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10-625-SAG-C-017_00_Relazione Igienico Sanitaria - Ambiente e ...

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IMPIANTO DI COGENERAZIONE<br />

ALIMENTATO A BIOMASSE VEGETALI SOLIDE<br />

S. Agata di Puglia (FG)<br />

PROPONENTE/PROMOTER<br />

IL PRESIDENTE<br />

VIA ZUCCHERIFICIO, <strong>10</strong> - 48213 - MEZZANO (RA)<br />

DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI AUTORIZZATIVI<br />

UNITA' FUNZIONALE/FUNCTIONAL UNIT<br />

Documenti Architettonici<br />

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA<br />

CONSULENZA/SUBCONTRACTOR<br />

IL PRESIDENTE<br />

CONSULENZA/SUBCONTRACTOR<br />

VIALE COLOMBO, 13 - 71121 FOGGIA, ITALIA<br />

TEL. +39 0881 665635 FAX +39 0881 881672<br />

e-mail: info@unais.it www.unais.it<br />

IL DIRETTORE GENERALE<br />

(Ing.Roberto Carpaneto)<br />

VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA<br />

TEL. +39 0<strong>10</strong> 362 8148 FAX +39 0<strong>10</strong> 362 <strong>10</strong>78 P. IVA 03476550<strong>10</strong>2<br />

e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it<br />

DATE/DATA SCALA/SCALE N. INT/ INTERNAL N. TAV/PLATE N. REV SH<br />

20/04/2011 <strong>10</strong> <strong>625</strong> <strong>SAG</strong> <strong>00</strong> C <strong>017</strong> 0


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 - Aprile 2011<br />

INDICE<br />

Pagina<br />

1 REQUISITI DI SALUBRITA’ DEI TERRENI 1<br />

2 ISOLAMENTO TERMICO 1<br />

3 DIFESA DAI RUMORI 2<br />

4 UMIDITA’ INTERNA 4<br />

5 RINGHIERE E PARAPETTI 7<br />

6 COPERTURE 7<br />

7 CONDUTTURE DI SCARICO 7<br />

8 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 11<br />

9 BARRIERE ARCHITETTONICHE 13<br />

<strong>10</strong> CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ LAVORATIVA 27<br />

<strong>10</strong>.1 ALTEZZA 27<br />

<strong>10</strong>.2 ILLUMINAZIONE 27<br />

<strong>10</strong>.3 MICROCLIMA 28<br />

<strong>10</strong>.4 SERVIZI IGIENICI 38<br />

11 DIFESA DAGLI INQUINANTI 42<br />

Agritre<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong><br />

Pag. i


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 - Aprile 2011<br />

RELAZIONE IGIENICA SANITARIA<br />

1 REQUISITI DI SALUBRITA’ DEI TERRENI<br />

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di<br />

liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo<br />

avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.<br />

Le indagini geologiche effettuate in sito (come da <strong>Relazione</strong> Geologica allegata alla pratica presa in<br />

esame) definiscono l’intero strato di sottosuolo fino a una profondità di metri 9 come terreno<br />

vegetale, tipologicamente assimilabile a limo argilloso di colore grigio verdastro molto scuro; l’area<br />

è definita da vigente Piano Regolatore come agricola su cui non sussisteva alcuna altra attività.<br />

La <strong>Relazione</strong> sulle interferenze dell’Impianto con il Sistema Antropico e il Paesaggio Agrario recita<br />

al capitolo 2: “Dal punto di vista morfologico, il paesaggio caratterizzante il territorio in esame, è<br />

tipico del Subappennino Dauno Meridionale e nelle sue componenti agrarie e forestali, risente delle<br />

massicce trasformazioni avvenute nel tempo e particolarmente nei secoli XVIII e XIX, durante i<br />

quali sono stati destinati a coltura agraria sempre nuovi territori, prima coltivati a bosco o a pascolo,<br />

quest’ultimo derivante, nella generalità dei casi, da precedenti disboscamenti di antica<br />

realizzazione”.<br />

2 ISOLAMENTO TERMICO<br />

Tutte le pareti perimetrali esterne ed i coperti degli edifici che interessano vani e servizi destinati<br />

alla permanenza delle persone, dovranno essere realizzate con un coefficiente di trasmissione<br />

termica tale da garantire il contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della normativa<br />

vigente. Le coperture dovranno essere sempre eseguite in maniera tale da avere adeguato grado di<br />

coibenza termica. Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali sia stata accertata<br />

la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere<br />

osservate le norme previste dalla L. 30 aprile 1976, n. 373, relativo Regolamento di applicazione ed<br />

eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni.<br />

L’edificio 1, adibito alla movimentazione biomassa, è un fabbricato di tipo industriale le cui pareti<br />

esterne e l’orizzontamento di copertura sono realizzati con pannelli in lamiera grecata coibentata.<br />

L’edificio 6 e 7, contenente la sala macchine, i quadri elettrici, gli uffici e la sala di controllo,<br />

rispondono alle prescrizioni della normativa vigente in materia di isolamento termico e<br />

contenimento dei consumi energetici, accostando internamente ai tamponamenti in lamiera grecata<br />

coibentata, una muratura in blocchi di cemento. Entrambi i materiali utilizzati dovranno unitamente<br />

rispondere alle caratteristiche richieste dai coefficienti della normativa vigente, soprattutto per<br />

quanto concerne gli ambienti ospitanti un’attività umana prolungata come un ambiente di lavoro<br />

(uffici). Inoltre gli orizzontamenti sono concepiti in modo da ospitare un massetto idoneo<br />

Agritre Pag. 1<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

all’isolamento termico e i serramenti previsti sono certificati in modo da garantire un verto confort<br />

termico durante l’arco dell’anno.<br />

L’edificio 12 e 13 contenente i servizi ausiliari, è anch’esso un edificio di tipo industriale, realizzato<br />

però in cemento armato con pareti di tamponamento in muratura adeguatamente dimensionata nello<br />

spessore nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del consumo energetico, i<br />

massetti atti a contribuire all’isolamento termico, gli infissi certificati a garanzia del confort interno.<br />

L’edificio 8 contenente il magazzino, l’officina e gli spogliatoi, presenta una struttura in acciaio<br />

tamponata con lamiera grecata coibentata per quanto concerne la parte destinata ad uso magazzino,<br />

mentre per le parti destinate ad uso officina e spogliatoi vi si accosta una parete in blocchi di<br />

calcestruzzo debitamente dimensionati fino ad assicurare il rispetto della normativa vigente in<br />

materia di contenimento del consumo energetico e conseguente isolamento termico.<br />

L’edificio <strong>10</strong> adibito alla produzione di acqua calda, è di tipo industriale, realizzato in cemento<br />

armato, i solai in laterocemento, i tamponamenti in blocchi di cemento, la pavimentazione di tipo<br />

industriale con massetto per isolamento termico.<br />

L’edificio stoccaggio cippato è un fabbricato di tipo industriale, realizzato con strutture portanti in<br />

cemento armato precompresso ed ha esclusivamente la funzione di stoccaggio. I tamponamenti e la<br />

copertura sono realizzati in lamiera grecata coibentata nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa<br />

vigente in materia di isolamento termico delle strutture di tipo industriale assimilabili a un<br />

magazzino generico.<br />

3 DIFESA DAI RUMORI<br />

Gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni sostanziali devono essere progettati e<br />

realizzati in modo che il rumore a cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in<br />

prossimità si mantenga a livelli che non nuoccia alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti<br />

condizioni di sonno, di riposo e di vita quotidiana.<br />

RUMORI E VIBRAZIONI Il presente capitolo disciplina le competenze comunali in materia di<br />

inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M.1/3/91, della Legge 447/95 e della L.R. 12/02/03 n. 3 e<br />

successive modifiche. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle<br />

occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, considerati nel I<br />

comma dell’art.659 del Codice Penale. In particolare il comune esercita le funzioni relative al<br />

controllo sull'osservanza:<br />

a. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico<br />

veicolare, dalle sorgenti fisse, mobili e temporanee;<br />

b. della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 L.447/95, relativamente al rumore prodotto<br />

dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;<br />

c. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui<br />

all'articolo 6 L.447/95;<br />

d. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni<br />

contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.<br />

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti<br />

ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, ed i<br />

provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,<br />

Agritre Pag. 2<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono<br />

contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La relativa documentazione deve<br />

essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta<br />

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NEGLI EDIFICI Il progetto delle opere di<br />

costruzione e di ristrutturazioni di edifici a uso industriale e residenziale deve essere corredato di<br />

una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto previsto dalla vigente<br />

normativa, da presentarsi al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. Il<br />

Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere<br />

alla relazione di cui al comma precedente. Per la strumentazione, le modalità di misura e le<br />

definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. L’attività di controllo è<br />

demandata alla Sezione Provinciale dell’A.R.P.A. e/o all’U.O. dell’Ufficio <strong>Ambiente</strong>. Il personale<br />

incaricato nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle<br />

sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti<br />

necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di<br />

riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può<br />

essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.<br />

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE II Comune procede alla zonizzazione acustica del territorio,<br />

provvedendo alla trasmissione degli atti alla Provincia per la successiva approvazione in base alle<br />

indicazioni dettate dalla legge Regionale 12.02.2<strong>00</strong>3 n. 3.<br />

LIMITI MASSIMI AMMISSIBILI Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al<br />

precedente art. 183, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono fissati secondo le indicazioni<br />

previste dal D.P.C.M. del 14/11/1997. In attesa della definitiva approvazione della zonizzazione<br />

acustica si applicherà il regime transitorio e più precisamente i limiti di accettabilità (immissioni)<br />

di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991. Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute nei<br />

DD.MM. di attuazione delle direttive C.E.E.<br />

È stata consegnata ai fini autorizzativi assieme alla presente, una relazione di studio sull’impatto<br />

acustico del progetto preso in esame. Lo studio riguarda la propagazione dell’entità del rumore<br />

prodotto da tale impianto e l’ammissibilità di tali emissioni a rigore di legge. Questo tipo di studio è<br />

valido anche per quanto concerne quindi il rumore a cui si sono sottoposti gli addetti durante la<br />

permanenza all’interno di tale impianto. Si fa specifico riferimento al documento allegato<br />

denominato “<strong>Relazione</strong> sull’Impatto Acustico” e se ne riportano alcuni stralci. “Dal punto di vista<br />

del rumore, l’impianto è costituito da più sorgenti di rumore dislocate nell’area impianto connotate<br />

da caratteristiche di emissioni differenti; da un punto di vista operativo sono state considerate 14<br />

sorgenti puntiformi omnidirezionale distinte così come indicate nel file di report allegato. (…) Come<br />

illustrato in precedenza il comune di S. Agata di Puglia non dispone di una zonizzazione acustica<br />

del territorio, e dunque si dovrà fare riferimento alle previsioni e prescrizioni del D.P.C.M. 1/3/91.<br />

L’area oggetto di studio e è pertanto rientrante nella prima tipologia: il limite diurno Leq dB(A) è<br />

fissato nel valore 70, quello notturno nel valore 60. I valori limite sono stati verificati in ambiente<br />

esterno e messi a confronto con la rumorosità generata da tutte le sorgenti presenti sul territorio<br />

(rumorosità ambientale) ovvero la sommatoria tra la rumorosità di fondo (rumore residuo), misurata<br />

mediante la campagna di rilievo, ed il calcolo previsionale della rumorosità generata dall’opera<br />

(rumorosità impianto) in corrispondenza dei ricettori sensibili identificati. (…) Dai risultati delle<br />

misurazioni fonometriche e dalle elaborazioni numeriche svolte per la valutazione di impatto<br />

acustico, è emerso che con la realizzazione degli interventi non vi è alcun incremento significativo<br />

della rumorosità in corrispondenza dei punti individuati, qualora le condizioni di marcia<br />

Agritre Pag. 3<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

dell’impianto vengano mantenute conformi agli standard di progetto e siano mantenute le garanzie<br />

offerte dalle ditte costruttrici, curando altresì la buona manutenzione dell’impianto. Il tempo di<br />

osservazione, o di misura, è stato assunto sufficientemente lungo da garantire la congruità delle<br />

misure; in ogni caso, la durata delle misure non è mai stata inferiore al tempo di stabilizzazione del<br />

valore di LAeq, che varia a seconda del tipo di rumore in esame”.<br />

Gli accorgimenti utilizzati al fine di ridurre l’impatto acustico all’esterno dello stabilimento sono in<br />

sintesi i seguenti:<br />

• le principali macchine, quali le turbine, gli alternatori, sono provviste di cofanature<br />

insonorizzanti e contenute all’interno di edifici coibentati, le pompe alimento caldaia sono dotate<br />

di cabina fonoassorbente, il sistema di aspirazione dell’aria delle turbine è dotato di silenziatori,<br />

tutti gli scarichi rumorosi delle valvole di sicurezza sono dotati di silenziatori a norma di legge, i<br />

condensatori ad aria saranno progettati in modo da presentare emissioni acustiche tra le più<br />

ridotte oggi conseguibili per tale tipologia di apparecchiature. Inoltre, tutte le macchine e i<br />

dispositivi che verranno installati all'interno dell'impianto devono essere conformi alla normativa<br />

vigente e devono recare la marchiatura CE.<br />

4 UMIDITA’ INTERNA<br />

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare<br />

condensazioni o tracce di umidità. Ove si dovessero verificare condizioni di umidità, si deve<br />

provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il<br />

possesso. Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini,<br />

pensili e coperture di piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.<br />

CANALI DI GRONDA Tutte le coperture devono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso<br />

i cortili o altri spazi privati coperti e non, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e<br />

condurre le acque pluviali ai tubi di scarico, i quali ove tecnicamente possibile, devono recapitare<br />

in fognatura mista. I condotti di scarico delle acque dei tetti debbono essere indipendenti ed in<br />

numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8. Tali condotte non devono avere<br />

alcuna apertura nel loro percorso e vanno abboccate in alto alle docce orizzontali delle diverse<br />

spiovenze dei tetti. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. É vietato immettere nei tubi<br />

di scarico delle grondaie i condotti di acquai, bagni o di qualsiasi altra provenienza; è parimenti<br />

vietato utilizzare tali condotti come canne di esalazione di fumi, gas o vapori. I pluviali esterni ai<br />

fabbricati, nella parte a contatto con i marciapiedi, devono essere realizzati in materiale<br />

indeformabile e resistente agli urti, per un’altezza non inferiore a m 1,50.<br />

ACQUE METEORICHE Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste<br />

di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche. Le acque meteoriche provenienti dai tetti,<br />

dai cortili e dai suoli delle zone fabbricabili, debbono essere idoneamente allontanate a cura dei<br />

proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lacunaggi lungo le pubbliche strade. E'<br />

vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque<br />

piovane. E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori. E'<br />

vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata<br />

opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in<br />

canalizzazione separata. I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura,<br />

debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora<br />

siano fonte di inconveniente igienico. Devono, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di cui al<br />

D.Lgs.vo. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.<br />

Agritre Pag. 4<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

L’impermeabilizzazione è prevista per tutte le solette, per le coperture, per i marciapiedi esterni. Le<br />

coperture degli edifici presentano tutte grondaie e pluviali e l’acque di dilavamento è convogliata e<br />

regimata in modo da non generare pericolosi ristagni o accumuli in superficie. A tal proposito si<br />

rinvia all’elaborato grafico denominato “planimetria rete drenaggio e scarichi principali” dove si<br />

possono vedere le tombinature e la rete di scarico delle acque di dilavamento sull’intera area di<br />

progetto, di cui si riporta un estratto in scala minore di seguito.<br />

All’interno del documento denominato “Documentazione Tecnica ai fini autorizzativi”, si trova il<br />

capitolo dedicato allo smaltimento delle acque reflue, più precisamente al punto 4.7.11.1.1 di cui si<br />

riporta un estratto: “Le acque meteoriche di lavaggio aree di centrale, costituite dalle acque<br />

provenienti da strade, piazzali, aree impiantistiche scoperte (caldaia, linea fumi e camino,<br />

sottostazione) sono inviate alla ‘Vasca di 1a pioggia’, come pure le acque provenienti dalle aree di<br />

stoccaggio biomassa vegetale. La ‘vasca di 1a pioggia’ è dimensionata per ricevere i primi 5 mm di<br />

acqua precipitata sulla intera superficie impermeabile ed 1/3 dei primi 5 mm di acqua precipitata<br />

sulla superficie permeabile interna alla centrale. Il dimensionamento della vasca di 1° pioggia è<br />

dimensionata secondo i criteri sotto evidenziati: superficie impermeabile (strade+piazzali+area<br />

caldaia/linea fumi) < 20.<strong>00</strong>0 m2, superficie permeabile < 8<strong>00</strong>0 m2, volume di acqua da trattare: (0,9<br />

x 20.<strong>00</strong>0 m2 + 0,3 x 8<strong>00</strong>0 m2 ) x 0,<strong>00</strong>5 = <strong>10</strong>2 m3. La vasca di prima pioggia, è poi costituita di due<br />

sezioni: la prima più propriamente di raccolta acque di 1a pioggia viene cautelativamente<br />

sovradimensionata a 1<strong>10</strong> m3, considerando anche la ricezione di acque di lavaggio di cui al punto<br />

successivo, mentre la seconda sezione per la gestione del bypass delle acque di seconda pioggia<br />

viene dimensionata a 40 m3. L’insieme della ‘Vasca di 1a pioggia’ è pertanto di 150 m3, e sarà<br />

realizzato in calcestruzzo armato, completamente interrato e dotato di pompe per lo svuotamento ed<br />

il convogliamento dell’acqua accumulata nella 1a sezione all’impianto di trattamento e separazione<br />

degli oli. Una volta riempita tale ‘Vasca di 1a pioggia’ (1a sezione), lo sfioro di acqua meteorica<br />

sarà restituito al corpo idrico adiacente, previo transito in pozzetto prelievo campioni. L’impianto di<br />

trattamento acque oleose di prima pioggia sarà di tipo statico con funzionamento a gravità costituito<br />

da n°2 sezioni in calcestruzzo armato monoblocco (…): la prima ha la funzione di sedimentatore; la<br />

seconda ha funzione di disoleatore. (…)Gli oli recuperati dal sistema di disoleazione vengono inviati<br />

ad un apposito serbatoio di raccolta olio, da cui vengono prelevati tramite autobotte per essere poi<br />

smaltiti a norma di legge. I fanghi raccolti dal fondo della vasca di disoleazione vengono prelevati<br />

tramite apposita autobotte per essere poi smaltiti a norma di legge. Con questo tipo di impianto di<br />

trattamento delle acqua oleose contaminate la quantità di idrocarburi inquinanti che può fuoriuscire<br />

dal separatore è non superiore alla concentrazione limite imposta dall’attuale Legislazione Italiana<br />

D.Lgs n°152/06.<br />

Si riporta inoltre un estratto dalla <strong>Relazione</strong> denominata “<strong>Relazione</strong> di Calcolo Preliminare<br />

Impianti” all’interno della quale, al capitolo 5.8, si trova il calcolo preliminare della rete di deflusso<br />

delle acque meteoriche. “Per la totalità delle pavimentazioni previste nel progetto, siano esse in<br />

conglomerato bituminoso o in calcestruzzo, si è prevista la realizzazione di un sistema di drenaggio<br />

delle acque meteoriche superficiali con sistema di separazione e trattamento delle acque di prima<br />

pioggia. Verrà poi predisposta una rete di raccolta per le strade interne nelle aree di stoccaggio che<br />

saranno in battuto di terreno opportunamente preparato. L’area di drenaggio sarà quindi divisa in 3<br />

bacini principali, costituiti dalle superfici di scolo dell’area impianto (A1=20.<strong>00</strong>0 mq) dalle superfici<br />

stradali dell’area di stoccaggio lato Ovest (A2=4.<strong>00</strong>0 mq) e dalle superfici stradali dell’area di<br />

stoccaggio lato Est (A3= 4.<strong>00</strong>0 mq) La raccolta delle acque meteoriche avviene per mezzo di<br />

fognoli in calcestruzzo grigliati di adeguata capacità portante (Classe F9<strong>00</strong>) realizzati a raso nella<br />

pavimentazione lungo i punti bassi. sono dimensionati per un massimo grado di riempimento pari al<br />

75%. L’acqua raccolta nei fognoli viene scaricata in collettori di adeguato diametro, costituiti da<br />

Agritre Pag. 5<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

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tubi in PEAD o centrifugati in calcestruzzo armato con giunto a bicchiere per diametri elevati, che<br />

provvedono a trasferirla al sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Il<br />

parametro di progetto utilizzato per il dimensionamento della rete sulla base delle analisi<br />

pluviometriche è pari a 60 mm/h. (…)Per le tubazioni con diametri fino a ø 2<strong>00</strong> mm potrà essere<br />

utilizzato PVC serie pesante, conforme alle tabelle UNI 7447/75, tipo 303 per fognature interrate.<br />

Per le tubazioni con diametri fino oltre ø 2<strong>00</strong> mm fino a ø 4<strong>00</strong> mm potrà essere utilizzato PEAD,<br />

conforme alle tabelle UNI 7613/7615, tipo 303 per condotte di scarico interrate. Per le tubazioni con<br />

diametri oltre ø 4<strong>00</strong> mm le tubazioni saranno prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a<br />

sezione circolare armata, con base piana d’appoggio e bicchiere esterno, conforme alle norme UNI<br />

EN 681 UNI EN 1916”.<br />

Figura 1-planimetria scarichi acque meteoriche evidenziate in colore blu<br />

Agritre Pag. 6<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

5 RINGHIERE E PARAPETTI<br />

I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m. 0,95 e,<br />

comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve<br />

essere inferiore a m. 1,20. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non<br />

inferiore a m. 1,20. Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro<br />

della pedata, di m. 1,<strong>00</strong>; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle<br />

due dimensioni, inferiore a cm. <strong>10</strong>,<strong>00</strong>. I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere<br />

una altezza minima di m. 1,<strong>00</strong>. Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli<br />

elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.<br />

Tutti i davanzali hanno un’altezza compresa tra 0.95 m e 1 m, la larghezza dei davanzali varia da 30<br />

a 40 cm. Le ringhiere delle scale sono previste aventi un’altezza pari a 1 m con interstizi minori di<br />

<strong>10</strong> cm.<br />

6 COPERTURE<br />

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in<br />

modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nella<br />

L. 30 aprile 1976, n. 373.<br />

Il progetto preso in esame prevede coperture sia piane che a due falde. Le diverse coperture degli<br />

edifici presenteranno una struttura portante o in cemento armato o in cemento armato precompresso<br />

o in metallo, ma in tutti i casi si prevede un’adeguata coibenza termica nel rispetto della normativa<br />

vigente. I massetti o i pannelli metallici coibentati verranno quindi adeguatamente dimensionati per<br />

quanto riguarda le caratteristiche di isolamento termico intrinseco dei diversi materiali.<br />

7 CONDUTTURE DI SCARICO<br />

Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente<br />

ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro<br />

adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere<br />

ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di<br />

scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice<br />

e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non<br />

possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a<br />

laboratori di qualsiasi tipo. I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi<br />

nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un<br />

sifone a perfetta chiusura idraulica. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere<br />

singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura Idraulica, possibilmente scoperto, per rendere<br />

facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale<br />

impermeabile,termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.<br />

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SMALTIMENTO REFLUI I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni contenute nell’art.2<br />

del D.Lgs.vo 11/5/’99 n.152 nel testo novellato a seguito del del D.Lgs.vo 18/8/2<strong>00</strong>0 n.258. Nei<br />

nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella<br />

fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale<br />

giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel<br />

rispetto della normativa dell'Ente gestore. Per le acque reflue industriali e per le acque reflue<br />

urbane l’immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.33<br />

del predetto decreto n.152/’99 che fa riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai<br />

gestori dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l’osservanza delle procedure<br />

di cui all’art.46 del decreto medesimo. La relativa istanza deve essere presentata al Comune. Le<br />

acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell’apposito<br />

Regolamento comunale, ove esistente, ovvero quelle dell’Ente gestore. Per le zone non servite da<br />

fognatura dinamica, ove non siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall’art.27<br />

comma 4 del ripetuto decreto n.152/’99, lo smaltimento delle acque reflue domestiche deve<br />

uniformarsi ai criteri enunciati nella Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle<br />

Acque del 4/2/1977 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella G.U. del 21/2/1977. Per<br />

le zone non servite da pubblica fognatura può consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e<br />

industriali alle condizioni tutte contemplate dall’art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999.<br />

Nei quartieri o borgate ove l’Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura<br />

dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.<br />

DEFLUSSO DELLE ACQUE E' vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di<br />

abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi<br />

espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al<br />

convogliamento delle acque pluviali. E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino<br />

in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee. E' pure vietato sbarrare od<br />

altrimenti intercettare corsi di acque superficiali, anche a scopo industriale, senza le autorizzazioni<br />

prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di protezione civile.<br />

L’Amministrazione Comunale può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale<br />

deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari<br />

per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo il Comune provvede<br />

d'ufficio, a spese dell'inadempiente. I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o<br />

sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti,<br />

debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni<br />

circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di<br />

sicurezza. Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire<br />

incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione, al fine di evitare la proliferazione di<br />

insetti. Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della<br />

proprietà dei terreni interessati.<br />

SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Lo smaltimento di acque reflue industriali<br />

deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.vo 152/99 e successive modifiche e<br />

integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela<br />

delle Acque del 4/2/1977, in quanto applicabile e secondo i limiti di accettabilità all’uopo<br />

contemplati dalla normativa vigente. Ove le acque reflue industriali recapitino nella pubblica<br />

fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell’Ente gestore della fognatura<br />

stessa e, per quanto non previsto, i limiti di cui alla tab.3 e 3A , alleg.5 del decreto n.152/1999 e<br />

successive modifiche e integrazioni. Si richiamano, infine, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6<br />

dell’art. 60 del presente regolamento.<br />

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Come si evince dall’immagine riportata di seguito, estratta dall’elaborato grafico facente parte della<br />

documentazione di cui fa parte anche la presente relazione denominato “Planimetria rete drenaggio<br />

e scarichi principali”, laddove siano presenti servizi igienici all’interno degli edifici presi in esame,<br />

sono stati progettati gli scarichi delle acque nere, visualizzati come da legenda con il colore rosa.<br />

Dalla rete principale di scarico si dirameranno le colonne che serviranno ogni singolo servizio nel<br />

rispetto delle normative vigenti in materia sia per quanto riguarda i materiali di utilizzo che il<br />

dimensionamento. Come si può facilmente notare il percorso principale degli scarichi è lineare e<br />

sono presenti tombinature per la manutenzione e le ispezioni. L’impianto è dotato di fossa di tipo<br />

Imhoff per inertizzare le acque nere e poterle scaricare in maniera sicura e nel rispetto delle<br />

normative. Inoltre, all’interno del documento denominato “Documentazione Tecnica ai fini<br />

autorizzativi”, si trova il capitolo dedicato ai sistemi di processo in cui al punto 4.7.11-Sistema<br />

trattamento effluenti liquidi, viene descritto l’impianto di disoleazione, di cui si riporta un breve<br />

stralcio. “Tutti gli scarichi dovranno essere adeguatamente raccolti ed inviati all’impianto di<br />

trattamento acque della centrale. Le acque provenienti da processi industriali vengono raccolte da<br />

una rete realizzata con tubazioni in vetroresina o PEAD e convogliate all’impianto di trattamento<br />

acque della centrale. Il sistema trattamento acque è pertanto costituito da: serbatoio di accumulo e<br />

riserva per antincendio, pompe e rete di distribuzione acqua industriale, apparecchiatura di<br />

disoleazione, vasca di raccolta acqua di prima pioggia, vasca di neutralizzazione e relativi reagenti,<br />

scarichi autorizzati di restituzione ad acque superficiali. I reflui vengono trattati in sequenza, dopo la<br />

disoleazione, con una neutralizzazione, la precipitazione dei sali disciolti ed una successiva<br />

decantazione degli stessi. Da tale trattamento risulterà quindi reflui da restituire, secondo normativa,<br />

ad acque superficiali per circa 1 m3/h. La normativa di riferimento applicata è D.Lgs n.152/2<strong>00</strong>6, art<br />

<strong>10</strong>1, <strong>10</strong>5 e 113 e relativo all. 5 alla parte III, in particolare tabella 1 e tabella 3”. E più<br />

specificatamente al punto 4.7.11.1.4-Acque assimilabili a scarichi domestici: “Gli scarichi<br />

assimilabili a scarichi domestici sono convogliati ad una fossa IMHOFF se acque nere, previo<br />

transito attraverso un degrassatore se si tratta di acqua saponata. Le apparecchiature sono<br />

dimensionate per una presenza contemporanea di 18 abitanti equivalenti. Si prevede inoltre ti<br />

riutilizzare circa un 25% dell’acqua raccolta per fini industriali; lo scarico di acque bianche<br />

nominale, in assenza di evento meteorico sarà dunque circa pari a 1 m3/h, per una portata media<br />

giornaliera di circa 25 m3/gg”.<br />

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Figura 2-rete di scarico acque nere evidenziata in colore rosa<br />

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La rete di scarico funzionante a gravità all’interno degli edifici dotati di servizi igienici, sarà del tipo<br />

con colonna di scarico unica e diramazioni di scarico riempite parzialmente, dimensionate con un<br />

grado di riempimento uguale a 0,5 (50%) (definita Sistema I<br />

conformemente alla la Norma UNI EN 12056-2). La configurazione sarà del tipo “con ventilazione<br />

secondaria” e con sfiato della colonna di scarico in copertura. Il metodo di calcolo del diametro dei<br />

condotti segue la Norma UNI EN 12056. Per maggiori informazioni in riguardo, il calcolo<br />

dell’impianto è contenuto all’interno del capitolo 5.7 della relazione denominata “<strong>Relazione</strong> di<br />

Calcolo preliminare impianti”.<br />

8 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO<br />

Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone<br />

deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete<br />

pubblica. La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non<br />

ritorno. Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque<br />

garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del<br />

Servizio di Igiene Pubblica e previo parere del competente P.M.P.. Valgono, comunque, le<br />

disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I del presente Regolamento relative<br />

all'approvvigionamento idrico. E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione o a chi per<br />

essi privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.<br />

L’alimentazione di acqua alla Centrale viene assicurata tramite il collegamento alla rete del<br />

consorzio di bonifica e prevede uno stoccaggio di acqua industriale di 2<strong>00</strong> mc. All’interno<br />

dell’elaborato grafico denominato “Planimetria piping” è disegnato il percorso dell’allacciamento<br />

all’acquedotto di cui si riporta uno stralcio di seguito. Secondo la legenda anch’essa allegata, la rete<br />

di adduzione di acqua potabile è evidenziata con una linea verde tratteggiata. Si può vedere che lo<br />

stacco proviene dalla strada di accesso principale alla centrale e si dirama fino a servire gli edifici<br />

che ne necessitano l’utilizzo, in maniera lineare e al di fuori delle costruzioni in modo da rendere<br />

agevole la manutenzione. Sia la rete principale di adduzione che gli stacchi secondari all’interno dei<br />

diversi edifici saranno dimensionati nel rispetto della normativa vigente.<br />

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Figura 3-planimetria rete di adduzione evidenziata in verde con linea tratteggiata<br />

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9 BARRIERE ARCHITETTONICHE<br />

Ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1978, n. 384 (G.U. del 22 luglio 1978) e del D.P.R. n.503 del<br />

24.7.1996, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo- sociale<br />

devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli<br />

handicappati con difficoltà di deambulazione. Al fine di ridurre al massimo le barriere<br />

architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e,<br />

secondo quanto stabilito dalla precitata normativa, anche in quelli preesistenti, nel caso di<br />

interventi edilizi soggetti a concessione. In particolare, devono essere attuate le norme relative agli<br />

accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).<br />

Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.<br />

Di seguito si provvede ad elencare i principali argomenti della normativa vigente (D.P.R. n.503 del<br />

24/07/1996 e D.M.LL.PP. n.236 del 14/06/1989) e fornirne un confronto con il progetto preso in<br />

esame.<br />

Art. 4: spazi pedonali - I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a<br />

prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di<br />

consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni<br />

sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o<br />

sensoriale.<br />

La specifica funzione dell’impianto in progetto fa sì che l’intera area sia frequentata solamente da<br />

personale addetto, perciò le strade interne di collegamento, anche se debitamente concepite per il<br />

traffico veicolare, non hanno intrinsecamente la funzione di camminamento pedonale. I percorsi più<br />

interni, laddove sia previsto l’accesso ai lavoratori in maniera continuativa come i dintorni degli<br />

edifici contenenti per esempio gli uffici, i locali spogliatoio e servizi, sala controllo, prevedono<br />

infatti un marciapiede di collegamento tra le aree di parcheggio e gli accessi a tali edifici.<br />

Art. 5: marciapiedi - Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative<br />

di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,<br />

valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e<br />

spazi carrabili. I l dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non<br />

deve comunque superare i 15 cm. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova<br />

urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a<br />

ruote.<br />

I marciapiedi, dove previsti e necessari, presentano ampiezze almeno di 1 metro escluso il cordolo<br />

perimetrale: sono pianeggianto e non devono superare evidenti salti di quota.<br />

Art. 11: circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili - Alle persone detentrici del<br />

contrassegno di cui all'art . 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta<br />

del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso<br />

di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico<br />

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interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di<br />

carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. Le<br />

facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.<br />

La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali<br />

urbane", così come definite dall'art . 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è<br />

autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di<br />

trasporto di pubblica utilità. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che<br />

ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita<br />

anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art .<br />

12. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo<br />

della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai<br />

detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 post i disponibili. I suddetti post<br />

i sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura I I 79/ a art . 120 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.<br />

La circolazione interna al lotto di proprietà su cui sorgerà l’impianto in progetto è di tipo privato e<br />

controllato per cui l’accessibilità e lo sgombero di tali vie di accesso è sempre garantita; inoltre, la<br />

circolazione veicolare non è mai univoca ma è di tipo circolare: non esistono vicoli ciechi, bensì<br />

sempre due vie differenti di deflusso e accesso ad ogni edificio.<br />

Art.13: norme generali per gli edifici - punto 3 - Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi<br />

edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso<br />

per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria<br />

o sensoriale.<br />

Tutti gli accessi agli edifici sono complanari e di tipo diretto, quindi, per gli spazi esterni di<br />

pertinenza degli edifici, è sempre garantita l’accessibilità.<br />

Art. 3 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - In relazione alle finalità delle presenti norme si<br />

considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito. L'accessibilità esprime il più alto livello in<br />

quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato. La visitabilità rappresenta un livello di<br />

accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che<br />

consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita<br />

capacità motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,<br />

potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di<br />

accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita. L'accessibilità deve essere<br />

garantita per quanto riguarda: gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste<br />

almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità<br />

motorie o sensoriali; le parti comuni. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è<br />

consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i<br />

servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.<br />

L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è<br />

posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. Devono inoltre essere<br />

accessibili: almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale<br />

sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di<br />

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alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di<br />

cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; gli ambienti<br />

destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; gli<br />

edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le<br />

norme specifiche di cui al punto 4.5. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve<br />

essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni: negli edifici residenziali non compresi nelle<br />

precedenti categorie il requisito di visibilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un<br />

servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono<br />

accessibili; nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o<br />

permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visibilità si<br />

intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono<br />

accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti,<br />

quali la biglietteria e il guardaroba; nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito<br />

della visibilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di<br />

zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui<br />

all'art. 5, sono accessibili; nelle unità immobiliari sedi di culto, il requisito della visibilità si intende<br />

soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;<br />

nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visibilità si intende<br />

soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto<br />

con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità<br />

anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di<br />

superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visibilità si intende soddisfatto se sono<br />

accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in<br />

rapporto con la funzione ivi svolta; nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non<br />

soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo<br />

requisito dell'adattabilità; negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di<br />

parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. Ogni unità<br />

immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e<br />

componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visibilità, fatte salve le deroghe<br />

consentite dal presente decreto.<br />

Tutti i piani terreni di tutti gli edifici in progetto sono assimilabili alla tipologia ACCESSIBILE.<br />

Solamente, per quanto concerne l’edificio 6 denominato sala macchine, che presenta una parte<br />

disposta su due differenti piani serviti da una scala in cemento armato interna e una scala in struttura<br />

metallo esterna, si contempla la VISITABILITA’ concessa solamente previo montaggio di un<br />

macchinario servo scala o messa in opera di un sistema ascensore.<br />

L’edificio 8 denominato officina, contiene anche un’area destinata a servizi igienici, spogliatoi e<br />

cucina è interamente ACCESSIBILE; infatti si tratta di un edificio monopiano e complanare rispetto<br />

al terreno circostante, le vie di accesso, i parcheggi e quant’altro.<br />

Gli altri edifici in progetto sono tutti di tipo monopiano e non ospitano funzioni che prevedano<br />

accessi costanti da parte del personale addetto; gli edifici destinati allo stoccaggio e al ricovero dei<br />

macchinari necessari prevedono infatti l’accesso di personale addetto alla movimentazione delle<br />

biomasse o alla manutenzione e controllo dei macchinari, entrambe attività in contrasto con le<br />

esigenze lavorative di una persona diversamente abile. In ogni caso comunque l’accessibilità è<br />

sempre garantita dalla complanarità, dall’esistenza di percorsi pedonali e dalla possibilità di accesso<br />

veicolare adiacente ad ogni edificio previsto.<br />

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Art. 4.1 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono<br />

essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da<br />

parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono<br />

essere complanari. Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con<br />

riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.<br />

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare,<br />

ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non<br />

ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e<br />

manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi<br />

i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate<br />

le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti<br />

per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di<br />

opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed<br />

arrotondate.<br />

Le porte collegano sempre due piani calpestabili complanari; l’ampiezza è sempre tale da poter<br />

permettere l’accesso a persone diversamente abili su sedia a ruote; non sono presenti bussole interne<br />

con l’apertura di diverse porte sullo stesso spazio; non sono presenti porte differenti dalle comuni<br />

porte a battente con adeguate maniglie ove occorra anche fornite di maniglione antipanico. Non<br />

sono presenti porte vetrate: tutte le porte sono in lamiera coibentata e preverniciata, decisamente<br />

visibili.<br />

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso<br />

pubblico, non sdrucciolevoli. Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero<br />

superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di<br />

una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni<br />

cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. Nelle parti comuni dell'edificio,<br />

si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante un'adeguata<br />

differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni. I grigliati utilizzati nei calpestii<br />

debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di<br />

sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.<br />

Tutti i pavimenti sono complanari sia nelle parti comuni che di uso pubblico. I pavimenti esterni non<br />

sono sdrucciolevoli ma i materiali verranno scelti scabri appositamente antisdrucciolo. Non sono<br />

previste rampe poiché non sono presenti dislivelli. Gli spazi adibiti ad uffici sono di gran lunga<br />

inferiori rispetto alle aree occupate dall’impianto in progetto; gli uffici presentano una distribuzione<br />

in pianta di immediata comprensione. Se ne presenta di seguito un estratto esemplificativo dalla<br />

planimetria relativa.<br />

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Figura 4-planimetria edificio 6 - sala macchine - piano primo – area destinata ad uffici<br />

evidenziata in rosa<br />

Le porte, le finestre e le porte finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con<br />

ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere<br />

facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una<br />

lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la<br />

visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e<br />

protezione dalle cadute verso l'esterno.<br />

Tutte le finestre rispondono a tali parametri ovviamente ad esclusione dei serramenti specifici<br />

relativi alle zone interessate dalla presenza dei grandi macchinari necessari all’espletamento della<br />

funzione dell’impianto stesso. Questi serramenti dovranno infatti principalmente rispondere ad<br />

esigenze e prescrizioni in materia di antincendio e di sicurezza dell’impianto.<br />

La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito<br />

della persona su sedia a ruote e 'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute.<br />

Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli ivi. Le cassette per la posta<br />

devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a<br />

ruote. Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento<br />

per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie. In<br />

particolare: i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono<br />

essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote,<br />

permettendole di espletare tutti i servizi; nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati,<br />

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cancelletti a spinta ecc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire<br />

il passaggio di una sedia a ruote; eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono<br />

essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;<br />

ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere. Gli apparecchi<br />

elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli<br />

impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni,<br />

devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole<br />

anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili<br />

anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.<br />

Tutti gli arredi previsti all’interno degli ambienti di transito del personale addetto saranno<br />

rispondenti la normativa vigente sopra descritta; laddove presenti serramenti esterni muniti di<br />

temporizzatore per le chiusure vi sarà previsto anche il dispositivo di allarme e di segnalazione<br />

ostacolo presente. Tutti gli apparecchi elettrici, i pulsanti, le maniglie, i dispositivi di apertura e<br />

chiusura, i regolatori di riscaldamento verranno messi in opera nel rispetto della suddetta normativa.<br />

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una<br />

sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in<br />

particolare: lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove<br />

presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; lo spazio necessario<br />

per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola; la<br />

dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e<br />

della vasca. Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione<br />

dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono<br />

verso l'esterno.<br />

Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria dell’edificio 8 denominato officina contenente gli<br />

spogliatoi, le docce, i servizi igienici in cui è possibile considerare le dimensioni e la disposizione<br />

degli ambienti destinati a servizi igienici. Inoltre si riporta uno stralcio del DM LL PP n.236 del<br />

14/06/1996 relativo alle prescrizioni per ciò che concerne i servizi igienici.<br />

Art. 8.1.6 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Servizi igienici.<br />

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità<br />

motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2,<br />

l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al<br />

lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:<br />

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c.<br />

e al bidet, ove previsto, deve essere minimo <strong>10</strong>0 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;<br />

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di<br />

140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;<br />

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di<br />

80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.<br />

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:<br />

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- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza<br />

colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;<br />

- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet<br />

deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm<br />

75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.<br />

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a<br />

cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il<br />

trasferimento;<br />

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.<br />

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II, art. 3 deve inoltre<br />

essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza<br />

degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle<br />

specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in<br />

opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e<br />

installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di<br />

diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di adeguamento<br />

è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al<br />

fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento<br />

alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziali nei<br />

quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è<br />

consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a<br />

ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla<br />

diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il<br />

lavabo.<br />

Figura 5-edifico 8 officina-piano terreno-particolare zona servizi igienici<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Per quanto concerne l’edificio 8 nella figura sopra descritta, è facile vedere come agilmente<br />

sostituendo un’apertura dei servizi igienici di tipo a battente con un’apertura scorrevole, previa la<br />

verifica delle superfici e dimensioni interne del vano, sia possibile ricavare un servizio<br />

appositamente concepito per le persone diversamente abili. I locali che ospitano i lavandini sono<br />

molto ampi ed altrettanto ampi risultano gli accessi e gli spazi di movimento all’interno degli stessi<br />

locali.<br />

Figura 6-edificio 6-sala macchine-particolare servizi igienici<br />

Per quanto concerne l’edificio 6, si può constatare che, accanto ai servizi igienici consueti, è<br />

presente un vano di dimensioni maggiori il quale può all’occorrenza ospitare un servizio igienico a<br />

norma disabili. Anche in questo caso sarebbe bene optare per un serramento a libro sia per il varco<br />

proprio del servizio igienico che per gli altri due varchi prospicienti tale zona in modo da ovviare a<br />

qualunque impedimento relativo alla manovra.<br />

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Figura 7-edifico 8 officina-piano terreno-particolare zona spogliatoio<br />

La zona destinata ad uso spogliatoio raffigurata nell’estratto sopra presenta un ampio spazio a cui è<br />

possibile accedere sia dal corridoio che dai servizi in modo da separare la fruizione di tali spazi; è<br />

infatti possibile recarsi all’interno dello spogliatoio, cambiarsi d’abito, lavarsi e uscire, in maniera<br />

esclusiva.<br />

Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente<br />

disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di<br />

lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della<br />

persona su sedia a ruote.<br />

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Figura 8-edifico 8 officina-piano terreno-particolare zona cucina<br />

La zona cucina è un locale ampio: le due pareti dove sono disposti i principali elementi come il<br />

lavandino e il banco di preparazione sono posti in maniera da lasciare un ampio spazio libero dove<br />

le operazioni di manovra sono consentite in maniera agile. L’accostamento di una persona anche su<br />

sedia a ruote è ampiamente consentita.<br />

La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale<br />

da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre<br />

con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a<br />

ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una<br />

profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare<br />

preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo<br />

contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.<br />

Non sono presenti portefinestre o balconi.<br />

Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di<br />

direzione ben evidenziate. I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario<br />

queste devono essere superate mediante rampe. La larghezza del corridoio e del passaggio deve<br />

essere tale da garantire il facile accesso alle unità ambientali da esso servite e in punti non<br />

eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona<br />

su sedia a ruote. Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala,<br />

rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di<br />

distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia<br />

possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.<br />

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I corridoi sono rettilinei, continui, ampi e non presentano variazioni di livello.<br />

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove<br />

questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di<br />

ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e<br />

pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero dei gradini, caratterizzati da un<br />

corretto rapporto tra alzata e pedata. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio<br />

antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole<br />

a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli<br />

arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di<br />

corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e<br />

non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti<br />

ulteriori requisiti: la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio<br />

contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione<br />

massima del 15% lungo l'asse longitudinale; la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in<br />

caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano; il<br />

corrimano deve essere installato su entrambi i lati; in caso di utenza prevalente di bambini si deve<br />

prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata; è preferibile una illuminazione naturale<br />

laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando<br />

individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo. Le rampe di scale devono essere facilmente<br />

percepibili, anche per i non vedenti.<br />

Le scale presenti all’interno del progetto preso in esame riguardano solamente una parte<br />

dell’edificio 6 denominato sala macchine; l’unico edificio che presenti due diversi livelli. Le scale<br />

sono due: una scala interna in cemento armato e una esterna metallica. Le proporzioni tra alzata e<br />

pedata rispettano la normativa vigente, la lunghezza delle rampe è contenuta con un numero di due<br />

rampe per ogni dislivello interpiano da superare. La pianta di entrambe è di forma rettangolare,<br />

consentono il passaggio agevole di più persone in salita e in discesa, sono dotate di corrimano,<br />

l’illuminazione è laterale e di tipo naturale.<br />

La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su sedia a ruote di<br />

superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si<br />

devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in<br />

generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.<br />

Non sono presenti rampe.<br />

L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una<br />

persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di<br />

dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve<br />

essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e<br />

l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta. I tempi di apertura e chiusura delle<br />

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porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo<br />

stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La<br />

bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata<br />

alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.<br />

Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale<br />

luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di<br />

emergenza. Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità<br />

tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso. Deve essere<br />

garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del<br />

pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo<br />

luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.<br />

Non sono presenti ascensori.<br />

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in<br />

alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta<br />

o impedita capacità motoria. Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori<br />

negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute. Fino all'emanazione<br />

di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di<br />

cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi,<br />

seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone<br />

trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal<br />

fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento,<br />

antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche,<br />

elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con<br />

la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento. Lo spazio antistante la<br />

piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità tale da consentire<br />

un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.<br />

Quando fosse necessario per trasformare il piano primo dell’edificio 6 in visitabile, ci si atterrà alle<br />

suddette disposizioni.<br />

Art. 8.2 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Spazi esterni.<br />

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire<br />

l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare<br />

almeno in piano, ogni <strong>10</strong> m di sviluppo lineare. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso<br />

rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di<br />

marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più<br />

esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un<br />

ciglio, questo deve essere sopraelevato di <strong>10</strong> cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e<br />

colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni<br />

<strong>10</strong> m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza<br />

longitudinale non deve superare di norma il 5%, ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze<br />

superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. Per pendenze del 5% è<br />

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necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di<br />

lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino<br />

alla misura di <strong>10</strong> m per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è<br />

dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra<br />

percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere<br />

inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone<br />

carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o<br />

è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15%<br />

per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2,<strong>10</strong> m dal calpestio, non devono<br />

esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che<br />

possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.<br />

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui<br />

coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.<br />

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:<br />

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;<br />

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.<br />

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura<br />

lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della<br />

prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in<br />

base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della<br />

pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi<br />

previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione<br />

stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm,<br />

stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. I<br />

grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una<br />

sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli<br />

elementi ortogonali al verso di marcia.<br />

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o<br />

frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al<br />

servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai<br />

percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la<br />

manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti<br />

posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.<br />

I percorsi pedonali presentano sempre una larghezza almeno pari a 90 cm di larghezza, privi di<br />

interruzioni, non presentano cambi rilevanti di quota. Saranno realizzati con materiale<br />

antisdrucciolevole, durevole, adeguatamente progettati in modo da non subire alcun cedimento. Gli<br />

spazi destinati a parcheggio sono in via di definizione poiché all’interno dell’area in progetto sono<br />

moltissime le aree in cui risulta possibile creare posti auto. Sarà quindi premura dei progettisti di<br />

individuare in fase esecutiva le localizzazioni più idonee ad ospitare i posti auto destinati ai disabili:<br />

in adiacenza dei principali accessi, debitamente segnalati e rispondenti alle dimensioni prescritte<br />

dalla normativa vigente.<br />

Art. 4.3 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Segnaletica. Nelle unità immobiliari e negli spazi<br />

esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di<br />

Agritre Pag. 25<br />

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Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una<br />

adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad<br />

impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il<br />

simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

27 aprile 1978, n.384. I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo deve essere facilmente<br />

leggibili. Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che<br />

indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è<br />

opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte<br />

in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben<br />

riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di<br />

pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili<br />

sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.<br />

Art. 4.2.3 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Segnaletica. Nelle unità immobiliari e negli spazi<br />

esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di<br />

indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una<br />

adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad<br />

impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il<br />

simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

27 aprile 1978, n.384. I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo deve essere facilmente<br />

leggibili. Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che<br />

indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. Per i non vedenti è<br />

opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte<br />

in Braille. Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben<br />

riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata. In generale, ogni situazione di<br />

pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili<br />

sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.<br />

Tutta l’area sarà munita di apposita segnalazione rispondente oltre che ai criteri della normativa per<br />

l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche a quelli prescritti dalla normativa antincendio.<br />

inoltre l’intera area sarà munita di appositi allarmi, segnali e quant’altro convenga per elevare il<br />

livello di sicurezza generale.<br />

Art. 8.1.11 D.M. LL.PP. n.236 del 14-06-1989 - Rampe. Non viene considerato accessibile il<br />

superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate<br />

poste in successione. La larghezza minima di una rampa deve essere:<br />

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;<br />

- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.<br />

Ogni <strong>10</strong> m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un<br />

ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso<br />

trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di<br />

eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve<br />

avere un cordolo di almeno <strong>10</strong> cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.<br />

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare<br />

effettivo della rampa. In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di<br />

valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.<br />

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Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Non sono previste rampe.<br />

<strong>10</strong> CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’<br />

LAVORATIVA<br />

<strong>10</strong>.1 ALTEZZA<br />

L’altezza minima dei locali fuoriterra destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende artigianali e<br />

commerciali, misurata con i criteri di cui al comma 3 - articolo 6 - D.P.R. 303/56 come modificato<br />

dal D.Lgs. 626/94, è fissata in metri 3,0. Per i locali esistenti siti al primo piano interrato,<br />

direttamente collegati all’attività commerciale del piano terra, l’altezza minima è fissata in m. 2,50<br />

per destinazione commerciale, per i locali di nuova costruzione, invece, a m 2,70. L’altezza minima<br />

dei locali fuori terra destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali è fissata in m. 3,50.<br />

Per i locali destinati o da destinarsi a depositi o ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i<br />

limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.<br />

Non sono previsti locali né seminterrati né interrati; i locali fuori terra adibiti ad uso uffici<br />

presentano tutti un’altezza almeno pari a 2.70 m, mentre i locali destinati allo svolgimento<br />

dell’attività propria dell’impianto industriale misurano tutti più di 3.50 m.<br />

<strong>10</strong>.2 ILLUMINAZIONE<br />

In ogni ambiente di lavoro, fermo restando quanto previsto ai successivi articoli ai fini della<br />

aerazione, dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della<br />

superficie in pianta del pavimento se realizzata su pareti laterali. Le superfici finestrate poste alla<br />

copertura o ad un'altezza maggiore di 2,5 m. misurata dalla quota del pavimento ai fini del calcolo<br />

della superficie illuminante di cui al precedente comma, sono computate con un fattore di<br />

correzione moltiplicativo pari a 1,25. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata<br />

all'ottenimento del miglior comfort visivo, alla eliminazione dei fenomeni di insolazione, alla<br />

facilitazione dei ricambi d'aria. Di adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche<br />

che non lo consentano, devono essere dotate anche le vie di comunicazione fra i vari locali e fra<br />

questi e l'esterno, come i passaggi , i corridoi e le scale. Negli ambienti destinati ad attività<br />

terziaria (uffici) la cui estensione non consenta la regolamentare illuminazione naturale sono<br />

ammesse le integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale. Ove non sia tecnicamente<br />

possibile realizzare quanto indicato al 1° comma possono usufruire di illuminazione solo artificiale:<br />

- i locali o gli ambienti lavorativi che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione<br />

all'attività e/o alle modalità di esercizio della stessa;<br />

- i locali destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo ed i pubblici<br />

esercizi;<br />

- i servizi igienici;<br />

- i locali con presenza solo saltuaria di persone;<br />

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- gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale<br />

secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non<br />

esista obbligo diverso;<br />

- l'ufficio di superficie massima di mq. 20 realizzato all'interno di ambienti lavorativi.<br />

L'illuminazione artificiale deve essere realizzata in modo da consentire la buona visione, il normale<br />

comfort visivo ed il benessere dei lavoratori in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.<br />

L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro<br />

devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove<br />

sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto tra illuminazione generale e localizzata<br />

non deve essere inferiore a 1/5. L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere<br />

caratteristiche di adattabilità, facilità di erogazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in<br />

funzione. Le condizioni illuminotecniche devono essere controllate periodicamente per evitare che<br />

l'invecchiamento delle lampade od il deposito della polveri modifichi i parametri previsti.<br />

L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti<br />

luminose alla natura del lavoro. Nell'uso di lampade a fluorescenza o alogene é opportuno<br />

prevedere sempre la schermatura e per le seconde, ove possibile, un illuminamento indiretto.<br />

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione<br />

separatamente da quello di forza motrice. La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare<br />

abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino<br />

il compito visivo. Negli stabilimenti e negli ambienti in genere, devono essere installati mezzi di<br />

illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 547/55).<br />

<strong>10</strong>.3 MICROCLIMA<br />

In ogni ambiente di lavoro dovrà essere assicurata una aerazione naturale diretta ottenuta<br />

attraverso superficie apribile, con comandi ad altezza d'uomo, non inferiore ad 1/8 della superficie<br />

in pianta dell'ambiente. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al precedente comma, sono computate<br />

con un fattore di correzione moltiplicativo pari a 1,5:<br />

- le superfici finestrate apribili verticali contrapposte a quelle principali (intendendosi per<br />

principali quelle di maggior superficie) disposte razionalmente in modo da garantire il doppio<br />

riscontro d'aria nell'ambiente;<br />

- le superfici finestrate apribili poste alla copertura e quelle verticali realizzate a diversi livelli<br />

(altezza), sfalsate tra di loro di una quota di almeno 1,5 m. (distanza verticale misurata quale<br />

differenza rispettivamente tra i lati superiore e inferiore della finestra più bassa e quella più alta).<br />

Qualora le aperture per l'areazione naturale non sono equivalenti ad 1/8 della superficie di<br />

pavimento, la stessa é riducibile ad 1/16 purché vi sia un idoneo sistema di condizionamento o<br />

ventilazione artificiale.<br />

Tutti gli ambienti devono avere una regolamentare superficie finestrata ed apribile. Ove ciò non sia<br />

tecnicamente possibile possono usufruire di aerazione solo artificiale:<br />

- i locali o gli ambienti che richiedono particolari condizioni di aerazione in relazione all'attività<br />

e/o alle modalità di esercizio della stessa;<br />

- i locali o gli ambienti destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, pubblico spettacolo<br />

ed i pubblici esercizi;<br />

- i servizi igienici;<br />

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- i locali o gli ambienti con presenza breve e solo saltuaria di persone (es.: depositi);<br />

- gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale<br />

secondarie, ecc.) nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non<br />

esista obbligo diverso;<br />

- gli uffici di superficie massima di 20 mq, realizzati all’interno di ambienti lavorativi.<br />

Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma l’aerazione artificiale<br />

deve essere garantita mediante impianto di condizionamento dell'aria avente le caratteristiche e i<br />

requisiti di cui ai successivi articoli. L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere capace di<br />

realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di<br />

ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i requisiti richiesti per il benessere delle persone<br />

durante tutte le stagioni,tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai<br />

lavoratori. Per i locali/spazi di cui alle lettere c) ed e) dovrà essere garantita l'areazione mediante<br />

apposito sistema o impianto come previsto nei singoli articoli per le specifiche destinazioni. Per i<br />

locali/spazi di cui alla lettera d) deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale non<br />

inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione<br />

naturale il suddetto rapporto, è ammesso il ricorso all’aerazione meccanica con portata di almeno<br />

2 ricambi orari sempre che sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il<br />

25% di quella prescritta. Quando poi l’aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la<br />

tecnologia di particolari processi produttivi, possono consentirsi soluzioni alternative che facciano<br />

conseguire condizioni di sicurezza equivalenti.<br />

Per gli ambienti di cui alla lettera f), dove sia prevista la presenza solo saltuaria di persone devono<br />

essere garantiti almeno 2 ricambi/ora con immissione di aria esterna pulita, tramite impianto di<br />

aerazione artificiale; nei casi di presenza continua di operatori l’areazione artificiale dovrà essere<br />

invece garantita mediante impianto di condizionamento dell’aria avente le caratteristiche ed i<br />

requisiti di cui ai successivi articoli. Per i locali o gli ambienti di cui alle lettere a) e b),<br />

indipendentemente dalla presenza dell'impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle<br />

norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere garantito un ricambio d'aria<br />

naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione dell'attività<br />

svolta, con superficie minima pari ad 1/30 della superficie di pavimento. Tale superficie é<br />

derogabile nei casi in cui l'impianto di condizionamento é fornito dei seguenti sistemi di:<br />

- controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;<br />

- affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico<br />

indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti<br />

In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale<br />

(condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare<br />

aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.<br />

Allo scopo di assicurare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche,<br />

igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere<br />

delle persone durante tutte le stagioni, gli impianti di condizionamento devono soddisfare i requisiti<br />

di seguito riportati.<br />

Requisiti minimi da garantire:<br />

il parametro un volume ambiente/ora un ricambio/ora può essere utilizzato per ambienti con volumi<br />

elevati e ridotta permanenza di persone. Nella scelta del parametro da utilizzare deve privilegiarsi<br />

la soluzione più restrittiva. Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato può variare da un minimo<br />

Agritre Pag. 29<br />

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di 6°-<strong>10</strong>° per fabbriche in genere e per officine ad un massimo di 20°-30° per fonderie, fornaci,<br />

forni da pane, lavanderie, sale macchina e caldaie, tintorie e di 30°-60° per i locali di verniciatura.<br />

Temperatura operativa per il periodo invernale (20°-24° o nei limiti stabiliti, delle norme vigenti,<br />

per le singole destinazione d'uso); per la stagione estiva deve essere compresa tra i 23° e 27° C e,<br />

comunque, con una differenza di temperatura, fra aria interna ed esterna, non maggiore di 7° C;<br />

- velocità dell'aria non maggiore di 0,15 m/s misurata dal pavimento ed un'altezza di m. 2;<br />

- umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%;<br />

- purezza dell'aria ottenuta mediante filtrazione;<br />

- il rispetto dei limiti di rumorosità interna degli ambienti abitativi e i limiti di zona di cui alla<br />

normativa vigente.<br />

Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza<br />

di m. 3 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici. La<br />

distanza da camini o da altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste<br />

emissioni sulla purezza dell'aria usata per il rinnovo. E' vietata la realizzazione di prese d'aria da<br />

cavedi. L'emissione dell’aria dall'impianto deve avvenire con ubicazione che eviti ogni situazione di<br />

danno o molestia alle persone. Tale requisito si ritiene soddisfatto quanto l'allontanamento é<br />

previsto oltre il tetto ed a conveniente distanza da aperture finestrate (m. 5). Gli impianti di<br />

condizionamento devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata<br />

manutenzione e pulizia periodica, nonché il mantenimento dei livelli di rumorosità nei limiti<br />

previsti. Negli interventi di manutenzione, particolare attenzione deve essere posta alla sostituzione<br />

periodica dei filtri. Nella realizzazione dell'impianto é vietato l'uso di materiali coibenti di tipo<br />

fibroso all'interno delle canalizzazioni e di qualsiasi parte dell'impianto attraversata dall'aria in<br />

movimento.<br />

Agritre Pag. 30<br />

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Figura 9-edificio 6/7-destinazione d'uso degli ambienti e superfici calpestabili<br />

Agritre Pag. 31<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Figura <strong>10</strong>-edificio 6/7-spazi arredati e commentati<br />

Agritre Pag. 32<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Si riportano di seguito i calcoli relativi ai rapporti aeroilluminanti degli ambienti lavorativi relativi<br />

all’edificio denominato 6/7:<br />

EDIFICIO<br />

contenente il<br />

locale<br />

Destinazione/attività<br />

svolta<br />

Superficie<br />

calpestabile<br />

Superficie<br />

finestrata<br />

Rapporto<br />

prescritto<br />

dalla<br />

normativa<br />

Rapporto di<br />

progetto<br />

6/7 Segreteria 18.30 mq 3.<strong>10</strong> mq 1/8=0.125 mq 0.17 mq>0.125<br />

mq rispettato<br />

6/7 Sala controllo 57.20 mq Assente<br />

(dotazione<br />

obbligatoria di<br />

impianto di<br />

illuminazione<br />

artificiale e<br />

aspiratori)<br />

Anche assente Rispettato per<br />

particolari<br />

disposizioni<br />

relative agli<br />

uffici destinati a<br />

particolari<br />

adempimenti<br />

tecnici<br />

6/7 Ufficio 1 8.30 mq 3 mq 1/8=1.04 mq 3 mq>1.04 mq<br />

rispettato<br />

6/7 Ufficio 2 8.30 mq 3 mq 1/8=1.04 mq 3 mq>1.04 mq<br />

rispettato<br />

6/7 Sala riunioni 16.40 mq 3 mq 1/8=2.05 mq 3 mq>2.05 mq<br />

rispettato<br />

6/7 Ristoro 6.75 mq 3.<strong>10</strong> mq 1/8=0.843 3.<strong>10</strong> mq>0.843<br />

mq rispettato<br />

6/7 Servizio igienico 2.50 mq 1.40 mq 1/8=0.313 mq 1.40 mq>0.313<br />

mq rispettato<br />

6/7 Servizio igienico 3.5 mq 1.40 mq 1/8=0.438 mq 1.40 mq>0.438<br />

mq rispettato<br />

Agritre Pag. 33<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Figura 11-edificio 8-destinazioni d'uso degli ambienti e superfici calpestabili<br />

Agritre Pag. 34<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Figura 12-edificio 8-spazi arredati<br />

Agritre Pag. 35<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

Si riportano di seguito i calcoli relativi ai rapporti aeroilluminanti degli ambienti lavorativi relativi<br />

all’edificio denominato 8:<br />

EDIFICIO<br />

contenente il<br />

locale<br />

Destinazione/attiv<br />

ità svolta<br />

Superficie<br />

calpestabile<br />

Superficie finestrata<br />

Rapporto<br />

prescritto dalla<br />

normativa<br />

Rapporto di progetto<br />

8 Locale docce<br />

uomini<br />

6.80 mq 1 mq 1/8=0.85 mq 1 mq>0.85 mq<br />

rispettato<br />

8 Bagno uomini 1.93 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

Anche assente Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative ai servizi<br />

igienici<br />

8 Antibagno uomini 5.40 mq 1 mq 1/8=0.675 mq 1 mq>0.675 mq<br />

8 Spogliatoio uomini 6.90 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

8 Spogliatoio donne 6.90 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

8 Docce donne 5 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

8 Antibagno donne 4.90 Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

8 Bagno donne 2.32 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

Anche assente<br />

Anche assente<br />

Anche assente<br />

Anche assente<br />

Anche assente<br />

rispettato<br />

Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative agli spogliatoi<br />

Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative agli spogliatoi<br />

Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative ai servizi<br />

igienici<br />

Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative ai servizi<br />

igienici<br />

Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative ai servizi<br />

igienici<br />

8 Bagno a norma<br />

disabili<br />

4.53 mq 1.20 mq 1/8=0.566 mq 1.2 mq>0.566 mq<br />

rispettato<br />

8 Ufficio 8.37 mq 1.2 mq 1/8=1.05 mq 1.20 mq>1.05 mq<br />

rispettato<br />

8 Angolo cottura 7 mq Assente (dotazione<br />

obbligatoria di impianto<br />

di illuminazione<br />

artificiale e aspiratori)<br />

Anche assente Rispettato per<br />

particolari disposizioni<br />

relative ai locali di<br />

servizio<br />

8 Refettorio 31.46 mq 4.8 mq 1/8=3.93 mq 4.8 mq>3.93 mq<br />

rispettato<br />

Inoltre, all’interno della relazione tecnica denominata “relazione di calcolo preliminare impianti”,<br />

sono descritti sia l’impianto di riscaldamento/raffrescamento che l’impianto illuminante degli<br />

ambienti. Se ne riportano alcuni estratti di seguito:<br />

“Per il calcolo dei coefficienti di scambio termico occorre fare riferimento alle norme UNI 7357,<br />

“Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici” e dei Fogli di aggiornamento FA<br />

83-79 e FA 3-89 e della UNI <strong>10</strong>355, “Murature e solai - Valori delle resistenza termica e metodi di<br />

Agritre Pag. 36<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

calcolo”. Per il calcolo termico degli elementi finestrati si deve fare riferimento alla norma UNI<br />

<strong>10</strong>345, “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Trasmittanza termica degli elementi edilizi<br />

finestrati – Metodi di calcolo”, tenendo conto che gli infissi sono in alluminio, vetro doppio<br />

schermatura interna con tende bianche. Fluidi termovettori:<br />

• Acqua temperata +50 °C / +45 °C;<br />

• Acqua refrigerata +7 °C / +12 °C.<br />

La velocità dell’acqua nelle tubazioni deve essere di regola compresa fra 0,5 e 2 m/s tenendo conto<br />

delle raccomandazioni in funzione dei diametri previste all’Appendice N della norma UNI 9182. La<br />

velocità dell’aria nelle canalizzazioni deve essere tale da non indurre rumori e vibrazioni ma occorre<br />

nel nostro caso limitare al massimo gli ingombri e pertanto l’Appaltatore dovrà verificare le<br />

soluzioni ottimali per ogni situazione. I terminali di distribuzione dell’aria come bocchette e griglie<br />

devono essere dimensionati in modo che siano limitati gli effetti fastidiosi del lancio dell’aria sulle<br />

persone e per limitare al massimo la rumorosità. (…) Nelle stanze dove sia prevista presenza di<br />

persone la massima differenza di temperatura tra l’aria della stanza e l’aria entrante tramite i<br />

diffusori, non deve superare i <strong>10</strong>°C, nel caso si tratti di aria fredda e i 12°C, nel caso sia aria calda.<br />

Valori di ricambi minimi di aria esterna: (Locali condizionati in genere: In accordo alla norma UNI<br />

<strong>10</strong>339): locali batterie 12 volumi/ora (V/h), spogliatoi <strong>10</strong> volumi/ora (V/h). Ricambi d’aria in<br />

estrazione: servizi 12 volumi/ora (V/h). Valori di riferimento per dissipazioni termiche dei<br />

componenti interne ai locali: sala controllo: 50 W/m2 (esclusa illuminazione), locale quadri elettrici:<br />

<strong>10</strong>0 W/ m2 (esclusa illuminazione), locale quadri automazione: 60 W/ m2 (esclusa illuminazione).<br />

Carichi termici sensibili dovuti a impianti di illuminazione: area presidiata 20 W/ m2, area non<br />

presidiata 15 W/ m2. Tutte le apparecchiature devono essere dimensionate sulla caratteristica di<br />

efficienza ottimale. Il livello del rumore nei locali non deve superare la curva NC35 in ogni punto e<br />

misurato all’altezza di 1,5 m dal suolo. Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e montati<br />

cercando di contenere al massimo i livelli di rumorosità, nel rispetto della legislazione Italiana<br />

vigente ( legge n°447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; D.P.C.M. 14/11/97,<br />

“Determinazione dei limiti delle sorgenti sonore”; D.P.C.M. 16/03/98, “Tecniche di rilevamento<br />

dell’inquinamento acustico”) e dovranno comunque essere rispettati, con riferimento alla Normativa<br />

UNI 8199, “Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione”, alle Norme ISO sul<br />

rumore e al D.L. 15.08.1991 n° 277. i seguenti valori: • locali condizionati: il livello di rumore, in<br />

tutte le condizioni di funzionamento non deve superare il valore di 35 db (A); • apparecchiature<br />

ubicate all’esterno o nei locali macchine: l’Appaltatore dovrà indicare il livello di rumore e la<br />

distanza cui è riferito il livello medio di pressione acustica garantita (per bande di ottava) misurata a<br />

1 metro da tutte le macchine ed apparecchiature, secondo le norme ISO, dovrà essere non superiore<br />

di 5 db al valore di fondo. La rete di adduzione è stata dimensionata con il metodo delle “unità di<br />

carico” di cui alla norma UNI 9182: per ogni blocco servizi viene determinato il numero di unità di<br />

carico (u.c) in conformità a quanto indicato nel paragrafo F.3 della sopra citata norma, in<br />

particolare: Lavabo: u.c. fredda 1,5 - calda 1,5 – totale 2, Doccia: u.c. fredda 3 – calda 3 – totale 4;<br />

Vaso cassetta: u.c. fredda 5 – totale 5. Le portate dei singoli rami sono poi determinate in funzione<br />

delle unità di carico sulla base del paragrafo F.4 e di conseguenza sono state dimensionate le<br />

tubazioni per non superare le velocità dell’acqua in conformità alla tabella N <strong>10</strong> della suddetta<br />

norma. La portata massima dimensionante per il calcolo la rete di distribuzione sarà determinata dai<br />

dispositivi di sicurezza doccia di emergenza e doccia lavaocchi.<br />

Agritre Pag. 37<br />

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Rev. 0 – Aprile 2011<br />

<strong>10</strong>.4 SERVIZI IGIENICI<br />

I lavoratori devono disporre di una dotazione di servizi, collegati in modo da evitare percorsi<br />

esterni al fabbricato, calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate<br />

agli articoli successivi. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia<br />

alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono<br />

essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previste dalla normativa vigente.<br />

LOCALI WC<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

la dotazione minima effettiva prevista è la seguente:<br />

n. 1 WC fino a 5 addetti;<br />

n. 2 WC da 6 a 15 addetti;<br />

n. 3 WC da 16 a 30 addetti;<br />

n. 1 WC ulteriore ogni 20 addetti o frazione.<br />

I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per più WC.<br />

o Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie minima di mq. 1,<br />

con lato di accesso non inferiore a m. 1, devono garantire i normali movimenti delle persone e<br />

devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti.<br />

o Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle<br />

barriere architettoniche per i casi applicabili.<br />

o L'antibagno dovrà essere munito di lavabi o punti di erogazione d'acqua pari al numero<br />

dei WC serviti.<br />

o devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non<br />

inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei.<br />

o I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 metri devono di regola essere<br />

piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di<br />

piletta sifonata.<br />

o L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40.<br />

o I servizi igienici, locale WC antibagno devono avere aero-illuminazione naturale diretta<br />

non inferiori a 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata<br />

apribile non può essere inferiore a 0,5 mq.<br />

o Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di<br />

ottenere idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di<br />

aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di <strong>10</strong> volumi/ora<br />

se in espulsione continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando<br />

automatico adeguatamente temporizzato. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun<br />

caso e deve essere allontanata oltre il tetto.<br />

All’interno dei due edifici (l’edificio 8 e l’edificio 6) che prevedono la presenza di lavoratori in<br />

maniera continuativa sono presenti servizi igienici. All’interno dell’edificio 8 sono presenti n. 4<br />

servizi igienici, all’interno dell’edificio 6 se ne trovano n. 2. In entrambi i casi sono previsti<br />

allacciamenti con la rete di scarico acque nere (vedere per maggiori dettagli il capitolo contenuto<br />

Agritre Pag. 38<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

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nella presente relazione relativo alla rete di scarico delle acque nere), le pareti presenteranno una<br />

piastrella tura fino almeno a 2 metri di altezza, l’altezza interna dei locali è di 2.70 m. I servizi<br />

igienici ciechi saranno dotati di ventilazione artificiale adeguatamente dimensionata (vedere per<br />

maggiori dettagli i calcoli del rapporto aeroilluminante dei locali contenuti nella presente relazione).<br />

I servizi igienici all’interno dell’edificio 8 laddove è prevista la destinazione ad uso spogliatoio per i<br />

lavoratori, sono disponibili sia servizi igienici che locale doccia che spogliatoi stessi, suddivisi tra<br />

uomini e donne.<br />

Figura 13-edifici 8 e 6/7-in evidenza le aree dedicate ai servizi igienici e i collegamenti verticali<br />

SPOGLIATOI:<br />

o La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente avranno<br />

oltre <strong>10</strong> addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto<br />

per sesso.<br />

o Nelle aziende che occupano fino a 5 addetti potrà essere utilizzato come spogliatoio<br />

l’antibagno, purché lo stesso abbia le caratteristiche previste dal successivo punto f);<br />

Agritre Pag. 39<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


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o Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq. 1 per ogni addetto potenziale<br />

utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a mq. 5.<br />

o I locali spogliatoi devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti,<br />

inclusi i servizi igienici.<br />

o Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio<br />

scomparto nei casi previsti da normative specifiche.<br />

o Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso,<br />

dovrà essere pari ad 1 mq. per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere<br />

inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC.<br />

o<br />

Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti caratteristiche:<br />

- aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta, con una<br />

superficie minima pari a 0,5 mq; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata<br />

l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso dovrà essere<br />

realizzato quanto previsto per i servizi igienici;<br />

- altezza minima non inferiore a m. 2,40;<br />

- pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.<br />

Il numero di lavoratori ipotizzato è n.18, quindi la dotazione minima è di n.1, ma si è voluto essere<br />

dotati di n.2 locali adibiti a spogliatoio: uno destinato all’uso da parte dei lavoratori di sesso<br />

maschile e uno da parte delle lavoratrici di sesso femminile. Anche gli spazi adibiti a servizi igienici<br />

e locali docce rispettano tale suddivisione. In particolare i locali adibiti ad uso docce sono<br />

direttamente accessibili dai locali spogliatoio. Tutto ciò in modo da evitare la promiscuità e nel<br />

rispetto delle normative vigenti in materia. Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria<br />

dell’edificio 8 contenente gli spogliatoi:<br />

Agritre Pag. 40<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


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Figura 14-edificio 8-locali adibiti a spogliatoio suddivisi tra uomini e donne<br />

DOCCE<br />

Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione ad ogni <strong>10</strong> potenziali utilizzatori, sufficienti e<br />

appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quanto il tipo di attività o la<br />

salubrità lo esigono.<br />

Le docce devono essere dotate di una zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli<br />

spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotate di<br />

acqua corrente calda e fredda.<br />

I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m., devono essere rivestiti con materiali<br />

impermeabili, lisci, lavabili e resistenti.<br />

I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali<br />

spogliatoio.<br />

Le docce presenti all’interno dell’edificio 8 sono n.5 per l’utilizzo di n.18 lavoratori previsti. Esse<br />

sono in comunicazione diretta con gli spogliatoi, sono dotate di antibagno, sono dotate di acqua<br />

corrente calda e fredda. I pavimenti sono previsti in piastrelle di gres porcellanato, fino a un’altezza<br />

di 2 m. il locale docce presenta un’apertura verso l’esterno delle dimensioni previste dal calcolo del<br />

rapporto aeroilluminante e ovviamente l’illuminazione artificiale e l’impianto di riscaldamento.<br />

Agritre Pag. 41<br />

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Figura 15-edificio 8-zone docce suddivise tra uomini e donne<br />

11 DIFESA DAGLI INQUINANTI<br />

Fermo restando quanto prescritto al terzo comma dell'art. 97 del presente Regolamento e quanto<br />

prescritto dagli artt. 64 e 79 del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, gli<br />

inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) devono essere efficacemente captati nelle<br />

immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione degli<br />

addetti e la diffusione nell'ambiente circostante. Le lavorazioni rumorose soggiacciono alle<br />

disposizioni contenute nel D.L. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle<br />

previste nel presente Regolamento. In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati<br />

accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.<br />

INDUSTRIE INSALUBRI Per la classificazione e la tenuta del registro delle industrie insalubri<br />

devono essere osservate le disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del T.U. approvato dal R.D.<br />

27 luglio 1934, n. 1265, nonché nel Regolamento generale sanitario approvato con R.D. 3 febbraio<br />

1901, n. 45. Per la classificazione delle industrie insalubri si seguono le disposizioni contenute nel<br />

decreto ministeriale di cui al citato art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie. Non è consentito, in ogni<br />

caso l’insediamento produttivo delle aziende insalubri di 1° classe, nell’ambito delle zone<br />

residenziali, se il Comune è dotato di zone industriali ed artigianali.<br />

ARIA<br />

Agritre Pag. 42<br />

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Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

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IMPIANTI TERMICI E INDUSTRIALI Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli<br />

impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle<br />

caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite<br />

ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi,<br />

campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di<br />

campionamento, analisi e valutazione, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 175. Le<br />

canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili,<br />

inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla<br />

loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta staticità. Per evitare che le esalazioni e<br />

il fumo diano molestia o creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l’emissione del fumo<br />

deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di<br />

almeno 2 metri rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura<br />

distante meno di 20 metri. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 metri da<br />

aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore<br />

dell’apertura più alta.<br />

All’interno della <strong>Relazione</strong> denominata “Studio di Impatto Ambientale-Quadro di Riferimento<br />

Ambientale” sono state analizzate tutte le possibili emissioni derivate dalla messa in funzione<br />

dell’impianto in progetto. Se ne riportano di seguito alcuni estratti:<br />

Impatto Acustico: “Dai risultati delle misurazioni fonometriche e dalle elaborazioni numeriche<br />

svolte per la valutazione di impatto acustico, è emerso che con la realizzazione degli interventi non<br />

vi è alcun incremento significativo della rumorosità in corrispondenza dei punti individuati, qualora<br />

le condizioni di marcia dell’impianto vengano mantenute conformi agli standard di progetto e siano<br />

mantenute le garanzie offerte dalle ditte costruttrici, curando altresì la buona manutenzione<br />

dell’impianto. L’impatto può ritenersi basso o non significativo poiché le abitazioni si trovano a<br />

distanze sufficienti da rientrare nei parametri di legge come si evince dalla carta delle isofone e dallo<br />

studio acustico”.<br />

Impatto Elettromagnetico: “(…)nessuna delle emissioni elettromagnetiche delle installazioni<br />

previste nell’impianto, supereranno i limiti di legge ed il loro impatto, per quanto riguarda le<br />

emissioni elettromagnetiche, è da considerarsi del tutto trascurabile”.<br />

Aumento del rischio di incidente stradale: “Si è proceduto infatti nella definizione di una viabilità<br />

tale da minimizzare il più possibile i punti di intersezione delle traiettorie dei veicoli, limitando<br />

quindi i punti di possibile collisione tra essi. In oltre la limitata velocità di transito dei veicoli su<br />

gomma, unita al limitato incremento del numero di veicoli, determineranno un impatto trascurabile<br />

sulla salute pubblica”.<br />

Rischio Elettrico: “Tutte le apparecchiature elettriche e i macchinari che verranno utilizzate<br />

nell’impianto in progetto, compreso il punto di consegna dell’energia, saranno progettati e installati<br />

secondo criteri e norme standard di sicurezza prevista dalle leggi vigenti e dalle norme UNI di<br />

riferimento, con realizzazione di reti di messa a terra e interramento di cavi; l‟accesso alla cabina di<br />

consegna della corrente elettrica sarà impedito da idonei sistemi di sicurezza. Non sussiste il rischio<br />

di tale impatto”.<br />

Sicurezza del volo a bassa quota: “Nelle immediate vicinanze dell’area in cui è prevista<br />

l‟istallazione dell’impianto non esistono aeroporti: il più vicino aeroporto civile (ad una distanza di<br />

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circa 35 km) è quello di Foggia - Gino Lisa , quello militare è l‟aeroporto di Amendola, a circa 45<br />

km a nord est dell’area oggetto di studio. Tuttavia per scongiurare qualsiasi rischio, verrà fatta<br />

istanza alle autorità competenti (Forze Armate, ENAV, ENAC, ecc.) per concordare le più efficaci<br />

misure di segnalazione, ricordando che la parte più alta dell’impianto è il camino che raggiunge<br />

un‟altezza di 55 m. Per quanto riguarda, infine, le eventuali interferenze elettromagnetiche con i<br />

sistemi di controllo del traffico aereo, saranno consultate, in fase di progetto esecutivo, le autorità<br />

civili e militari per rimediare a eventuali interferenze. Non sussiste il rischio di tale impatto”.<br />

Effetti sull’aria: “Da questo studio si evince come nonostante la realizzazione dell’impianto e quindi<br />

l‟aumento del traffico veicolare con la corrispondente emissione di CO2, le emissioni evitate,<br />

ovvero quelle emissioni che si produrrebbero qual‟ora la stessa quantità di energia fosse prodotta da<br />

impianto a combustibili fossili, risultano essere di gran lunga maggiori rispetto a quelle prodotte<br />

dall’esercizio dall’impianto di produzione energetica alimentato da biomasse. Se poi a questo<br />

aggiungiamo la tendenziale diminuzione degli inquinanti dovuto al settore trasporti provocato dal<br />

rinnovo del parco auto e dalla sempre maggiore efficienza energetica e ambientale dei mezzi di<br />

trasporto, emerge come non ci siano rilevanti impatti sulla qualità dell’aria rispetto alla realizzazione<br />

dell’opera. Pertanto l’impatto risulta essere medio- basso”. (…) “Le emissioni in atmosfera<br />

dell’impianto in esame non comportano superamenti dei limiti di legge e non appaiono in grado di<br />

causare criticità per la protezione della salute umana così come indicato nella AG3-AMB-REL-14-<br />

<strong>Relazione</strong> sulle emissioni”. (…) “Le emissioni di polvere dovute al movimento ed alle operazioni di<br />

scavo dei macchinari d‟opera, per il trasporto di materiali, lo scavo di canalette per i cablaggi, lo<br />

scavo delle buche per le fondazioni, possono avere ripercussioni sulla fauna terrestre (provocandone<br />

un allontanamento ed una possibile alterazione sui processi di riproduzione e crescita) e sulla<br />

vegetazione, per accumulo di polvere sopra le foglie che ostacola in parte il processo fotosintetico.<br />

Ma le comunità ornitologiche della zona direttamente interessata dalle opere insieme alle comunità<br />

vegetali esistenti, presentano una bassa vulnerabilità a questo tipo di azioni. Ciò detto, e tenendo<br />

conto degli effetti osservati durante la costruzione di impianti similari di in ambienti analoghi questo<br />

tipo di impatto si può considerare completamente compatibile. Nella trattazione degli impatti delle<br />

polveri sull’atmosfera durante la fase di esercizio, l‟analisi è già state effettuata nel paragrafo<br />

precedente. A scala locale le principali alterazioni della qualità dell'aria, dovute alla contaminazione<br />

chimica, saranno legate all’uso delle vie d‟accesso e delle strade di servizio per i veicoli del<br />

personale del e l‟approvvigionamento e allontanamento ceneri, che darà luogo ad un leggero<br />

aumento del livello di emissioni di C02 provenienti dai tubi di scarico dei veicoli. In considerazione<br />

del carattere delle emissioni, si può affermare che l'impatto previsto dalle attività poco<br />

significativo”.<br />

Effetti sul clima: “L‟impatto sul clima è dovuto essenzialmente all’immissione in atmosfera di fumi<br />

che avverrà a circa<br />

155°C. Questo impatto è ritenuto trascurabile data la portata dei fumi”.<br />

Impatto sull’<strong>Ambiente</strong> Fisico: “La realizzazione dell’impianto cogenerativo in progetto avrà effetti<br />

limitati sull’ambiente fisico, tuttavia qualsiasi tipo di impianto comporta inevitabilmente delle<br />

interazione con le componenti suolo e sottosuolo che rappresentano la sede naturale prevista per<br />

l‟istallazione. Potenzialmente gli impatti potrebbero riguardare la geologia (intesa come suolo e<br />

sottosuolo) e l‟idrogeologia di un‟area, ma la realizzazione dell’impianto non ha alcun impatto<br />

negativo su nessuna di queste componenti, purché vengano seguite delle misure atte a mitigare gli<br />

eventuali impatti. Lo studio del suolo e del sottosuolo non ha richiesto particolari approfondimenti.<br />

Agritre Pag. 44<br />

<strong>Relazione</strong> <strong>Igienico</strong>-<strong>Sanitaria</strong>


Doc. No. <strong>SAG</strong>-<strong>00</strong>-C-<strong>017</strong>-0<br />

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Ciò è dovuto alla particolare tipologia di opera da realizzare che, trattandosi di impianto industriale<br />

di combustione di biomassa legnosa, non richiede particolari caratteristiche dei suoli, né dal punto di<br />

vista strutturale né da quello di impegno del territorio”.<br />

Geologia e Geomorfologia: “L‟intervento da effettuare nell’area di indagine, e oggetto di<br />

autorizzazione, è compatibilmente confacente all’assetto morfostrutturale dell’area, alle<br />

caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi riconosciuti, alle condizioni geologiche. Per questo<br />

motivo le opere avranno un impatto non significativo sui processi geologici”.<br />

Substrato: “Poiché è prevista la realizzazione di plinti poco estesi in profondità, le movimentazioni<br />

di terra, necessarie alla costruzione delle strutture che compongono l‟impianto, rappresentano un<br />

volume relativamente modesto; non si avranno perciò grosse alterazione delle caratteristiche dei<br />

suoli. Altresì l‟impatto delle vie d‟accesso agli impianti sulle caratteristiche del suolo non sarà<br />

significativo, in quanto saranno utilizzate strade esistenti ed in buone condizioni per cui gli<br />

interventi di ripristino del fondo stradale ed adeguamento delle carreggiate sono necessari solo su<br />

brevissimi tratti”.<br />

Ceneri: “Le ceneri umide verranno captate e scaricate all'esterno all'interno di un container<br />

scarrabile. Si cercherà di ottenere dai sottoprodotti dell’impianto un composto solido-umido, che<br />

previo trattamento da parte di azienda specializzata, possa essere utilizzato sui terreni come<br />

ammendante di natura non chimica o in alternativa destinato a discarica autorizzata”.<br />

<strong>Ambiente</strong> Idrico-falda sotterranea: “Tutti gli scarichi dovranno essere adeguatamente raccolti ed<br />

inviati all‟impianto di trattamento acque della centrale. Le acque provenienti da processi industriali<br />

vengono raccolte da una rete realizzata con tubazioni in vetroresina o PEAD e convogliate<br />

all’impianto di trattamento acque della centrale. Si provvede in un sistema di trattamento e recupero<br />

che ne ripristini le condizioni tali da poter essere reimpiegate nella centrale, solo una piccola parte<br />

sarà restituita, dopo opportuno trattamento , al corpo idrico superficiale. I reflui vengono trattati in<br />

sequenza, dopo la disoleazione, con una neutralizzazione, la precipitazione dei sali disciolti ed una<br />

successiva decantazione degli stessi. Da tale trattamento risulterà quindi reflui da restituire, secondo<br />

normativa, ad acque superficiali per circa 1m3/h. La normativa di riferimento applicata è D.Lgs<br />

n.152/2<strong>00</strong>6, art <strong>10</strong>1, <strong>10</strong>5 e 113 e relativo all. 5 alla parte III, in particolare tabella 1 e tabella 3.<br />

L‟acqua trattata sarà restituita al corpo idrico adiacente, previo transito in pozzetto prelievo<br />

campioni. Gli ulteriori fluidi presenti nell’impianto (Metano, Olio lubrificante, Urea, NaOH in<br />

soluzione, HCl in soluzione, H2SO4 in soluzione, Calce idrata) e gli additivi per ciclo termico e<br />

trattamento acque (personalizzati sulle caratteristiche dell’acqua e delle indicazioni specialistiche<br />

dei fornitori della caldaia, della turbina, del condensatore) saranno contenuti in serbatoi realizzati<br />

secondo normativa con adeguati sistemi di contenimento per evitare spandimenti in caso di perdite<br />

accidentali. In oltre verranno comunque realizzate tutte le opere necessarie per garantire comunque<br />

il deflusso naturale e regolare delle acque superficiali. L’impatto sull’ambiente idrico superficiale<br />

risulta pertanto basso”.<br />

Occupazione del territorio: “Data la tipologia di impianto e le scelte progettuali che hanno favorito<br />

un impianto compatto nei suoi elementi funzionali costituenti, l‟impegno di suolo non risulta<br />

rilevante, trattandosi di circa 4,5 ettari, di cui buona parte utilizzata per il ricevimento, lo stoccaggio<br />

provvisorio e la preparazione della biomassa prima della combustione nell’impianto vero e proprio.<br />

L‟area secondo il piano urbanistico vigente è destinata a suolo agricolo, sono infatti presenti colture<br />

a seminativo di non elevato pregio, Le reti di collegamento con la stazione di trasformazione e con<br />

Agritre Pag. 45<br />

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l‟elettrodotto saranno totalmente interrate e si svilupperanno per lo più lungo le strade di<br />

collegamento. L’impatto pertanto non è significativo”.<br />

Impatto su vegetazione: “Questo comparto ambientale è interessato dall’impianto relativamente alla<br />

ricaduta dei fumi nell’area interessata e al modesto aumento di traffico automobilistico pesante e<br />

leggero. Le emissioni degli inquinanti presenti nei fumi, principalmente rispetto agli ossidi di azoto,<br />

risultano, in seguito alle simulazioni effettuate, in concentrazioni a livello del suolo al di sotto dei<br />

livelli critici annuali per la protezione della vegetazione indicati nel D.Lgs 155/<strong>10</strong> tali quindi da non<br />

comportare rischio alcuno per la resa delle colture agricole”.<br />

Agritre Pag. 46<br />

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