PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
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Art.55 – ATTUAZIONE DIRETTA DELLE OPERE URBANISTICHE<br />
1. Non potrà essere rilasciata la concessione e<strong>di</strong>lizia per costruzione<br />
<strong>di</strong> abitazione civile in aree non dotate <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria.<br />
2. Nel caso in cui il Concessionario abbia chiesto il potere <strong>di</strong><br />
realizzare <strong>di</strong>rettamente le opere <strong>di</strong> urbanizzazione, egli deve confermare tale<br />
<strong>di</strong>sponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato – seguendo le<br />
procedure fissate da eventuali norme regionali – l’ammontare degli oneri <strong>di</strong><br />
urbanizzazione a suo carico.<br />
3. In tal caso il Concessionario è tenuto a presentare il progetto<br />
esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere, l’AC si pronunzia alla<br />
loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed<br />
avere accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali <strong>di</strong><br />
attuazione <strong>di</strong>retta.<br />
In caso <strong>di</strong> assenso l’AC fissa. Con apposita convenzione, i mo<strong>di</strong> e i tempi<br />
<strong>di</strong> realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie<br />
da produrre al fine <strong>di</strong> un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonché<br />
l’entità del contributo <strong>di</strong> CONC residuo, dedotto l’ammontare delle opere che<br />
verranno eseguite <strong>di</strong>rettamente dal Concessionario. Fissa inoltre il<br />
corrispettivo relativo agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria da realizzare a<br />
cura del <strong>Comune</strong> e le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per<br />
la inosservanza degli obblighi stabiliti nonché la inosservanza delle<br />
destinazioni d’uso fissate nello strumento urbanistico.<br />
Art.56 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE<br />
1. Il rilascio della Concessione comporta la corresponsione <strong>di</strong> un<br />
contributo commisurato all’incidenza delle spese <strong>di</strong> urbanizzazione nonché del<br />
costo <strong>di</strong> costruzione.<br />
Il contributo per gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione deve essere corrisposto<br />
all’atto del rilascio della concessione per una quota non inferiore al 50%.<br />
L’eventuale restante quota <strong>di</strong> contributo dovrà essere corrisposta non oltre 24<br />
mesi dall’ultimazione delle opere ovvero dall’ultimazione dei lavori accertata<br />
dal <strong>Comune</strong>.<br />
Per poter usufruire della rateizzazione suddetta il Concessionario dovrà<br />
prestare idonea fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da impresa<br />
<strong>di</strong> assicurazione regolarmente autorizzata all’esercito del ramo anticipazioni ai<br />
sensi del testo Unico approvato con D.P.R. 13.02.1959, n.449.<br />
Il contributo per il costo <strong>di</strong> costruzione è corrisposto non oltre il<br />
sessantesimo giorno della data <strong>di</strong> ultimazione delle opere.<br />
Per il ritardato versamento si applicano le sanzioni previste all’art.19<br />
della legge 11 ottobre 1985, n.23.<br />
Art.57 – CARATTERE DELLA CONCESSIONE<br />
1. La Concessione è personale, cioè vale per il Concessionario al quale<br />
essa risulta intestata; essa è però trasferibile ai successori od aventi causa<br />
(subentrati), purchè ne richiedano tempestivamente il cambio d’intestazione.<br />
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