21.06.2014 Views

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(d) al completamento di tutte le misure sanitarie richieste dall'autorità competente, la nave o l'aeromobile<br />

possono, per quanto riguarda tali misure sanitarie, procedere verso l'aeroporto o il porto a cui<br />

dovevano attraccare o atterrare o, se ciò risulta impossibile per motivi tecnici, verso un porto o un<br />

aeroporto situato nelle vicinanze.<br />

6. Nonostante le disposizioni di cui al presente Articolo, l’ufficiale al comando <strong>della</strong> nave o il comandante<br />

dell’aeromobile possono adottare tali misure di emergenza per tutelare la salute e la sicurezza dei viaggiatori a<br />

bordo. Essi devono informare l’autorità competente il più presto possibile relativamente a qualsiasi misura<br />

attuata ai sensi del presente paragrafo.<br />

Articolo 29 Autocarri, treni e pullman civili ai punti di ingresso<br />

L’OMS, in consultazione con gli Stati Parti, deve elaborare i principi guida per l’applicazione delle misure<br />

sanitarie per autocarri, treni e pullman civili ai punti di ingresso e lungo gli attraversamenti terrestri.<br />

Capitolo III – Disposizioni speciali per i viaggiatori<br />

Articolo 30 Viaggiatori sotto osservazione di sanità pubblica<br />

Ai sensi dell’Articolo 43 o di quanto stabilito dagli accordi internazionali applicabili, un viaggiatore<br />

sospetto che, all’arrivo, sia posto sotto osservazione di sanità pubblica può continuare un viaggio internazionale<br />

in caso non rappresenti un rischio immediato per la sanità pubblica e lo Stato Parte informi l’autorità competente<br />

del punto di ingresso di destinazione, se noto, dell'atteso arrivo del viaggiatore. All’arrivo, il viaggiatore deve<br />

presentarsi presso tale autorità.<br />

Articolo 31 Misure sanitarie relative all’ingresso di viaggiatori<br />

1. Esami medici invasivi, vaccinazioni o altra profilassi non dovranno essere richiesti come condizione per<br />

l'ingresso di viaggiatori nel territorio di uno Stato Parte, ad eccezione che, ai sensi degli Articoli 32, 42 e 45, il<br />

presente <strong>Regolamento</strong> non precluda agli Stati Parti di richiedere esami medici, vaccinazioni o altra profilassi o la<br />

prova di vaccinazioni o altra profilassi:<br />

(a) quando risulti necessario per stabilire se esiste un rischio per la sanità pubblica;<br />

(b) come condizione di ingresso per passeggeri che richiedano residenza temporanea o permanente;<br />

(c) come condizione di ingresso per viaggiatori ai sensi dell’Articolo 43 o degli Allegati 6 e 7; o<br />

(d) che possano essere eseguiti nel rispetto dell’Articolo 23.<br />

2. Se un viaggiatore per cui uno Stato Parte abbia richiesto un esame medico, una vaccinazione o altra profilassi<br />

in base al paragrafo 1 del presente Articolo non acconsente a tali misure o rifiuta di fornire le informazioni o i<br />

documenti di cui al paragrafo 1(a) dell’Articolo 23, lo Stato Parte interessato può, ai sensi degli articoli 32, 42 e<br />

45, rifiutare l’ingresso a tale viaggiatore. Se sussistono prove attestanti un rischio imminente per la sanità<br />

pubblica, lo Stato Parte può, in accordo con le proprie leggi nazionali e nella misura necessaria per controllare<br />

tale rischio, obbligare il viaggiatore a sottoporsi, o consigliare al viaggiatore, in base al paragrafo 3 dell’Articolo<br />

23, di sottoporsi:<br />

(a) all’esame medico meno invasivo e intrusivo in grado di raggiungere l'obiettivo sanitario;<br />

(b) a vaccinazioni o altra profilassi; o<br />

(c) a determinate misure sanitarie aggiuntive che evitino o tengano sotto controllo la diffusione <strong>della</strong><br />

malattia, inclusi isolamento e quarantena, o sottoponendo il viaggiatore ad osservazione di sanità<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!