PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
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Nel caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche apportate al progetto originale del Committente deve<br />
depositare, insieme al progetto <strong>di</strong> variante, una documentazione tendente a<br />
<strong>di</strong>mostrare che – nonostante le mo<strong>di</strong>fiche – le prescrizioni <strong>di</strong> legge permangono<br />
rispettate.<br />
2. E<strong>di</strong>fici esistenti.<br />
A norma dell’art. 14/2 della L n.373/1976, il Sindaco può <strong>di</strong>sporre che le<br />
caratteristiche <strong>di</strong> isolamento termico prescritte per gli e<strong>di</strong>fici nuovi siano<br />
applicate – sentita la Commissione e<strong>di</strong>lizia – anche gli e<strong>di</strong>fici esistenti da<br />
ristrutturare, dotati o da dotare <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> riscaldamento, dopo aver<br />
accertato che sussistano le con<strong>di</strong>zioni tecniche.<br />
In tal caso la documentazione richiesta dall’art.19 del DPR 28.6.1977,<br />
n.1052 va presentata all’Ufficio tecnico comunale prima del rilascio della<br />
Concessione ad e<strong>di</strong>ficare.<br />
Al termine dei lavori devono essere presentati all’Amministrazione<br />
Comunale le certificazioni e il collaudo degli impianti previsti dagli artt. 9,<br />
11 e 13 della legge 5.03.90, n.46.<br />
Art 47 – CONCESSIONE PER EDILIZIA CONVENZIONATA<br />
1. Nel caso <strong>di</strong> un intervento e<strong>di</strong>lizio (<strong>di</strong> ristrutturazione, ampliamento<br />
o nuova costruzione) da “convenzionare” ai sensi e per gli effetti dall’art.7<br />
della L n.10/1977, il richiedente deve esprimere tale sua <strong>di</strong>sponibilità nella<br />
stessa domanda <strong>di</strong> Concessione ad e<strong>di</strong>ficare, anche al fine <strong>di</strong> poter fruire del<br />
contributo <strong>di</strong> Concessione ridotto previsto dalla legge citata.<br />
2. In tal caso, alla documentazione prescritta deve essere allegata una<br />
bozza <strong>di</strong> convenzione con la quale il concessionario si impegna verso<br />
l’Amministrazione Comunale ad applicare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione<br />
determinati.<br />
Art48. – CONCESSIONI CONVENZIONATE<br />
Nei casi in cui agli art.7 della legge 28.1.1977, n.10 sono dovuti solo<br />
gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione dell’art.5 della L.10/77. In tale circostanza la<br />
concessione è subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una convenzione da parte del<br />
richiedente, che deve prevedere tra l’altro:<br />
1. Gli oneri relativi alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e<br />
secondaria, realizzate o da realizzare a cura del <strong>Comune</strong>, in proporzione al<br />
volume o alla superficie e<strong>di</strong>ficabile, determinati ai sensi dell’art.5 della<br />
legge 28.1.1978, n.70-U, ovvero qualora detti oneri vengano coperti tutti o in<br />
parte attraverso la <strong>di</strong>retta esecuzione delle opere, le garanzie finanziarie<br />
relative e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità <strong>di</strong><br />
controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro<br />
eventuale trasferimento al <strong>Comune</strong>;<br />
2. Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli e<strong>di</strong>fici da<br />
realizzare e le relative destinazioni d’uso;<br />
3. I criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi <strong>di</strong><br />
concessione e dei canoni <strong>di</strong> locazione degli alloggi;<br />
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