Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture
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chiesto dal <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> gara.<br />
Busta “Offerta Economica” contenente:<br />
- offerta economica;<br />
- eventuale documentazione in merito a situazioni <strong>di</strong><br />
controllo utile a <strong>di</strong>mostrare che tale situazione non<br />
ha influito sulla formulazione dell’offerta (in una busta<br />
separata dell’offerta stessa).<br />
Imme<strong>di</strong>atamente prima della fase <strong>di</strong> a<strong>per</strong>tura<br />
delle buste contenenti le offerte presentate<br />
(offerta prezzo con l’aggiu<strong>di</strong>cazione al prezzo<br />
più basso e offerta tecnica prima ed economica<br />
poi nel caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione all’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa), secondo una<br />
scansione temporale non tassativamente in<strong>di</strong>viduata<br />
dal Co<strong>di</strong>ce e che verrà esemplificata<br />
successivamente, si rende necessario porre in<br />
essere le attività preliminari tese a verificare che<br />
la documentazione amministrativa richiesta sia<br />
stata presentata come prescritto dal bando o<br />
dal <strong>di</strong>sciplinare <strong>di</strong> gara.<br />
In assenza <strong>di</strong> specifiche <strong>di</strong>sposizioni del Co<strong>di</strong>ce<br />
è possibile affermare che, pur non rappresentando<br />
elemento concorrenziale tra gli o<strong>per</strong>atori<br />
economici, i documenti <strong>di</strong> cui si tratta attengono<br />
alla fase <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione dell’appalto e<br />
<strong>per</strong>tanto tale responsabilità può essere legittimamente<br />
affidata dalla stazione appaltante ai<br />
soggetti tenuti o<strong>per</strong>ativamente all’a<strong>per</strong>tura delle<br />
buste contenenti le offerte <strong>di</strong> contenuto economico<br />
e/o tecnico.<br />
La stessa è dunque, nella prassi, affidata ai soggetti<br />
deputati all’aggiu<strong>di</strong>cazione della gara: responsabile<br />
del proce<strong>di</strong>mento o presidente del<br />
Seggio nel caso <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione al prezzo<br />
più basso o commissione <strong>di</strong> gara nel caso <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione all’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa.<br />
Quanto detto potrebbe non verificarsi nei casi<br />
<strong>di</strong> procedure ristrette e negoziate dove le attività<br />
<strong>di</strong> verifica dei requisiti <strong>di</strong> partecipazione<br />
avvengono prima della presentazione delle offerte;<br />
in questi casi la stazione appaltante, <strong>per</strong><br />
il tramite del R.U.P., è legittimata ad affidare lo<br />
svolgimento del riscontro della documentazione<br />
amministrativa, attinente esclusivamente ai<br />
requisiti <strong>di</strong> capacità professionale, economicofinanziaria<br />
e tecnica, ad un’apposita commissione<br />
con il compito <strong>di</strong> verificare le domande <strong>di</strong><br />
partecipazione.<br />
Il riscontro della documentazione amministrativa<br />
nelle procedure ristrette/negoziate<br />
In caso <strong>di</strong> procedure ristrette e negoziate la stazione<br />
appaltante consente <strong>di</strong> formulare un’offerta esclusivamente<br />
agli o<strong>per</strong>atori invitati e quin<strong>di</strong> ritenuti idonei<br />
all’espletamento del <strong>servizi</strong>o o della fornitura sulla base<br />
dei requisiti soggettivi, <strong>di</strong> capacità economica e tecnica<br />
minimi in<strong>di</strong>viduati dal bando <strong>di</strong> gara.<br />
In queste ipotesi la fase <strong>di</strong> a<strong>per</strong>tura della documentazione<br />
amministrativa, fatta eccezioni <strong>per</strong> i documenti necessari<br />
a corredo dell’offerta e non utili ai fini della domanda<br />
<strong>di</strong> partecipazione, quali ad esempio la cauzione<br />
o il pagamento del contributo nei confronti dell’AVCP,<br />
avviene in seduta riservata non a<strong>per</strong>ta al pubblico. Tale<br />
fase si svolge prima della presentazione delle offerte.<br />
Pertanto non è necessario in<strong>di</strong>care nel bando <strong>di</strong> gara<br />
quando la stazione appaltante provvederà all’a<strong>per</strong>tura<br />
dei plichi in argomento, né si rende necessario, qualora<br />
non nota, in<strong>di</strong>care la data della prima seduta pubblica;<br />
quest’ultimo adempimento potrà essere in<strong>di</strong>cato nella<br />
lettera <strong>di</strong> invito ai can<strong>di</strong>dati che su<strong>per</strong>ano la fase <strong>di</strong> prequalifica.<br />
La riservatezza della fase <strong>di</strong> a<strong>per</strong>tura della documentazione<br />
necessaria alla prequalifica, risiede nella necessità<br />
<strong>di</strong> garantire l’effettiva concorrenza tra gli o<strong>per</strong>atori<br />
economici che potrebbe essere pregiu<strong>di</strong>cata dalla conoscenza,<br />
prima della definizione della gara, dei nominativi<br />
dei partecipanti alla stessa. Si intende <strong>per</strong>tanto<br />
arginare eventuali accor<strong>di</strong> collusivi tra i can<strong>di</strong>dati tesi<br />
ad alterare i risultati della procedura ed impe<strong>di</strong>re l’astensione<br />
dagli incanti, fenomeni capaci <strong>di</strong> limitare la<br />
partecipazione alla gara e la libertà nella formulazione<br />
delle offerte.