06.11.2014 Views

GUIDA AI SERVIZI - Camera di Commercio di Reggio Emilia

GUIDA AI SERVIZI - Camera di Commercio di Reggio Emilia

GUIDA AI SERVIZI - Camera di Commercio di Reggio Emilia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SANZIONI AMMINISTRATIVE (per denunce presentate all’Albo delle Imprese Artigiane)<br />

AFFARI GENERALI<br />

• A CHI INTERESSA<br />

Ai legali rappresentanti <strong>di</strong> imprese artigiane (il titolare in caso <strong>di</strong> impresa in<strong>di</strong>viduale, tutti i legali<br />

rappresentanti in carica al momento della violazione in caso <strong>di</strong> società) che omettono <strong>di</strong> effettuare all’Albo<br />

delle imprese artigiane le denunce <strong>di</strong> iscrizione, mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e cancellazione entro 30<br />

giorni dal verificarsi dell’evento (o entro 30 giorni dall’iscrizione dell’atto al Registro delle Imprese per gli<br />

atti societari soggetti a tale obbligo). Se l’infrazione è commessa da legali rappresentanti <strong>di</strong> una società, il<br />

verbale è notificato anche a quest’ultima che è tenuta al pagamento in alternativa (non in aggiunta), alle<br />

persone fisiche.<br />

• COSA FARE<br />

Termini e modalità <strong>di</strong> pagamento:<br />

Dal ricevimento della notifica (o dalla scadenza dei 10 giorni <strong>di</strong> compiuta giacenza se il verbale non viene<br />

ritirato presso l’ufficio postale) l’interessato ha 60 giorni per eseguire il pagamento attraverso bollettino<br />

postale (copia del modulo con gli estremi per il pagamento è allegata al verbale). Una volta effettuato il<br />

pagamento è opportuno trasmetterne l’attestazione, anche via fax, all’Ufficio Affari giuri<strong>di</strong>ci.<br />

Importi:<br />

Il pagamento in misura ridotta corrisponde all’importo più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo<br />

del massimo previsti dalle norme sanzionatorie. Quando più persone sono tenute per legge<br />

all’adempimento omesso o ritardato, l’importo non si sud<strong>di</strong>vide fra gli obbligati, ma si moltiplica per il loro<br />

numero, e ciascuno risponde per l’intero importo previsto.<br />

Ad ogni singola sanzione si aggiungono le spese del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Rimborsi:<br />

Nel caso in cui vengano effettuati pagamenti <strong>di</strong> somme non dovute è possibile chiedere alla <strong>Camera</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Commercio</strong> il rimborso delle spese del proce<strong>di</strong>mento compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito<br />

www.re.camcom.it alla sezione “Registro Imprese ed Albi”). Il rimborso della sanzione (destinata<br />

all’Erario) deve invece essere richiesto all’Agenzia delle Entrate.<br />

Memorie <strong>di</strong>fensive:<br />

Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica è possibile presentare scritti <strong>di</strong>fensivi in carta libera e<br />

chiedere <strong>di</strong> essere sentiti in merito alla contestazione presso Servizio Regolazione del mercato – Ufficio<br />

Sanzioni.<br />

• DOVE ANDARE<br />

Ufficio Affari Generali.<br />

SANZIONI AMMINISTRATIVE (per denunce presentate al Registro delle Imprese)<br />

AFFARI GENERALI<br />

• A CHI INTERESSA<br />

A chiunque omette, o ritarda rispetto ai termini <strong>di</strong> legge, denunce, comunicazioni o depositi presso il<br />

Registro delle Imprese a cui sia tenuto per le funzioni ricoperte in una società o un consorzio<br />

(amministratore, sindaco, liquidatore, procuratore, ecc.), nonché in tutti gli altri casi in cui la legge imponga<br />

tali obblighi ad altri soggetti (impren<strong>di</strong>tori in<strong>di</strong>viduali, notai, legali rappresentanti <strong>di</strong> Enti pubblici iscritti al<br />

Registro delle Imprese, ecc.). Se l’infrazione è commessa da legali rappresentanti <strong>di</strong> una società (o<br />

consorzio), il verbale è notificato anche a quest’ultima che è tenuta al pagamento in alternativa (non in<br />

aggiunta), alle persone fisiche.<br />

• COSA FARE<br />

Termini e modalità <strong>di</strong> pagamento:<br />

Dal ricevimento della notifica (o dalla scadenza dei 10 giorni <strong>di</strong> compiuta giacenza se il verbale non viene<br />

ritirato presso l’ufficio postale) l’interessato ha 60 giorni per eseguire il pagamento attraverso modello F23<br />

(i dati per effettuare il versamento sono in<strong>di</strong>cati in dettaglio nel facsimile spe<strong>di</strong>to insieme al verbale), presso<br />

le banche, gli uffici postali o il concessionario <strong>di</strong> riscossione tributi. Una volta effettuato il pagamento è<br />

opportuno trasmettere copia della ricevuta, anche via fax, all’Ufficio Affari giuri<strong>di</strong>ci.<br />

Importi:<br />

Il pagamento in misura ridotta corrisponde all’importo più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del<br />

massimo previsti dalle norme sanzionatorie.<br />

Quando più persone sono tenute per legge all’adempimento omesso o ritardato, l’importo non si sud<strong>di</strong>vide<br />

fra gli obbligati, ma si moltiplica per il loro numero, e ciascuno risponde per l’intero importo previsto.<br />

Ad ogni singola sanzione si aggiungono le spese del proce<strong>di</strong>mento.<br />

(segue)<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!