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PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei

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Art.65 – INTERRUZIONE DEI LAVORI<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> sospensione dei lavori il concessionario deve darne<br />

comunicazione scritta all’AC alla quale va successivamente notificata – sempre<br />

per iscritto – la ripresa dei lavori.<br />

2. Durante il periodo <strong>di</strong> sospensione, il concessionario deve eseguire le<br />

opere necessarie a garantire la soli<strong>di</strong>tà degli scavi e delle parti costruite,<br />

nonché degl’impianti <strong>di</strong> cantiere. In caso d’inadempienza, il Sindaco provvederà<br />

a norma dell’art.153 del RD n.383/1934 ed a spese dell’interessato; trascorso un<br />

mese dall’interruzione delle opere, e salvo il caso <strong>di</strong> provata causa <strong>di</strong> forza<br />

maggiore, il Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> far cessare l’eventuale occupazione del suolo<br />

pubblico.<br />

Art.66 – VERIFICHE INERENTI L’ISOLAMENTO TERMICO<br />

1. Il Sindaco – sentita la Commissione <strong>E<strong>di</strong>lizi</strong>a – può decidere<br />

l’applicazione totale o parziale dei provve<strong>di</strong>menti previsti dall’art.18 del DPR<br />

28.6.1977, n.1052, or<strong>di</strong>nando l’isolamento termico dei solai su spazi aperti,<br />

della pareti e/o dell’impianto <strong>di</strong> riscaldamento, nonché una migliore tenuta dei<br />

serramenti.<br />

2. Per gl’impianti <strong>di</strong> potenza termica superiore a 500.000 Kcal/h od a<br />

500.000 W, l’AC si riserva <strong>di</strong> effettuare i controlli degli spessori, delle<br />

caratteristiche e della corretta collocazione dei materiali impiegati, come<br />

prescritto dalla legge e nei termini previsti; il rilascio o la convalida della<br />

licenza <strong>di</strong> utilizzazione è subor<strong>di</strong>nato all’esito positivo <strong>di</strong> tali controlli. Per<br />

gli altri impianti, il progettista, il costruttore e l’esecutore delle opere<br />

debbono rilasciare una <strong>di</strong>chiarazione congiunta con cui ciascuno certifica –<br />

sotto la propria responsabilità – che i lavori eseguiti sono conformi alla<br />

documentazione inerente l’isolamento termico allegata al progetto; il rilascio<br />

della licenza <strong>di</strong> utilizzazione è subor<strong>di</strong>nato all’inoltro <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione;<br />

ferma restando la facoltà dell’AC <strong>di</strong> procedere a verifiche.<br />

3. Per quanto concerne gl’impianti termici il Committente ha l’obbligo –<br />

prima <strong>di</strong> installarli – <strong>di</strong> depositare presso l’UTC il progetto, il quale va<br />

corredato dalla relazione tecnica prescritta dall’art.14 del DPR 28.6.1977,<br />

n.1052. Di tale deposito l’Amministrazione Comunale rilascia un’attestazione.<br />

4. L’Amministrazione Comunale può effettuare controlli anche in corso<br />

d’opera e – laddove accerti delle deformità – può sospendere i lavori,<br />

informandone il Prefetto perché irroghi le sanzioni previste. Può anche or<strong>di</strong>nare<br />

le mo<strong>di</strong>fiche per adeguare l’e<strong>di</strong>ficio alle previsioni del progetto.<br />

5. Entro 10 mesi dal rilascio della licenza <strong>di</strong> utilizzazione è<br />

prescritto il collaudo degl’impianti con potenza termica al focolare eguale o<br />

superiore a 100.000 Kcal/h onde accertarne la rispondenza al progetto depositato<br />

ed alle norme <strong>di</strong> legge. L’AC può in ogni caso effettuare verifiche degl’impianti<br />

ed ha l’obbligo <strong>di</strong> informare il Prefetto delle deformità riscontrate, perché<br />

irroghi le sanzioni amministrative previste.<br />

Se la verifica viene effettuata in corso d’opera, il Sindaco può<br />

sospendere i lavori, fissando un termine per regolarizzare l’impianto.<br />

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