica.<br />
Tuttavia, se il punto di ingresso non è attrezzato per l'applicazione delle misure sanitarie previste dal presente<br />
<strong>Regolamento</strong>, alla nave o all'aeromobile può essere ordinato di procedere a proprio rischio verso il punto di<br />
ingresso più vicino disponibile, a meno che la nave o l’aeromobile non presentino problemi operativi che<br />
renderebbero tale deviazione poco sicura.<br />
2. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, gli Stati Parti non<br />
possono rifiutare la libera pratica a navi o aeromobili per ragioni di sanità pubblica; in particolare, non possono<br />
essere loro impedite le operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico di carichi o provviste, l'imbarco di acqua,<br />
carburante, alimenti e scorte. Gli Stati Parti possono subordinare la concessione di libera pratica a ispezioni e, in<br />
caso di riscontro di una fonte di infezione o contaminazione a bordo, all’esecuzione delle necessarie operazioni<br />
di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie ad evitare la<br />
diffusione dell’infezione o <strong>della</strong> contaminazione.<br />
3. Se fattibile ai sensi del paragrafo precedente, uno Stato Parte deve autorizzare la concessione di libera pratica<br />
ad una nave o un aeromobile via radio o altri mezzi di comunicazione quando, sulla base delle informazioni<br />
ricevute prima dell’arrivo, lo Stato Parte sia dell’avviso che l’arrivo <strong>della</strong> nave o dell’aeromobile non<br />
comportino l'introduzione o la diffusione di malattie.<br />
4. Gli ufficiali al comando di navi, i piloti al comando di aeromobili o i loro rappresentanti devono rendere noto<br />
alle autorità di controllo del porto o dell’aeroporto il più presto possibile prima dell’arrivo al porto o aeroporto di<br />
destinazione qualsiasi caso indicativo di una malattia di natura infettiva o qualsiasi prova di rischio a bordo per<br />
la sanità pubblica, non appena tale malattia o rischio per la sanità pubblica vengono resi noti all’ufficiale o al<br />
pilota. Tali informazioni devono essere immediatamente trasmesse all'autorità competente del porto o aeroporto.<br />
In casi di emergenza, tali informazioni dovrebbero essere comunicate direttamente dagli ufficiali o piloti<br />
all’autorità competente del porto o dell'aeroporto.<br />
5. Quanto segue si applica nel caso in cui una nave o un aeromobile sospetti o affetti, per ragioni che esulino dal<br />
controllo del comandante dell'aeromobile o dell'ufficiale al comando <strong>della</strong> nave, atterrino in un aeroporto diverso<br />
da quello in cui dovevano atterrare o attracchino in un porto diverso da quello in cui dovevano attraccare:<br />
(a) il comandante dell’aeromobile, l’ufficiale al comando <strong>della</strong> nave o un diverso responsabile devono<br />
fare il possibile per mettersi in comunicazione senza ritardi con l’autorità competente più vicina;<br />
(b) non appena l’autorità competente viene informata dell’atterraggio può applicare le misure sanitarie<br />
raccomandate dall'OMS o altre misure sanitarie ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong>;<br />
(c) a meno che non venga richiesto per motivi di emergenza o per la comunicazione con l’autorità<br />
competente, nessun viaggiatore a bordo di un aeromobile o nave deve allontanarsi e nessun carico<br />
deve essere spostato senza l'autorizzazione dell'autorità competente; e<br />
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />
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