Custodia cautelare e detenzione - UIL Basilicata
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<strong>Custodia</strong><strong>cautelare</strong><br />
e<strong>detenzione</strong><br />
L’articolo137c.p.,rubricato“custodia<strong>cautelare</strong>”,disponeche“lacarcerazione<br />
sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla<br />
duratacomplessivadellapenatemporaneadetentivaodall’ammontaredella<br />
pena pecuniaria. La custodia <strong>cautelare</strong> è considerata, agli effetti della<br />
detrazione, come reclusione o arresto”. Merita di essere segnalato che<br />
l’espressione “custodia <strong>cautelare</strong>” citata nell’articolo 137 è stata sostituita a<br />
quella precedente “carcerazione preventiva” dall’art. 11 della legge<br />
28.7.1984,n.398.<br />
L’articolo 102-bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura<br />
penale, espressamente dispone che “chiunque sia stato sottoposto alla<br />
misuradellacustodia<strong>cautelare</strong>incarcereaisensidell’articolo285delcodice<br />
(di procedura penale) ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi<br />
dell’articolo284delcodiceesiastatoperciòstessolicenziatodalpostodi<br />
lavoro che occupava prima dell’applicazione della misura, ha diritto di<br />
esserereintegratonelpostodilavoromedesimoqualoravengapronunciata<br />
in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non<br />
luogoaprocedereovverovengadispostoprovvedimentodiarchiviazione”.<br />
Nozione<br />
dicustodia<strong>cautelare</strong><br />
Reintegrazionenelposto<br />
dilavoroperduto<br />
peringiusta<strong>detenzione</strong><br />
Giurisprudenza<br />
Cass.1.4.2003,n.4935<br />
Limitialdirittoallareintegrazione<br />
Il licenziamento del lavoratore in stato di custodia <strong>cautelare</strong> determina l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 102bis c.p.p., che<br />
attribuisce allo stesso il diritto a essere reintegrato qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, solo qualora il recesso<br />
del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae. Ne consegue che tale norma non può trovare<br />
applicazioneinqueicasiincuiillicenziamentosiaintimatosullabasediautonomeragioniinsésufficientiasorreggereladecisionedeldatore<br />
di lavoro, e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla loro fondatezza: nel caso di specie la Corte di Cassazione esclude il diritto del<br />
ricorrente al reintegro nell’originario posto di lavoro osservando che non vi era interdipendenza causale fra il licenziamento e lo stato di<br />
custodia<strong>cautelare</strong>deldipendente,essendoilprimoirrogatopermotividisciplinarie,alternativamente,perimpossibilitàsopravvenutadella<br />
prestazione ai sensi degli artt. 1464 c.c. e 3 legge n. 604/1966, visto il ritiro operato dall’Autorità aeroportuale del tesserino necessario al<br />
prestatoreperaccedereallezoneovesvolgereilpropriolavoro.<br />
Tralasciandoicasiincuiillicenziamentosiaccompagnaallacondannadel<br />
lavoratore in sede penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue<br />
funzioni,licenziamento chesoggiace unicamenteairequisitidiimme<br />
Detenzione<br />
elicenziamento
diatezzadellacontestazione,osservanzadeldirittodidifesaetempestività<br />
nella comminazione a seguito della condanna riportata in sede processuale,<br />
più complessa è la questione attinente alle conseguenze dello stato di<br />
<strong>detenzione</strong>,ovverodicustodia<strong>cautelare</strong>incarcereodiarrestidomiciliari,incuisitroviillavoratoreperfattiestraneialrapportodilavoro.<br />
A tale proposito, importanti indicazioni operative sono state fornite dalla<br />
Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine consulenti del<br />
lavoro,conilparere11.9.2009,n.6.<br />
I passaggi più significativi del suddetto documento possono così essere<br />
sintetizzati:<br />
1) quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di<br />
carcerazione preventiva o, comunque, di <strong>detenzione</strong> a seguito di<br />
condannaperfattiestraneialrapportocontrattuale,nonsièinpresenza<br />
diuninadempimentobensìdiunfattooggettivodeterminanteuna<br />
sopravvenutaimpossibilitàtemporaneadellaprestazionelavorativaanormadell’articolo1464delc.c.;<br />
Normativa<br />
Art.1464c.c.<br />
Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della<br />
prestazionedaessadovuta,epuòancherecederedalcontrattoqualoranonabbiauninteresseapprezzabileall’adempimentoparziale.<br />
2) l’impossibilitàsopravvenutanonpuòdareluogoaunlicenziamento<br />
per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato<br />
motivosoggettivo;<br />
3) la <strong>detenzione</strong> del lavoratore per fatti estranei al rapporto lavorativo<br />
puòcostituiregiustificatomotivooggettivodilicenziamentoaisensi<br />
dell’art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604. Le ipotesi di impossibilità<br />
sopravvenutadellaprestazionelavorativacheimpedisconolaprosecuzionedelrapportorientrano,infatti,inquelle“ragioniinerentiall’attivitàproduttiva,all’organizzazionedellavoroealregolarefunzionamentodiessa”previstedallanormainquestione;<br />
4) la carcerazione preventiva o conseguente a una condanna penale<br />
non giustifica sempre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,masoltantonellamisuraincui,inrelazioneallasuaprevedibile<br />
durataealledimensionidell’azienda,l’assenzadellavoratoredeterminiproblemiorganizzativinonfronteggiabiliconilrestantepersonale.<br />
La prova di una simile circostanza deve essere fornita dal datore di<br />
lavoro.<br />
In definitiva, in base al parere citato, il datore di lavoro, quindi,<br />
prima di effettuare il licenziamento deve valutare se è in grado o<br />
noditollerareulteriormentel’assenzadellavoratore,inbaseatutte<br />
le condizioni aziendali oggettive richiamate dalla giurisprudenza<br />
(dimensioni dell’azienda; tipo di mansioni; durata dell’assenza già<br />
maturata; durata prevedibile dell’assenza futura; possibilità di affidare<br />
ad altri dipendenti in servizio le mansioni del lavoratore assente; ogni<br />
altracircostanzautile).
Giurisprudenza<br />
Cass.1.6.2009,n.12721<br />
Portatadell’oneredellaprovaacaricodeldatoredilavoro<br />
Lo stato di <strong>detenzione</strong> del lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma<br />
integragliestremidellasopravvenutatemporaneaimpossibilitàdellaprestazione,egiustificaillicenziamentosoloove,inbaseaungiudizio<br />
ex ante – che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnicoproduttiva in essa attuato, della natura e<br />
importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile<br />
ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove<br />
assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza –<br />
costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del<br />
dipendente detenuto. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistenti gli estremi del<br />
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in considerazione dell’assenza della specifica dimostrazione, non fornita dal datore di lavoro<br />
oneratovi,dell’intollerabilitàdell’assenzadeldipendenteinrelazioneall’organizzazioneaziendaleeallasostituibilitàdellavoratore.<br />
Per completezza si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11<br />
del D.L.13.8.2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.<br />
1 della legge 14.9.2011, n. 148, i condannati ammessi a misure<br />
alternative di <strong>detenzione</strong> rientrano tra i soggetti con i quali è possibile<br />
stipularetirociniformativi e di orientamento.<br />
Infine,particolariagevolazioni sonoprevisteafavore dellecooperative<br />
sociali nonché delle aziende pubbliche o private che assumono o<br />
affidanoattivitàlavorativeapersonedetenute ointernate negliistituti<br />
penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate<br />
e internate ammesse alle misure alternative alla <strong>detenzione</strong> e al<br />
lavoro all’esterno.<br />
L’assenza dal lavoro per custodia <strong>cautelare</strong> ovvero la <strong>detenzione</strong> in attesa<br />
di giudizio,configuranoun’ipotesidiassenzagiustificatanonretribuita,<br />
determinando inevitabili riflessi nella compilazione del Libro<br />
Unico del Lavoro in quanto la retribuzione legata alle giornate di assenza<br />
costituisce un importo che riduce le competenze spettanti ai lavoratori<br />
dipendenti ovvero rappresenta ore non retribuite in caso di lavoratori con<br />
retribuzione oraria. Indipendentemente da quale sia la casistica, l’assenza<br />
non retribuita viene gestita nel LUL con le modalità di seguito<br />
illustrate.<br />
Tirociniformativi<br />
Agevolazioniper<br />
l’assunzionedidetenuti<br />
IriflessisulLibroUnico<br />
delLavoro<br />
Esempio1<br />
Librounicodellavoro-Lavoratoremensilizzato<br />
SiipotizziilcasodelsignorRossi,lavoratoremensilizzatodipendentedelladittaAlfaSRL,alqualedeveessererecuperatal’interamensilitàdi<br />
assenzadovutaaunperiododicustodia<strong>cautelare</strong>.<br />
Ipotizzandoundivisoregiornalieroparia26ilLibroUnicorisultacosìcompilato:<br />
DATIDITTA<br />
DIPENDENTE<br />
Qualifica<br />
IMPIEGATOAMMINISTRATIVO<br />
Nome<br />
ALFASRL<br />
MARIO<br />
Cognome<br />
ROSSI<br />
PERIODODIPAGA<br />
APRILE2012<br />
%parttime<br />
(Segue)
RETRIBUZIONE<br />
Minimo contrattuale<br />
1.500,00<br />
Totale<br />
1.500,00<br />
Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute<br />
RETRIBUZIONE MENSILE 26 57,69 1.500,00<br />
ASSENZA GIUST. NON RETRIB. 26 57,69 1.500,00<br />
Imponibile previdenziale<br />
–<br />
Contributi INPS c/dip.<br />
–<br />
Imponibile fiscale<br />
–<br />
Tot. comp.<br />
–<br />
Nettoinbusta<br />
–<br />
IRPEF netta<br />
–<br />
Tot. tratt.<br />
–<br />
dove:<br />
– l’intera retribuzione mensile non è corrisposta in quanto viene trattenuta a titolo di assenza e come tale rappresenta una trattenuta che<br />
azzera sia l’imponibile previdenziale sia l’imponibile fiscale;<br />
– in merito al riconoscimento delle detrazioni d’imposta per il periodo di imposta 2012, preme evidenziare come il mese di assenza non<br />
retribuita comporti una riduzione dei giorni spettanti (nel nostro esempio dal totale di 365 giorni annui, sarà decurtato il valore di 30<br />
giorni mensili legati al mese di aprile 2012). Tale assenza fa venir meno infatti anche il diritto alla maturazione del rateo mensile di<br />
mensilità aggiuntiva, come precisato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 3/E/1998 in precedenza citata e come tale non dà origine<br />
dunque a detrazione di imposta.<br />
Esempio2<br />
Librounicodellavoro-Lavoratorepagatoaore<br />
Si ipotizzi ora il caso del signor Verdi, lavoratore pagato a ore dipendente della ditta Beta SRL, al quale deve essere recuperata una giornata (8<br />
ore) di assenza non retribuita legata a un giorno di custodia <strong>cautelare</strong>.<br />
Ipotizzando una retribuzione oraria di euro 10,00, il Libro Unico risulta così compilato:<br />
DATI DITTA<br />
DIPENDENTE<br />
Qualifica<br />
OPERAIOSPECIALIZZATO<br />
RETRIBUZIONE<br />
Paga oraria<br />
10,00<br />
Nome<br />
BETASRL<br />
GIORGIO<br />
Cognome<br />
VERDI<br />
PERIODO DI PAGA<br />
APRILE2012<br />
% part time<br />
Totale<br />
10,00<br />
Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute<br />
RETRIBUZIONE ORARIA 144 10,00 1.440,00<br />
FESTIVITÀ GODUTA 16 10,00 160,00<br />
ASSENZA GIUST. NON RETRIB. 8<br />
Imponibile previdenziale<br />
1.600,00<br />
Contributi INPS c/dip.<br />
147,04<br />
Imponibile fiscale<br />
1.452,96<br />
Tot. comp.<br />
1.600,00<br />
Nettoinbusta<br />
1.252,96<br />
IRPEF netta<br />
200,00<br />
Tot. tratt.<br />
347,04<br />
dove:<br />
– l’assenza giustificata e non retribuita è solo figurativa non avendo alcuna incidenza a livello di retribuzione, né di imponibile previdenziale<br />
e fiscale;<br />
– l’importo indicato in corrispondenza del campo “IRPEF netta” è determinato riconoscendo un importo di euro 142,30 (ipotetico) a titolo<br />
di detrazioni d’imposta. In merito al riconoscimento delle detrazioni d’imposta è opportuno precisare che in questo caso l’assenza non<br />
retribuita di un solo giorno, non fa venir meno il diritto alla maturazione del rateo mensile di mensilità aggiuntiva e pertanto la detrazione<br />
spetta per intero.
Incasodiassenzenonretribuitenonsonoprevistemodalitàparticolaridi<br />
gestionedelflussoUniemens.<br />
Non vi è dubbio però come la gestione di tali assenze abbia una diretta<br />
conseguenzanelflussoUniemensinquanto:<br />
– viene ridotto l’imponibile previdenziale e quindi l’importo versato<br />
all’INPSatitolodicontribuzione;<br />
– vieneridottoilnumerodellegiornateretribuiteodelleoreretribuite<br />
utiliallaverificadelrispettodelminimalegiornaliero;<br />
– vieneridottoilnumerodellegiornatelavoratenell’elemento.<br />
Iriflessinell’Uniemens<br />
L’elementocontieneiseguentielementi:<br />
– .Indicasenelgiornoèstatasvoltaattivitàlavorativa.Può<br />
contenere i seguenti valori; S = SÌ, N = NO. Si considerano giornate<br />
effettivamentelavorate:<br />
ü ilgiornodicalendarioincuic’èstataprestazioned’operasubordinata<br />
retribuita indipendentemente dal numero di ore di lavoro<br />
svolto;<br />
ü comunque sei giorni settimanali nel caso degli insegnanti che<br />
concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numeroinferioredigiorni;<br />
ü<br />
i giorni di riposo compensativo, verificato il rispetto dell’orario<br />
contrattualedi36oresettimanali,periVV.FF.volontari.<br />
– .Elementopresentesoloselagiornataèinteressatada<br />
CIG o dall’assegno ordinario per le imprese del credito. Contiene<br />
informazionirelativeall’eventodelgiorno(cassaintegrazioneoassegnoordinarioperleimpresedelcredito).