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PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei

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Art.53 – CONCESSIONE GRATUITA<br />

1. A norma dell’art.9 della L n.10/1977 non è dovuto il contributo<br />

commisurato all’incidenza delle spese <strong>di</strong> urbanizzazione per i seguenti<br />

interventi:<br />

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le<br />

residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art.12 della L<br />

n.153/1975;<br />

b) per gl’interventi <strong>di</strong> restauro, risanamento conservativo e<br />

ristrutturazione, purchè non comportino aumento della superficie utile <strong>di</strong> piano<br />

e/o mutamento della destinazione d’uso e purchè il concessionario s’impegni,<br />

me<strong>di</strong>ante convenzione od atto unilaterale d’obbligo, a praticare prezzi <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione degli alloggi concordati con l’Amministrazione<br />

Comunale, oltre che a concorrere negli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />

c) per gl’interventi <strong>di</strong> restauro, <strong>di</strong> risanamento conservativo e <strong>di</strong><br />

ristrutturazione, nonché per gl’interventi <strong>di</strong> ampliamento (in misura non<br />

superiore al 20%) <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari;<br />

d) per le mo<strong>di</strong>fiche interne necessarie per migliorare le con<strong>di</strong>zioni<br />

igieniche e statiche delle abitazioni, compresi i volumi tecnici occorrenti per<br />

installare gl’impianti tecnologici;<br />

Nei casi contemplati all’art.9 della legge 28.1.1977, n.10, la concessione<br />

è gratuita; essa è comunque subor<strong>di</strong>nata alla esistenza delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del <strong>Comune</strong> dell’attuazione<br />

delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.<br />

Per quanto riguarda il caso <strong>di</strong> cui alla lettera a) del su citato art.9, le<br />

opere in zona agricola, ivi comprese le residenze, devono rispondere ai seguenti<br />

requisiti:<br />

1) che siano in funzione della conduzione del fondo, cioè al servizio<br />

dell’impresa agricola o zootecnica che si esercita sul fondo;<br />

2) che il concessionario esercitante l’impresa agricola sia un<br />

impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale, cioè che de<strong>di</strong>chi almeno 2/3 del<br />

proprio tempo <strong>di</strong> lavoro all’attività agricola e che ricavi datale attività<br />

almeno 2/3 del proprio red<strong>di</strong>to globale da lavoro, risultante dalla propria<br />

posizione fiscale. La sussistenza <strong>di</strong> questi requisiti deve essere <strong>di</strong>mostrata dal<br />

richiedente la concessione, con la presentazione <strong>di</strong> idonea documentazione.<br />

Per quanto detto alla lettera d) del menzionato art.9 va precisato che<br />

l’ampliamento, in misura non superiore al 20%, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari non può<br />

essere concesso più <strong>di</strong> una volta e che deve trattarsi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che rimangono<br />

unifamiliari anche dopo l’esecuzione dei lavori oggetto della concessione<br />

gratuita.<br />

Nel caso contemplato della lettera e) dell’art.9 rientrano tutte le opere<br />

<strong>di</strong> risanamento purchè finalizzate al miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni igieniche o<br />

statiche delle abitazioni che non comportino aumento <strong>di</strong> volume o, nel caso <strong>di</strong><br />

abitazioni unifamiliari non superino il 20%, <strong>di</strong> cui alla lettera b). E’ però<br />

compresa la realizzazione, anche con aumento <strong>di</strong> volumetria, dei volumi<br />

strettamente in<strong>di</strong>spensabili per le installazioni ed impianti tecnologici<br />

(termici, idraulici, elettronici, <strong>di</strong> ascensori ecc.) afferenti l’uso<br />

residenziale.<br />

Devono pertanto intendersi escluse dall’esenzione le ristrutturazioni<br />

comportanti mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> destinazione d’uso, anche se giustificate con il<br />

miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni igieniche e statiche.<br />

Nei casi contemplati dalla lettera f) sono da comprendersi:<br />

a) impianti, attrezzature e opere pubbliche;<br />

b) impianti realizzati dalla RAI, dall’ENEL e dalla SIP, nonché<br />

acquedotti, fognature e simili;<br />

c) le opere a finalità culturale, <strong>di</strong> spettacolo e sport, nonché le altre<br />

opere <strong>di</strong> interesse generale realizzate dagli Enti o associazioni<br />

istituzionalmente competenti che non perseguono fine <strong>di</strong> lucro;<br />

d) le opere <strong>di</strong> urbanizzazione in attuazione delle in<strong>di</strong>cazioni contenute<br />

dagli strumenti urbanistici generali e <strong>di</strong> attuazione;<br />

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