21.06.2014 Views

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

Regolamento Sanitario Internazionale (2005) - Ministero della Salute

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE (<strong>2005</strong>)<br />

PARTE I – DEFINIZIONI, SCOPO E AMBITO, PRINCIPI E AUTORITÀ RESPONSABILI<br />

Articolo 1 Definizioni<br />

1. Ai fini del <strong>Regolamento</strong> <strong>Sanitario</strong> <strong>Internazionale</strong> (di seguito denominato “RSI” o “<strong>Regolamento</strong>”):<br />

“aeromobile” indica un aeromobile che stia compiendo un viaggio internazionale;<br />

“aeroporto” indica un qualsiasi aeroporto in cui arrivino o partano voli internazionali;<br />

"affetto" si riferisce a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti<br />

umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un<br />

rischio per la sanità pubblica;<br />

“area affetta” indica un punto geografico per il quale l’OMS abbia specificamente raccomandato misure<br />

sanitarie in base al presente <strong>Regolamento</strong>;<br />

“area di carico container” indica un luogo o una struttura riservata ai container utilizzati nel traffico<br />

internazionale;<br />

“arrivo” di un mezzo di trasporto significa;<br />

(a) in caso di nave che arrivi via mare, arrivo o approdo nell’area predefinita di un porto;<br />

(b) in caso di aeromobile, arrivo in un aeroporto;<br />

(c) in caso di nave che effettui una navigazione interna o nel corso un viaggio internazionale, arrivo in un<br />

punto di ingresso;<br />

(d) in caso di treno o mezzo su strada, arrivo in un punto di ingresso;<br />

“attraversamento terrestre” indica un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte, inclusi quelli utilizzati<br />

dai veicoli su strada e dai treni;<br />

“autorità competente” indica un’autorità responsabile dell’implementazione e applicazione di misure<br />

sanitarie in base al presente <strong>Regolamento</strong>;<br />

“bagagli” indica gli effetti personali di un viaggiatore;<br />

“carico” indica le merci trasportate su un mezzo di trasporto o in un container;<br />

“Centro nazionale per il RSI” indica il centro nazionale, designato da ogni Stato Parte, che deve essere<br />

accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i Punti di Contatto per il RSI dell’OMS ai sensi del<br />

presente <strong>Regolamento</strong>;<br />

“container” indica un tipo di attrezzatura di trasporto:<br />

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!