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Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

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pubblica.<br />

Articolo 32 Trattamento dei viaggiatori<br />

Nell’applicazione delle misure sanitarie ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong>, gli Stati Parti devono trattare i<br />

viaggiatori nel rispetto <strong>della</strong> loro dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e ridurre al minimo<br />

qualsiasi disagio o stress associato a tali misure:<br />

(a) trattando tutti i viaggiatori con cortesia e rispetto;<br />

(b) prendendo in considerazione le caratteristiche sessuali, socioculturali, etniche o religiose dei<br />

viaggiatori; e<br />

(c) fornendo o predisponendo alimenti ed acqua a sufficienza, vestiario e alloggio adeguati, protezione per<br />

i bagagli e gli altri effetti personali, il trattamento medico necessario, mezzi di comunicazione se<br />

possibile in una lingua che possano capire e ulteriore assistenza per i viaggiatori in quarantena, posti in<br />

isolamento o soggetti a esami medici o altre procedure ai fini di sanità pubblica.<br />

Capitolo IV – Disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container<br />

Articolo 33 Merci in transito<br />

Ai sensi dell’Articolo 43 o a meno che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, merci<br />

diverse da animali vivi in transito senza trasbordo non devono essere soggette a misure sanitarie ai sensi del<br />

presente <strong>Regolamento</strong> o trattenuti per ragioni di sanità pubblica.<br />

Articolo 34 Container e aree di carico container<br />

1. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che gli spedizionieri utilizzino container per il traffico<br />

internazionale tenuti liberi da fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi, in particolare<br />

durante l'imballaggio.<br />

2. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che le aree di carico container siano lontane da fonti di<br />

infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi.<br />

3. Qualora uno Stato Parte ritenga che il volume del traffico di container internazionale sia considerevole, le<br />

autorità competenti dovranno prendere tutte le misure possibili ai sensi del presente <strong>Regolamento</strong>, inclusa la<br />

realizzazione di ispezioni, al fine di valutare la condizione sanitaria delle aree di carico container e dei container<br />

stessi e assicurare che gli obblighi di cui al presente <strong>Regolamento</strong> vengano rispettati.<br />

4. Per quanto possibile, nelle aree di carico container devono essere disponibili strutture per l'ispezione e<br />

l'isolamento di container.<br />

5. Il mittente e il destinatario dei container devono fare il possibile per evitare contaminazioni crociate quando<br />

vengono utilizzati container multiuso.<br />

PARTE VI – DOCUMENTI SANITARI<br />

Articolo 35 Norma generale<br />

Per il traffico internazionale non devono essere richiesti documenti sanitari diversi da quelli indicati nel<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

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