PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art.70 – SOSPENSIONE DEI LAVORI<br />
1. Il Sindaco or<strong>di</strong>na la sospensione dei lavori quando:<br />
- le opere eseguite o in corso <strong>di</strong> esecuzione, non sono state oggetto <strong>di</strong><br />
regolare concessione;<br />
- le opere anche se parzialmente ultimate, sono <strong>di</strong>fformi dal progetto<br />
approvato e dalle prescrizioni della concessione;<br />
- le opere non rispondano alle prescrizioni del piano e del regolamento<br />
e<strong>di</strong>lizio.<br />
2. La sospensione dei lavori può essere or<strong>di</strong>nata quando:<br />
- il <strong>di</strong>rettore dei lavori ha abbandonato la <strong>di</strong>rezione degli stessi senza<br />
essere sostituito;<br />
- non è stata data dall’Amministrazione Comunale comunicazione del<br />
cambiamento dal <strong>di</strong>rettore medesimo o dell’esecutore delle opere;<br />
- l’esecutore dei lavori non ottempera alla prescrizioni inerenti<br />
l’impianto o la conduzione del cantiere.<br />
3. L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione va notificato al concessionario od al<br />
proprietario dell’immobile in cui si eseguono le opere contestate.<br />
4. L’adempimento dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione è assicurato dagli agenti e<br />
dai funzionari all’uopo preposti, che svolgono sul cantiere perio<strong>di</strong>ca<br />
sorveglianza. Se l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione viene trasgre<strong>di</strong>to, gl’incaricati della<br />
vigilanza provvedono al piantonamento del cantiere a spese del contravventore.<br />
La sospensione dei lavori può essere assicurata me<strong>di</strong>ante apposizione <strong>di</strong> sigilli<br />
e con ogni altro adeguato modo <strong>di</strong> controllo che il Sindaco ritenga, caso per<br />
caso, opportuno.<br />
5. Ne i casi <strong>di</strong> cui al precedente n°1, gli oneri <strong>di</strong> vigilanza sono a<br />
carico solidale del committente e dell’esecutore delle opere, salvo che uno non<br />
abbia contestato all’altro e comunicato all’Amministrazione Comunale la non<br />
conformità delle opere eseguite o in esecuzione.<br />
Nei casi <strong>di</strong> cui al punto 2, le spese sono invece a carico <strong>di</strong> chi ha<br />
causato gli oneri <strong>di</strong> vigilanza.<br />
Le spese sono riscosse con le norme stabilite dal RD n.639/1910.<br />
La ripresa dei lavori viene autorizzata quando sono rimosse le cause che<br />
hanno dato luogo alla sospensione, sempre che non siano nel frattempo scaduti i<br />
termini <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della concessione.<br />
6. Quando è accertato che i lavori sono <strong>di</strong>fformi dal progetto approvato,<br />
pur rispettando le norme del piano e quelle delle norme tecniche <strong>di</strong> attuazione,<br />
il Sindaco può consentire la ripresa dei lavori a con<strong>di</strong>zione che venga<br />
tempestivamente presentata al <strong>Comune</strong> la relativa pratica <strong>di</strong> variante al<br />
progetto.<br />
Se, una volta ottenuto il permesso <strong>di</strong> ripresa dei lavori, il titolare<br />
persiste nella trasgressione, il Sindaco né or<strong>di</strong>na la sospensione.<br />
7. La sospensione dei lavori viene or<strong>di</strong>nata in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dell’applicazione dell’ammenda, con riserva <strong>di</strong> adottare i provve<strong>di</strong>menti<br />
(mo<strong>di</strong>fica delle opere, demolizione, rimessa in pristino) richiesti<br />
dall’inosservanza, senza pregiu<strong>di</strong>zio delle successive sanzioni amministrative<br />
dalla Legge urbanistica nazionale e della L.R. 11.10.85 n.23 e dell’eventuale<br />
azione penale, nonché delle sanzioni <strong>di</strong> legge a carico dei responsabili, giusto<br />
l’art.6 della L n.765/1967 e della L n.47/85. L’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione cessa <strong>di</strong><br />
avere efficacia se entro 45 giorni dalla sua notifica il Sindaco non ha adottato<br />
i provve<strong>di</strong>menti definitivi.<br />
38