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Norme P.T.R.C. vigente - PTRC Piano Territoriale Regionale di ...

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Nei bacini <strong>di</strong> utenza si costituiscono gli enti responsabili <strong>di</strong> bacino: Comuni, Comunità<br />

Montane, Consorzi <strong>di</strong> Enti Pubblici, con i compiti <strong>di</strong>:<br />

- provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti, <strong>di</strong>rettamente o in<br />

concessione;<br />

- promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta <strong>di</strong>fferenziata a vari livelli;<br />

- formulare proposte <strong>di</strong> aggiornamento del <strong>Piano</strong>, nell'ambito <strong>di</strong> competenza.<br />

Nel bacino scolante nella Laguna <strong>di</strong> Venezia e nella fascia <strong>di</strong> ricarica degli acquiferi, il<br />

P.R.R.S.U. in<strong>di</strong>vidua gli impianti <strong>di</strong> compostaggio cui conferire la frazione organica dei rifiuti<br />

soli<strong>di</strong> urbani e i resti vegetali non altrimenti utilizzati dell'attività agricola e i resti vegetali della<br />

manutenzione del verde pubblico e privato.<br />

Nella redazione degli strumenti urbanistici e nella revisione <strong>di</strong> quelli vigenti, i Comuni e<br />

loro Consorzi, in relazione a quanto stabilito dalle norme del <strong>Piano</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong> Smaltimento dei<br />

Rifìuti Soli<strong>di</strong> Urbani prevedono, con riferimento alla proposta <strong>di</strong> localizzazione e al progetto degli<br />

impianti <strong>di</strong> trattamento e/o smaltimento, particolari cautele in or<strong>di</strong>ne alla idoneità dei siti sotto il<br />

profilo geologico e idrogeologico, nonché alla compatibilità rispetto agli inse<strong>di</strong>amenti residenziali<br />

e produttivi esistenti, alla salvaguar<strong>di</strong>a delle aziende agricole e del contesto ambientale.<br />

Debbono essere favoriti l'utilizzazione e il recupero delle zone degradate ed in particolare<br />

delle cave <strong>di</strong>smesse che, se non recuperabili ad altri fini, sono utilizzate, ove ciò sia consentito dai<br />

requisiti tecnici delle stesse e previo accertamento che non sussistano pericoli <strong>di</strong> inquinamento.<br />

Per l'organizzazione della raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, i Comuni<br />

adeguano i propri regolamenti alle <strong>di</strong>sposizioni del regolamento tipo approvato dalla Giunta<br />

<strong>Regionale</strong>.<br />

I Comuni sono, altresì, obbligati ad istituire il servizio <strong>di</strong> raccolta <strong>di</strong>fferenziata, secondo<br />

minimi previsti dal P.R.R.S.U.:<br />

- dei rifiuti urbani pericolosi;<br />

- dei rifiuti urbani da cui siano recuperabili materie prime e seconde o energia;<br />

- dei contenitori per liqui<strong>di</strong> in vetro, metallo e plastica;<br />

- dei rifiuti non compatibili con gli impianti <strong>di</strong> trattamento;<br />

- dei rifiuti <strong>di</strong> provenienza alimentare, degli scarti <strong>di</strong> prodotti vegetali ed animali e comunque ad<br />

alto tasso <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà, con priorità per quelli provenienti dai gran<strong>di</strong> produttori quali mercati<br />

generali, mercati rionali, mense pubbliche e locali per la ristorazione collettiva, negozi <strong>di</strong><br />

alimentari e ortofrutta e similari.<br />

L'obbligo per i Comuni decorrere dalla data <strong>di</strong> entrata in funzione dei rispettivi impianti <strong>di</strong><br />

trattamento e <strong>di</strong> riciclaggio.<br />

Entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.R.C. il Consiglio <strong>Regionale</strong>, dovrà approvare la<br />

revisione del P.R.R.S.U., decorso inutilmente tale termine e fino alla sua approvazione, non si<br />

applicano le <strong>di</strong>sposizioni previste al terzo comma dell'articolo 5 della normativa generale del<br />

P.R.R.S.U. stesso. In sede <strong>di</strong> revisione i bacini <strong>di</strong> utenza dovranno <strong>di</strong> norma essere subprovinciali.<br />

2. Rifiuti speciali tossici nocivi (P.R.R.S.T.N.)<br />

Il “<strong>Piano</strong> <strong>Regionale</strong> <strong>di</strong> Smaltimento dei Rifiuti Speciali anche tossico-nocivi” - stima il<br />

fabbisogno inevaso <strong>di</strong> impianti per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti, sulla base<br />

della valutazione della quantità totale <strong>di</strong> rifiuti prodotti nel territorio regionale e dell'offerta <strong>di</strong><br />

smaltimento (impianti esistenti ed approvati);<br />

- stabilisce, in sede <strong>di</strong> prima applicazione, che il fabbisogno inevaso sia totalmente sod<strong>di</strong>sfatto<br />

me<strong>di</strong>ante la realizzazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> iniziativa pubblica, con riferimento sia alle <strong>di</strong>scariche che<br />

alle piattaforme polifunzionali <strong>di</strong> trattamento, nonché impianti <strong>di</strong> trattamento e <strong>di</strong> riciclaggio;<br />

- prescrive le modalità per il rilascio della concessione per la realizzazione e la gestione dei<br />

suddetti impianti;<br />

- prevede la costituzione <strong>di</strong> aree attrezzate <strong>di</strong> raccolta e smistamento, gestite da agenzie promosse<br />

dalla Regione con il coinvolgimento degli Enti Locali interessati; - stabilisce criteri per la

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