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Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

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Articolo 56 Composizione delle vertenze<br />

1. In caso di vertenza tra due o più Stati Parti relativamente all’interpretazione o applicazione di tale<br />

<strong>Regolamento</strong>, gli Stati Parti interessati devono cercare in prima istanza di dirimere la vertenza tramite negoziati<br />

o qualsiasi altro mezzo pacifico scelto da loro, inclusi buoni offici, mediazione o conciliazione. Il mancato<br />

raggiungimento di un accordo non deve sciogliere le parti coinvolte nella vertenza dalla responsabilità di<br />

continuare a cercare una soluzione.<br />

2. Nel caso in cui la vertenza non sia stata composta tramite i mezzi descritti al paragrafo 1 del presente Articolo,<br />

gli Stati Parti interessati possono decidere di affidare la vertenza al Direttore Generale, il quale deve fare il<br />

possibile per dirimerla.<br />

3. In qualsiasi momento uno Stato Parte può dichiarare in forma scritta al Direttore Generale che accetta<br />

l'arbitraggio obbligatorio per quanto riguarda le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del<br />

presente <strong>Regolamento</strong> di cui è parte o per quanto riguarda una vertenza specifica, in relazione a qualsiasi altro<br />

Stato Parte che accetti tale obbligo. L’arbitrato deve essere svolto in accordo con le Regole Opzionali <strong>della</strong> Corte<br />

Permanente di Arbitrato per l'Arbitrato di Vertenze tra Due Stati Parti applicabili nel momento in cui viene<br />

avanzata una richiesta di arbitrato. Gli Stati Parti che hanno concordato di accettare l'arbitrato obbligatorio<br />

devono accettare il lodo arbitrale vincolante e definitivo. Il Direttore Generale deve informare l’Assemblea<br />

Mondiale <strong>della</strong> Sanità riguardo tale misura, ove ritenuto necessario.<br />

4. Nulla nel presente <strong>Regolamento</strong> deve pregiudicare i diritti degli Stati Parti derivanti da accordi internazionali<br />

di cui potrebbero fare parte, per ricorrere ai meccanismi di composizione delle vertenze di altre organizzazioni<br />

intergovernative o stabiliti da eventuali accordi internazionali.<br />

5. Nel caso di vertenza tra l’OMS e uno o più Stati Parti relativamente all’interpretazione o all’applicazione del<br />

presente <strong>Regolamento</strong>, la questione dovrà essere presentata all’Assemblea Mondiale <strong>della</strong> Sanità.<br />

Articolo 57 Relazione con altri accordi internazionali<br />

1. Gli Stati Parti riconoscono che RSI e altri accordi internazionali relativi debbano essere interpretati in modo<br />

da essere compatibili. Le disposizioni dell’RSI non devono pregiudicare i diritti e i doveri degli Stati Parti<br />

derivanti da altri accordi internazionali.<br />

2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, nulla del presente <strong>Regolamento</strong> deve impedire agli Stati Parti di<br />

avere determinati interessi in comune relativi alle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche, di<br />

concludere trattati o intese speciali per facilitare l'applicazione del presente <strong>Regolamento</strong>, e in particolare<br />

relativamente:<br />

(a) allo scambio diretto e rapido di informazioni di sanità pubblica tra territori confinanti e Stati diversi;<br />

(b) alle misure sanitarie da applicare al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale in acque<br />

entro la loro giurisdizione;<br />

(c) alle misure sanitarie che devono essere applicate in territori contigui di Stati diversi a livello <strong>della</strong> loro<br />

frontiera comune;<br />

(d) alle disposizioni per il trasporto di persone affette o resti umani affetti tramite mezzi di trasporto<br />

specifici per tale scopo; e<br />

(e) a derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, decontaminazione o altro trattamento studiato per<br />

rendere le merci prive di agenti patogeni.<br />

3. Con ogni riserva sui loro doveri in base al presente <strong>Regolamento</strong>, gli Stati Parti che facciano parte di<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

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