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IVASS - RELAZIONE

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Relazione sull’attività svolta dall’Istituto<br />

3.1.4 - Altri provvedimenti dell’Istituto a contenuto generale<br />

Con il Provvedimento n. 1 del 19 marzo 2013 sono state stabilite le modalità tecniche di<br />

trasmissione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi, contemplato nel Regolamento<br />

ISVAP n. 44/2012.<br />

Il Provvedimento n. 3 del 21 maggio 2013 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 62 del<br />

Regolamento ISVAP n. 21/2008, riguardante gli obblighi e le modalità di trasmissione delle<br />

comunicazioni sistematiche delle basi tecniche dei prodotti vita. L’ambito soggettivo di applicazione<br />

delle disposizioni ivi contenute viene esteso alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione<br />

aventi sede legale in uno stato terzo, esercenti i rami vita.<br />

Il Provvedimento n. 5 del 4 giugno 2013, che modifica i regolamenti ISVAP n. 10/2008, n.<br />

14/2008, n. 26/2008 e n. 33/2010, trae origine dalla necessità di conformare le disposizioni<br />

regolamentari ai più recenti orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia di interpretazione ed<br />

applicazione delle prescrizioni ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Comunicazione dei<br />

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), con particolare riferimento alla interruzione del termine per<br />

la conclusione del procedimento.<br />

Con il Provvedimento n. 7 del 16 luglio 2013, recante disposizioni in materia di gestione dei<br />

rapporti assicurativi via web, viene modificato e integrato il Regolamento ISVAP n. 35/2010,<br />

concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. Il<br />

Regolamento è integrato stabilendo che le imprese prevedano, nei propri siti internet, apposite aree<br />

riservate attraverso cui ciascun contraente possa accedere alla propria posizione assicurativa e<br />

visionare le informazioni principali relative alle coperture assicurative in essere. Il Provvedimento<br />

delinea i contenuti delle aree riservate e le modalità di accesso, dettando principi di correttezza e<br />

trasparenza e lascia alle imprese la libertà di mettere a disposizione dei clienti funzioni ulteriori, come<br />

ad esempio la possibilità di pagare on line il premio assicurativo.<br />

Il Provvedimento n. 9 del 22 ottobre 2013 modifica il Regolamento ISVAP n. 5/2006,<br />

concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. aumentando i<br />

massimali di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dagli<br />

intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, sia in relazione a ciascun sinistro, che per tutti i<br />

sinistri globalmente considerati nell’arco di un anno.<br />

Con il Provvedimento n. 10 del 22 ottobre 2013 sono state apportate modifiche alla tabella<br />

allegata al Regolamento ISVAP n. 2/2006, concernente la determinazione dei termini di conclusione e<br />

delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’Istituto. Le modifiche apportate sono<br />

preordinate al necessario adeguamento alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di<br />

Organizzazione e Funzionamento dell’<strong>IVASS</strong>, con particolare riguardo allo spostamento della<br />

competenza in materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi<br />

dall’Ufficio Consulenza Legale al Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi.<br />

Il Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2013 modifica la disciplina della prova di idoneità per<br />

l’iscrizione nel Registro unico degli intermediari di cui all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5/2006,<br />

eliminando la previsione della prova orale. Di conseguenza, a partire dalla sessione 2013, la prova di<br />

idoneità verte unicamente su un esame scritto articolato in un questionario a risposta multipla,<br />

analogamente a quanto previsto per i promotori finanziari, gli agenti e i mediatori creditizi (cfr. Cap. I,<br />

par. 2.4.1).<br />

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