STRATEGIA NAZIONALE D'INCLUSIONE DEI ROM, DEI SINTI E ...
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<strong>STRATEGIA</strong> <strong>NAZIONALE</strong> 2012-2020 (28.02.2012)<br />
UNAR – PCN RCS<br />
L’UE sottolinea l’integrazione del principio di non discriminazione, che afferisce<br />
all’inclusione di una politica non discriminatoria e a misure di supporto, a tutti i livelli. Rafforzare il<br />
principio di uguaglianza significa rendere più visibili i bisogni e le condizioni, che affrontano tali<br />
comunità, prestando specifica attenzione: ai fattori che impediscono od ostacolano la realizzazione<br />
del principio di uguaglianza; ma anche a misure e politiche operative in grado di assicurare<br />
l’inclusione dei RSC.<br />
Il concetto di inclusione, introdotto nell’UE, è portatore di una dimensione individuale e di<br />
una dimensione collettiva, non dissimili dal contenuto dell’art. 2 della Costituzione italiana dedicato<br />
ai principi: personalista e solidaristico. Un’accresciuta interazione tra le comunità RSC ed il resto<br />
della popolazione sarebbe foriero del processo di inclusione, deciso dall’UE e, d’altro canto,<br />
richiesto da tutti i meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani.<br />
Non basta, comunque, prevedere misure, che favoriscano l’integrazione/inclusione. Perché<br />
si realizzi uguaglianza ed effettiva interazione, sono necessarie delle azioni, che possano favorire il<br />
cambiamento nell’attitudine dei RSC, peraltro non privo anch’esso di pregiudizi verso il resto della<br />
popolazione.<br />
2.1.2 Approccio di genere: l’approccio sensibile alle specificità di genere<br />
In occasione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995), si affermò che<br />
il c.d. approccio di genere deve applicarsi in tutti i servizi, programmi e politiche per assicurare<br />
l’integrazione e la piena affermazione del principio di uguaglianza di genere.<br />
L’approccio di genere implica le seguenti attività: ottenere dati disaggregati, per genere;<br />
individuazione dei fattori discriminatori tra uomo e donna, o comunque, delle disparità; analisi di<br />
dette disparità; formulazione di specifici obiettivi per superare dette disparità; definizione degli<br />
indicatori per misurare la riduzione delle disparità; identificazione delle risorse necessarie;<br />
elaborazione di specifiche strategie; aggiornamento delle strategie in campo. L’elenco di cui sopra<br />
indica una tabella di marcia, che per molti aspetti, ha già intrapreso il suo percorso.<br />
In questa fase, consapevoli di quanto suindicato, nella cornice specifica della presente<br />
Strategia, si mirerà a coinvolgere, in modo partecipativo, non solo gli uomini ed i fanciulli, ma<br />
anche le donne e le fanciulle Rom, Sinte e Caminanti.<br />
Si è in tal senso ben consapevoli che le donne RSC sono doppiamente discriminate: non<br />
bisogna solo arginare tale situazione, ma bisogna agire per assicurare l’empowerment femminile, in<br />
quanto strumentale al miglioramento della condizione della persona ed anche della struttura<br />
familiare nel suo complesso 35 .<br />
2.1.3 I principi, ex art. 2 della Costituzione italiana: personalista e solidaristico<br />
Lo Stato italiano si caratterizza per la sua Costituzione rigida. Tra i principi fondamentali –<br />
si è rilevato - annovera all’art. 2: i principi personalista e solidaristico, in base ai quali lo Stato e le<br />
sue Istituzioni devono proteggere e promuovere i diritti fondamentali della persona, a fronte dei<br />
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che implicano il dovere inderogabile<br />
per la persona, di osservare le norme vigenti e di “aiutare qualunque altra persona conviva nella<br />
medesima società”.<br />
Nel sistema costituzionale nazionale, il principio personalista ha una valenza portante, ossia<br />
si applica ad ogni persona sul territorio nazionale, indipendentemente dalla sua condizione,<br />
sottolineando il rispetto della persona umana. Allo stesso modo, tale principio implica e sottintende<br />
che lo Stato deve assicurare il medesimo trattamento a tutte le persone sul territorio nazionale (art. 3<br />
della Costituzione italiana), per favorirne, inter alia, l’integrazione/inclusione sociale.<br />
35 Cfr. nota 6, relativamente ai TB onusiani, in particolare il CEDAW Committee.<br />
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