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Giovanni Burzio Sul fascismo e la disposizione XII ... - ANPI - Savona

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preferito non <strong>la</strong>sciare spazio a quelle formazioni politiche che, rappresentando un momento di<br />

continuità con gli ideali del partito fascista, risultassero portatrici di valori completamente antitetici<br />

rispetto a quelli contenuti nel<strong>la</strong> nuova Carta Fondamentale.<br />

La rego<strong>la</strong> generale del<strong>la</strong> libertà di associazione in partiti politici incontra, per tanto, un'eccezione<br />

nel divieto del<strong>la</strong> <strong>XII</strong> <strong>disposizione</strong> transitoria e finale del<strong>la</strong> Costituzione di riorganizzare, sotto<br />

qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.<br />

La legis<strong>la</strong>zione attuativa di tale <strong>disposizione</strong>, <strong>la</strong> legge 20 Giugno 1952 n.645 nota come “legge<br />

Scelba” ha finito poi con il delineare un'ipotesi più estesa, quel<strong>la</strong> di un'associazione o un<br />

movimento che “persegue finalità antidemocratica propria del partito fascista” non soltanto per<br />

l'esaltazione, <strong>la</strong> minaccia e l'uso del<strong>la</strong> violenza come metodo di lotta politica ma altresì per alcune<br />

ulteriori caratteristiche collegate ad una precisa connotazione ideologica: fra queste il fatto di<br />

propugnare <strong>la</strong> soppressione delle libertà garantite dal<strong>la</strong> Costituzione o di denigrare <strong>la</strong> democrazia, le<br />

sue istituzioni e i valori del<strong>la</strong> Resistenza o di svolgere propaganda razzista, ovvero di rivolgere <strong>la</strong><br />

propria attività al<strong>la</strong> esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista o di<br />

compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista.<br />

Il complesso delle disposizioni che mirano ad impedire <strong>la</strong> ricostituzione del disciolto partito fascista<br />

si prestano ad una lettura che, dal nostro punto di vista, vorremmo giudicare di tipo “estensivo”.<br />

Nel<strong>la</strong> <strong>disposizione</strong> transitoria <strong>XII</strong> del<strong>la</strong> nostra Costituzione e nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva legis<strong>la</strong>zione di attuazione<br />

si possono individuare due nuclei fondamentali: accanto ad un primo gruppo di disposizioni che<br />

sono il prodotto di quel<strong>la</strong> determinata situazione storica, trovano spazio altre disposizioni<br />

caratterizzate dall'elemento dell'astoricità, destinate ad avere un valore indipendentemente dal<br />

contesto e dal momento storico.<br />

In questo senso si può affermare che <strong>la</strong> <strong>XII</strong> <strong>disposizione</strong> transitoria rappresenta un corol<strong>la</strong>rio di quel<br />

metodo democratico contenuto nell'art.49.<br />

L'Assemblea Costituente, in pratica, non avrebbe inteso vietare so<strong>la</strong>mente <strong>la</strong> ricostituzione del<br />

partito fascista in quanto tale, ma ha inteso precludere <strong>la</strong> presenza, nell'ordinamento, di quelle<br />

formazioni che utilizzano <strong>la</strong> violenza come metodo di lotta politica o si servano dell'intimidazione<br />

quale mezzo per imporre le proprie decisioni o neghino in radice il pluralismo proponendosi<br />

all'interno del sistema come partito unico, rigettando lo strumento del dialogo quale forma del libero<br />

confronto democratico.<br />

A questo modo si individuano, all'interno dell'ordinamento, una serie di valori supremi, intangibili<br />

quali <strong>la</strong> non violenza, <strong>la</strong> tolleranza e il pluralismo che rappresentano i pi<strong>la</strong>stri fondamentali di una<br />

Repubblica che, come <strong>la</strong> Costituzione proc<strong>la</strong>ma, voglia definirsi come democratica.<br />

Egualmente merita di essere, ancora, segna<strong>la</strong>to l'art. 3 del<strong>la</strong> già citata legge 645/52 (poi sostituito<br />

dall'arti.9 del<strong>la</strong> legge 152/75) secondo cui “qualora con sentenza risulti accertata <strong>la</strong> riorganizzazione<br />

del disciolto partito fascista, il Ministero per l'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo<br />

scioglimento e <strong>la</strong> confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.<br />

Nei casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi<br />

previste nell'art.1 adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto<br />

legge”.<br />

Come è noto, nel mentre <strong>la</strong> normativa in questione è stata applicata a proposito del movimento<br />

“Ordine Nuovo” (sciolto con decreto ministeriale 23 Novembre 1973, in G.U. 23 Novembre 1973,<br />

n.302) non si è mai ritenuto di dover<strong>la</strong> utilizzare nei confronti del MSI.<br />

La vicenda del MSI appare dunque fondamentale nel<strong>la</strong> ricostruzione che si tenta di realizzare<br />

attraverso questo nostro <strong>la</strong>voro, proprio per capire gli sbocchi del<strong>la</strong> vicenda del <strong>fascismo</strong> nel<strong>la</strong> storia<br />

d'Italia e quale <strong>la</strong>scito questa ha portato all'interno del nostro sistema politico.<br />

Riprenderemo allora, un discorso, <strong>la</strong>sciato più addietro al momento del<strong>la</strong> nascita del<strong>la</strong> Repubblica<br />

Sociale Italiana.<br />

L'ATTO DI NASCITA DELLA REPUBBLICA DI SALO' E LA CARTA DI VERONA ( 17<br />

Novembre 1943)

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