Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE (<strong>2005</strong>)<br />
PARTE I – DEFINIZIONI, SCOPO E AMBITO, PRINCIPI E AUTORITÀ RESPONSABILI<br />
Articolo 1 Definizioni<br />
1. Ai fini del <strong>Regolamento</strong> <strong>Sanitario</strong> <strong>Internazionale</strong> (di seguito denominato “RSI” o “<strong>Regolamento</strong>”):<br />
“aeromobile” indica un aeromobile che stia compiendo un viaggio internazionale;<br />
“aeroporto” indica un qualsiasi aeroporto in cui arrivino o partano voli internazionali;<br />
"affetto" si riferisce a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti<br />
umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un<br />
rischio per la sanità pubblica;<br />
“area affetta” indica un punto geografico per il quale l’OMS abbia specificamente raccomandato misure<br />
sanitarie in base al presente <strong>Regolamento</strong>;<br />
“area di carico container” indica un luogo o una struttura riservata ai container utilizzati nel traffico<br />
internazionale;<br />
“arrivo” di un mezzo di trasporto significa;<br />
(a) in caso di nave che arrivi via mare, arrivo o approdo nell’area predefinita di un porto;<br />
(b) in caso di aeromobile, arrivo in un aeroporto;<br />
(c) in caso di nave che effettui una navigazione interna o nel corso un viaggio internazionale, arrivo in un<br />
punto di ingresso;<br />
(d) in caso di treno o mezzo su strada, arrivo in un punto di ingresso;<br />
“attraversamento terrestre” indica un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte, inclusi quelli utilizzati<br />
dai veicoli su strada e dai treni;<br />
“autorità competente” indica un’autorità responsabile dell’implementazione e applicazione di misure<br />
sanitarie in base al presente <strong>Regolamento</strong>;<br />
“bagagli” indica gli effetti personali di un viaggiatore;<br />
“carico” indica le merci trasportate su un mezzo di trasporto o in un container;<br />
“Centro nazionale per il RSI” indica il centro nazionale, designato da ogni Stato Parte, che deve essere<br />
accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i Punti di Contatto per il RSI dell’OMS ai sensi del<br />
presente <strong>Regolamento</strong>;<br />
“container” indica un tipo di attrezzatura di trasporto:<br />
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />
4