10.07.2015 Views

Messaggio INPS n. 3844 del 02-03-2012. Beneficio ... - UIL Basilicata

Messaggio INPS n. 3844 del 02-03-2012. Beneficio ... - UIL Basilicata

Messaggio INPS n. 3844 del 02-03-2012. Beneficio ... - UIL Basilicata

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HERMES Messaggistica Ufficiale<strong>INPS</strong>.HERMES.<strong>02</strong>/<strong>03</strong>/<strong>2012.</strong>000<strong>3844</strong>DIREZIONE CENTRALEPENSIONIAI DIRETTORIREGIONALIAI DIRETTORIDELLE STRUTTURE TERRITORIALIOggetto: beneficio pensionistico in favore dei lavoratori addetti ai lavori faticosi epesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato daldecreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Certificazione <strong>del</strong> diritto a pensione in favoredi titolari di assegno o pensione di invalidità e di lavoratori che perfezionano ilrequisito agevolato in più gestioni.Da parte di alcune Sedi sono stati richiesti chiarimenti in merito al riconoscimento <strong>del</strong> beneficiopensionistico in oggetto nei confronti di titolari di assegno o pensione di invalidità e dilavoratori che, per effetto <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività faticosa e pesante, come disciplinatadal decreto legislativo n.67/2011, maturano il requisito agevolato in più gestionipensionistiche.a) Titolari di assegno o pensione di invaliditàLa titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo aifini <strong>del</strong>la certificazione attestante lo svolgimento <strong>del</strong>l’attività da lavoro faticoso e pesante aisensi <strong>del</strong> decreto legislativo n. 67/2011.Si precisa che la liquidazione <strong>del</strong>la pensione di anzianità con il riconoscimento <strong>del</strong> beneficio inquestione può avvenire solo previa revoca o mancata conferma <strong>del</strong>le predette prestazioni inconformità con le disposizioni vigenti.b) Lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensionilavoratori dipendenti che in una <strong>del</strong>le Gestioni <strong>del</strong> lavoratori autonomi.E’ possibile che, in favore di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere albeneficio pensionistico in oggetto, risulti perfezionato nel medesimo anno o in anni diversi ilrequisito agevolato richiesto per il riconoscimento <strong>del</strong> beneficio sia nell’assicurazione generaleobbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia in una <strong>del</strong>le Gestioni dei lavoratori autonomi, pereffetto <strong>del</strong> cumulo dei periodi assicurativi previsto dall’articolo 16, legge n. 233/1990.In tali casi la certificazione deve essere rilasciata nella Gestione speciale o Fondo pensionelavoratori dipendenti dove per primo si perfeziona il requisito agevolato (a prescindere dalladecorrenza <strong>del</strong>la pensione e <strong>del</strong> relativo importo).Ciò in quanto, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 3, <strong>del</strong> decreto legislativo n. 67/2011 (come ribadito dal d.m.20 settembre 2011) la data di raggiungimento <strong>del</strong> requisito agevolato è criterio di priorità aifini <strong>del</strong> meccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno.Peraltro, il diritto a pensione con il requisito agevolato può essere conseguito solo nellagestione per la quale è stato rilasciato il certificato in questione, fermo restando la possibilità diconseguire il diritto a pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.


c) Lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza <strong>del</strong> personale addetto aipubblici servizi di trasporto.Occorre innanzitutto rammentare che in caso di liquidazione <strong>del</strong>la pensione anticipata agliiscritti al soppresso Fondo di previdenza <strong>del</strong> personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iperiodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormenteal 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini <strong>del</strong>la maturazione <strong>del</strong> diritto al trattamentopensionistico.Si ricorda inoltre che ai sensi <strong>del</strong> comma 10, <strong>del</strong>l’art. 3, decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414, gli autoferrotranvieri possono utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e lamisura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti iperiodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondopensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.Dunque è prevista la facoltà per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri di ottenere laliquidazione <strong>del</strong>la pensione a carico <strong>del</strong> Fondo stesso oppure a carico <strong>del</strong>l’Assicurazionegenerale obbligatoria, previa domanda di trasferimento in quest’ultima gestione di tutta laposizione assicurativa acquisita nel predetto Fondo.In caso di richiesta di riconoscimento <strong>del</strong>lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi epesanti da parte un lavoratore iscritto al predetto soppresso Fondo, che ha maturato i requisitiper la liquidazione <strong>del</strong>la pensione di anzianità a carico <strong>del</strong> FPLD ma non nel Fondo speciale, lacertificazione deve essere rilasciata a carico <strong>del</strong>l’AGO.In tali casi la contribuzione fondo da utilizzare ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>la certificazione dovràessere trasferita con il codice 33. Tale trasferimento sarà funzionale al rilascio <strong>del</strong>lacertificazione e <strong>del</strong>l’eventuale pensione di anzianità con i benefici previsti per i lavori usuranti.Si precisa che qualora il lavoratore non si avvalga di tale certificazione e quindi dei beneficiprevisti per i lavori faticosi e pesanti e successivamente chieda la pensione di vecchiaia, lacontribuzione fondo potrà essere ripristinata, eliminando il predetto codice 33.Nell’ipotesi in cui l’interessato maturi contestualmente sia il diritto a carico <strong>del</strong> Fondo, sia ildiritto a carico <strong>del</strong>l’AGO, la certificazione andrà emessa nel Fondo, ma in fase di liquidazione<strong>del</strong>la pensione di anzianità il soggetto potrà scegliere il trattamento più favorevole.Qualora l’interessato maturi il diritto alla pensione di anzianità nell’AGO e successivamente nelFondo, la certificazione andrà emessa a carico <strong>del</strong>la gestione nella quale per prima è statomaturato il diritto alla pensione. In tali casi, in sede di liquidazione <strong>del</strong>la prestazione, non saràpossibile scegliere il trattamento più favorevole, fermo restando che rimane la possibilità dichiedere la pensione di anzianità a carico <strong>del</strong> Fondo con i requisiti ordinari.Nei casi in cui i richiedenti abbiano in corso una ricongiunzione ai sensi <strong>del</strong>la legge n. 29/1979,necessaria per il conseguimento <strong>del</strong> diritto alla pensione di anzianità nel Fondo, può esserepossibile:- richiedere la certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavori faticosi e pesanti,previo pagamento <strong>del</strong>l’intero ammontare <strong>del</strong>l’onere di ricongiunzione residuo;- richiedere la certificazione in AGO, previa rinuncia <strong>del</strong>l’operazione di ricongiunzione.IL DIRETTORE CENTRALEGabriele Uselli

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!