21.06.2014 Views

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sia certa che:<br />

(a) le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano state attuate efficacemente; e<br />

(b) non siano presenti condizioni a bordo che possano costituire un rischio per la sanità pubblica.<br />

Articolo 28 Navi e aeromobili ai punti di ingresso<br />

1. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, ad una nave o ad un<br />

aeromobile non deve essere impedito lo scalo in qualsiasi punto di ingresso per motivi di sanità pubblica.<br />

Tuttavia, se il punto di ingresso non è attrezzato per l'applicazione delle misure sanitarie previste dal presente<br />

<strong>Regolamento</strong>, alla nave o all'aeromobile può essere ordinato di procedere a proprio rischio verso il punto di<br />

ingresso più vicino disponibile, a meno che la nave o l’aeromobile non presentino problemi operativi che<br />

renderebbero tale deviazione poco sicura.<br />

2. Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, gli Stati Parti non<br />

possono rifiutare la libera pratica a navi o aeromobili per ragioni di sanità pubblica; in particolare, non possono<br />

essere loro impedite le operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico di carichi o provviste, l'imbarco di acqua,<br />

carburante, alimenti e scorte. Gli Stati Parti possono subordinare la concessione di libera pratica a ispezioni e, in<br />

caso di riscontro di una fonte di infezione o contaminazione a bordo, all’esecuzione delle necessarie operazioni<br />

di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie ad evitare la<br />

diffusione dell’infezione o <strong>della</strong> contaminazione.<br />

3. Se fattibile ai sensi del paragrafo precedente, uno Stato Parte deve autorizzare la concessione di libera pratica<br />

ad una nave o un aeromobile via radio o altri mezzi di comunicazione quando, sulla base delle informazioni<br />

ricevute prima dell’arrivo, lo Stato Parte sia dell’avviso che l’arrivo <strong>della</strong> nave o dell’aeromobile non<br />

comportino l'introduzione o la diffusione di malattie.<br />

4. Gli ufficiali al comando di navi, i piloti al comando di aeromobili o i loro rappresentanti devono rendere noto<br />

alle autorità di controllo del porto o dell’aeroporto il più presto possibile prima dell’arrivo al porto o aeroporto di<br />

destinazione qualsiasi caso indicativo di una malattia di natura infettiva o qualsiasi prova di rischio a bordo per<br />

la sanità pubblica, non appena tale malattia o rischio per la sanità pubblica vengono resi noti all’ufficiale o al<br />

pilota. Tali informazioni devono essere immediatamente trasmesse all'autorità competente del porto o aeroporto.<br />

In casi di emergenza, tali informazioni dovrebbero essere comunicate direttamente dagli ufficiali o piloti<br />

all’autorità competente del porto o dell'aeroporto.<br />

5. Quanto segue si applica nel caso in cui una nave o un aeromobile sospetti o affetti, per ragioni che esulino dal<br />

controllo del comandante dell'aeromobile o dell'ufficiale al comando <strong>della</strong> nave, atterrino in un aeroporto diverso<br />

da quello in cui dovevano atterrare o attracchino in un porto diverso da quello in cui dovevano attraccare:<br />

(a) il comandante dell’aeromobile, l’ufficiale al comando <strong>della</strong> nave o un diverso responsabile devono<br />

fare il possibile per mettersi in comunicazione senza ritardi con l’autorità competente più vicina;<br />

(b) non appena l’autorità competente viene informata dell’atterraggio può applicare le misure sanitarie<br />

raccomandate dall'OMS o altre misure sanitarie ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong>;<br />

(c) a meno che non venga richiesto per motivi di emergenza o per la comunicazione con l’autorità<br />

competente, nessun viaggiatore a bordo di un aeromobile o nave deve allontanarsi e nessun carico<br />

deve essere spostato senza l'autorizzazione dell'autorità competente; e<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!