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Custodia cautelare e detenzione - UIL Basilicata

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<strong>Custodia</strong><strong>cautelare</strong><br />

e<strong>detenzione</strong><br />

L’articolo137c.p.,rubricato“custodia<strong>cautelare</strong>”,disponeche“lacarcerazione<br />

sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla<br />

duratacomplessivadellapenatemporaneadetentivaodall’ammontaredella<br />

pena pecuniaria. La custodia <strong>cautelare</strong> è considerata, agli effetti della<br />

detrazione, come reclusione o arresto”. Merita di essere segnalato che<br />

l’espressione “custodia <strong>cautelare</strong>” citata nell’articolo 137 è stata sostituita a<br />

quella precedente “carcerazione preventiva” dall’art. 11 della legge<br />

28.7.1984,n.398.<br />

L’articolo 102-bis delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura<br />

penale, espressamente dispone che “chiunque sia stato sottoposto alla<br />

misuradellacustodia<strong>cautelare</strong>incarcereaisensidell’articolo285delcodice<br />

(di procedura penale) ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi<br />

dell’articolo284delcodiceesiastatoperciòstessolicenziatodalpostodi<br />

lavoro che occupava prima dell’applicazione della misura, ha diritto di<br />

esserereintegratonelpostodilavoromedesimoqualoravengapronunciata<br />

in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non<br />

luogoaprocedereovverovengadispostoprovvedimentodiarchiviazione”.<br />

Nozione<br />

dicustodia<strong>cautelare</strong><br />

Reintegrazionenelposto<br />

dilavoroperduto<br />

peringiusta<strong>detenzione</strong><br />

Giurisprudenza<br />

Cass.1.4.2003,n.4935<br />

Limitialdirittoallareintegrazione<br />

Il licenziamento del lavoratore in stato di custodia <strong>cautelare</strong> determina l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 102­bis c.p.p., che<br />

attribuisce allo stesso il diritto a essere reintegrato qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, solo qualora il recesso<br />

del datore di lavoro sia fondato esclusivamente sul fattore obiettivo dello status custodiae. Ne consegue che tale norma non può trovare<br />

applicazioneinqueicasiincuiillicenziamentosiaintimatosullabasediautonomeragioniinsésufficientiasorreggereladecisionedeldatore<br />

di lavoro, e ciò a prescindere da ogni indagine in ordine alla loro fondatezza: nel caso di specie la Corte di Cassazione esclude il diritto del<br />

ricorrente al reintegro nell’originario posto di lavoro osservando che non vi era interdipendenza causale fra il licenziamento e lo stato di<br />

custodia<strong>cautelare</strong>deldipendente,essendoilprimoirrogatopermotividisciplinarie,alternativamente,perimpossibilitàsopravvenutadella<br />

prestazione ai sensi degli artt. 1464 c.c. e 3 legge n. 604/1966, visto il ritiro operato dall’Autorità aeroportuale del tesserino necessario al<br />

prestatoreperaccedereallezoneovesvolgereilpropriolavoro.<br />

Tralasciandoicasiincuiillicenziamentosiaccompagnaallacondannadel<br />

lavoratore in sede penale per fatti commessi nell’esercizio delle sue<br />

funzioni,licenziamento chesoggiace unicamenteairequisitidiimme­<br />

Detenzione<br />

elicenziamento


diatezzadellacontestazione,osservanzadeldirittodidifesaetempestività<br />

nella comminazione a seguito della condanna riportata in sede processuale,<br />

più complessa è la questione attinente alle conseguenze dello stato di<br />

<strong>detenzione</strong>,ovverodicustodia<strong>cautelare</strong>incarcereodiarrestidomiciliari,incuisitroviillavoratoreperfattiestraneialrapportodilavoro.<br />

A tale proposito, importanti indicazioni operative sono state fornite dalla<br />

Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’Ordine consulenti del<br />

lavoro,conilparere11.9.2009,n.6.<br />

I passaggi più significativi del suddetto documento possono così essere<br />

sintetizzati:<br />

1) quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di<br />

carcerazione preventiva o, comunque, di <strong>detenzione</strong> a seguito di<br />

condannaperfattiestraneialrapportocontrattuale,nonsièinpresenza<br />

diuninadempimentobensìdiunfattooggettivodeterminanteuna<br />

sopravvenutaimpossibilitàtemporaneadellaprestazionelavorativaanormadell’articolo1464delc.c.;<br />

Normativa<br />

Art.1464c.c.<br />

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della<br />

prestazionedaessadovuta,epuòancherecederedalcontrattoqualoranonabbiauninteresseapprezzabileall’adempimentoparziale.<br />

2) l’impossibilitàsopravvenutanonpuòdareluogoaunlicenziamento<br />

per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato<br />

motivosoggettivo;<br />

3) la <strong>detenzione</strong> del lavoratore per fatti estranei al rapporto lavorativo<br />

puòcostituiregiustificatomotivooggettivodilicenziamentoaisensi<br />

dell’art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604. Le ipotesi di impossibilità<br />

sopravvenutadellaprestazionelavorativacheimpedisconolaprosecuzionedelrapportorientrano,infatti,inquelle“ragioniinerentiall’attivitàproduttiva,all’organizzazionedellavoroealregolarefunzionamentodiessa”previstedallanormainquestione;<br />

4) la carcerazione preventiva o conseguente a una condanna penale<br />

non giustifica sempre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,masoltantonellamisuraincui,inrelazioneallasuaprevedibile<br />

durataealledimensionidell’azienda,l’assenzadellavoratoredeterminiproblemiorganizzativinonfronteggiabiliconilrestantepersonale.<br />

La prova di una simile circostanza deve essere fornita dal datore di<br />

lavoro.<br />

In definitiva, in base al parere citato, il datore di lavoro, quindi,<br />

prima di effettuare il licenziamento deve valutare se è in grado o<br />

noditollerareulteriormentel’assenzadellavoratore,inbaseatutte<br />

le condizioni aziendali oggettive richiamate dalla giurisprudenza<br />

(dimensioni dell’azienda; tipo di mansioni; durata dell’assenza già<br />

maturata; durata prevedibile dell’assenza futura; possibilità di affidare<br />

ad altri dipendenti in servizio le mansioni del lavoratore assente; ogni<br />

altracircostanzautile).


Giurisprudenza<br />

Cass.1.6.2009,n.12721<br />

Portatadell’oneredellaprovaacaricodeldatoredilavoro<br />

Lo stato di <strong>detenzione</strong> del lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma<br />

integragliestremidellasopravvenutatemporaneaimpossibilitàdellaprestazione,egiustificaillicenziamentosoloove,inbaseaungiudizio<br />

ex ante – che tenga conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico­produttiva in essa attuato, della natura e<br />

importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile<br />

ulteriore durata della sua carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove<br />

assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza –<br />

costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persistendo l’interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del<br />

dipendente detenuto. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistenti gli estremi del<br />

giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in considerazione dell’assenza della specifica dimostrazione, non fornita dal datore di lavoro<br />

oneratovi,dell’intollerabilitàdell’assenzadeldipendenteinrelazioneall’organizzazioneaziendaleeallasostituibilitàdellavoratore.<br />

Per completezza si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11<br />

del D.L.13.8.2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.<br />

1 della legge 14.9.2011, n. 148, i condannati ammessi a misure<br />

alternative di <strong>detenzione</strong> rientrano tra i soggetti con i quali è possibile<br />

stipularetirociniformativi e di orientamento.<br />

Infine,particolariagevolazioni sonoprevisteafavore dellecooperative<br />

sociali nonché delle aziende pubbliche o private che assumono o<br />

affidanoattivitàlavorativeapersonedetenute ointernate negliistituti<br />

penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate<br />

e internate ammesse alle misure alternative alla <strong>detenzione</strong> e al<br />

lavoro all’esterno.<br />

L’assenza dal lavoro per custodia <strong>cautelare</strong> ovvero la <strong>detenzione</strong> in attesa<br />

di giudizio,configuranoun’ipotesidiassenzagiustificatanonretribuita,<br />

determinando inevitabili riflessi nella compilazione del Libro<br />

Unico del Lavoro in quanto la retribuzione legata alle giornate di assenza<br />

costituisce un importo che riduce le competenze spettanti ai lavoratori<br />

dipendenti ovvero rappresenta ore non retribuite in caso di lavoratori con<br />

retribuzione oraria. Indipendentemente da quale sia la casistica, l’assenza<br />

non retribuita viene gestita nel LUL con le modalità di seguito<br />

illustrate.<br />

Tirociniformativi<br />

Agevolazioniper<br />

l’assunzionedidetenuti<br />

IriflessisulLibroUnico<br />

delLavoro<br />

Esempio1<br />

Librounicodellavoro-Lavoratoremensilizzato<br />

SiipotizziilcasodelsignorRossi,lavoratoremensilizzatodipendentedelladittaAlfaSRL,alqualedeveessererecuperatal’interamensilitàdi<br />

assenzadovutaaunperiododicustodia<strong>cautelare</strong>.<br />

Ipotizzandoundivisoregiornalieroparia26ilLibroUnicorisultacosìcompilato:<br />

DATIDITTA<br />

DIPENDENTE<br />

Qualifica<br />

IMPIEGATOAMMINISTRATIVO<br />

Nome<br />

ALFASRL<br />

MARIO<br />

Cognome<br />

ROSSI<br />

PERIODODIPAGA<br />

APRILE2012<br />

%parttime<br />

(Segue)


RETRIBUZIONE<br />

Minimo contrattuale<br />

1.500,00<br />

Totale<br />

1.500,00<br />

Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute<br />

RETRIBUZIONE MENSILE 26 57,69 1.500,00<br />

ASSENZA GIUST. NON RETRIB. 26 57,69 1.500,00<br />

Imponibile previdenziale<br />

–<br />

Contributi INPS c/dip.<br />

–<br />

Imponibile fiscale<br />

–<br />

Tot. comp.<br />

–<br />

Nettoinbusta<br />

–<br />

IRPEF netta<br />

–<br />

Tot. tratt.<br />

–<br />

dove:<br />

– l’intera retribuzione mensile non è corrisposta in quanto viene trattenuta a titolo di assenza e come tale rappresenta una trattenuta che<br />

azzera sia l’imponibile previdenziale sia l’imponibile fiscale;<br />

– in merito al riconoscimento delle detrazioni d’imposta per il periodo di imposta 2012, preme evidenziare come il mese di assenza non<br />

retribuita comporti una riduzione dei giorni spettanti (nel nostro esempio dal totale di 365 giorni annui, sarà decurtato il valore di 30<br />

giorni mensili legati al mese di aprile 2012). Tale assenza fa venir meno infatti anche il diritto alla maturazione del rateo mensile di<br />

mensilità aggiuntiva, come precisato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 3/E/1998 in precedenza citata e come tale non dà origine<br />

dunque a detrazione di imposta.<br />

Esempio2<br />

Librounicodellavoro-Lavoratorepagatoaore<br />

Si ipotizzi ora il caso del signor Verdi, lavoratore pagato a ore dipendente della ditta Beta SRL, al quale deve essere recuperata una giornata (8<br />

ore) di assenza non retribuita legata a un giorno di custodia <strong>cautelare</strong>.<br />

Ipotizzando una retribuzione oraria di euro 10,00, il Libro Unico risulta così compilato:<br />

DATI DITTA<br />

DIPENDENTE<br />

Qualifica<br />

OPERAIOSPECIALIZZATO<br />

RETRIBUZIONE<br />

Paga oraria<br />

10,00<br />

Nome<br />

BETASRL<br />

GIORGIO<br />

Cognome<br />

VERDI<br />

PERIODO DI PAGA<br />

APRILE2012<br />

% part time<br />

Totale<br />

10,00<br />

Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute<br />

RETRIBUZIONE ORARIA 144 10,00 1.440,00<br />

FESTIVITÀ GODUTA 16 10,00 160,00<br />

ASSENZA GIUST. NON RETRIB. 8<br />

Imponibile previdenziale<br />

1.600,00<br />

Contributi INPS c/dip.<br />

147,04<br />

Imponibile fiscale<br />

1.452,96<br />

Tot. comp.<br />

1.600,00<br />

Nettoinbusta<br />

1.252,96<br />

IRPEF netta<br />

200,00<br />

Tot. tratt.<br />

347,04<br />

dove:<br />

– l’assenza giustificata e non retribuita è solo figurativa non avendo alcuna incidenza a livello di retribuzione, né di imponibile previdenziale<br />

e fiscale;<br />

– l’importo indicato in corrispondenza del campo “IRPEF netta” è determinato riconoscendo un importo di euro 142,30 (ipotetico) a titolo<br />

di detrazioni d’imposta. In merito al riconoscimento delle detrazioni d’imposta è opportuno precisare che in questo caso l’assenza non<br />

retribuita di un solo giorno, non fa venir meno il diritto alla maturazione del rateo mensile di mensilità aggiuntiva e pertanto la detrazione<br />

spetta per intero.


Incasodiassenzenonretribuitenonsonoprevistemodalitàparticolaridi<br />

gestionedelflussoUniemens.<br />

Non vi è dubbio però come la gestione di tali assenze abbia una diretta<br />

conseguenzanelflussoUniemensinquanto:<br />

– viene ridotto l’imponibile previdenziale e quindi l’importo versato<br />

all’INPSatitolodicontribuzione;<br />

– vieneridottoilnumerodellegiornateretribuiteodelleoreretribuite<br />

utiliallaverificadelrispettodelminimalegiornaliero;<br />

– vieneridottoilnumerodellegiornatelavoratenell’elemento.<br />

Iriflessinell’Uniemens<br />

L’elementocontieneiseguentielementi:<br />

– .Indicasenelgiornoèstatasvoltaattivitàlavorativa.Può<br />

contenere i seguenti valori; S = SÌ, N = NO. Si considerano giornate<br />

effettivamentelavorate:<br />

ü ilgiornodicalendarioincuic’èstataprestazioned’operasubordinata<br />

retribuita indipendentemente dal numero di ore di lavoro<br />

svolto;<br />

ü comunque sei giorni settimanali nel caso degli insegnanti che<br />

concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numeroinferioredigiorni;<br />

ü<br />

i giorni di riposo compensativo, verificato il rispetto dell’orario<br />

contrattualedi36oresettimanali,periVV.FF.volontari.<br />

– .Elementopresentesoloselagiornataèinteressatada<br />

CIG o dall’assegno ordinario per le imprese del credito. Contiene<br />

informazionirelativeall’eventodelgiorno(cassaintegrazioneoassegnoordinarioperleimpresedelcredito).

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