PUC_Regolamenti Edilizi.pdf - Comune di Gergei
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<strong>di</strong>mensioni e con<strong>di</strong>zioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti;<br />
essa non esonera pertanto il concessionario dall’obbligo <strong>di</strong> attenersi a dette<br />
leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed<br />
impregiu<strong>di</strong>cati i <strong>di</strong>ritti dei terzi.<br />
2. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta<br />
al progetto approvato senza averne ottenuto specifica autorizzazione.<br />
Art.61 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE<br />
1. La Concessione ha vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 12 (do<strong>di</strong>ci) mesi dalla data del<br />
rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine;<br />
l’inizio dei lavori oltre la data in<strong>di</strong>cata richiede una nuova Concessione<br />
conforme alle norme in vigore nell’epoca in cui si richiede il rinnovo.<br />
2. Salvo <strong>di</strong>versa prescrizione della Concessione, le opere autorizzate<br />
debbono essere completate entro tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio dei lavori; una<br />
maggiore data può essere accordata per opere pubbliche nonché per opere <strong>di</strong><br />
notevole mole o che richiedano particolari tecniche costruttive.<br />
3. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il<br />
concessionario deve presentare istanza <strong>di</strong>retta ad ottenere una nuova<br />
concessione; in tale ipotesi la nuova concessione concerne solamente la parte<br />
non ultimata. Gli oneri <strong>di</strong> concessione saranno dovuti, per la parte non<br />
ultimata, solo a <strong>di</strong>fferenza della quota proporzionale già corrisposta in caso <strong>di</strong><br />
aumenti pervenuti.<br />
Art.62 – ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE<br />
1. La Concessione può essere annullata quando autorizzi opere non<br />
conformi alle prescrizioni del PIANO, o che ne costituiscono violazione ai sensi<br />
dell’art.7 della L n.765/1967, semprecchè non riguar<strong>di</strong> immobili dello Stato.<br />
2. In particolare, la Concessione può essere annullata:<br />
- quando sia stata dolosamente ottenuta in base e falsa documentazione;<br />
- quando si sia contravvenuto alle <strong>di</strong>sposizioni generali e speciali <strong>di</strong><br />
legge e <strong>di</strong> regolamento o quando non siano state osservate le con<strong>di</strong>zioni inserite<br />
nell’atto della Concessione;<br />
- quando si sia mo<strong>di</strong>ficato arbitrariamente il progetto approvato;<br />
- quando il <strong>di</strong>rettore dei lavori non abbia assunto l’effettiva <strong>di</strong>rezione<br />
o l’abbia abbandonata e non sia stato sostituito;<br />
- in sede <strong>di</strong> autotutela quando sia illegittima e sussista un interesse<br />
pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto.<br />
3. L’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> annullamento conterrà:<br />
- la contestazione del fatto;<br />
- la comunicazione dell’annullamento;<br />
- l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospendere i lavori;<br />
- l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> eliminare l’infrazione che ha provocato l’annullamento;<br />
- le sanzioni deliberate.<br />
4. Il rinnovo della Concessione potrà essere concesso quando il titolare<br />
avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />
annullamento.<br />
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