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Articolato CCNL delle Attività Ferroviarie - Filt Cgil

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11. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di<br />

lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tenendo<br />

conto <strong>delle</strong> caratteristiche della prestazione.<br />

12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non<br />

modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal<br />

presente contratto.<br />

13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame<br />

congiunto a livello aziendale.<br />

Art. 25<br />

Altre tipologie di lavoro flessibile<br />

1. Le parti convengono sull’opportunità di procedere ad una ricognizione congiunta per<br />

verificare la necessità di integrare il presente <strong>CCNL</strong> con disposizioni inerenti altre tipologie di<br />

lavoro flessibile.<br />

2. Le integrazioni in esito alla verifica di cui al precedente punto 1 saranno definite dalle parti<br />

entro i successivi 6 mesi.<br />

3. Nelle more del percorso negoziale descritto sono fatte salve le norme relative a tali tipologie<br />

già previste nei singoli <strong>CCNL</strong>.<br />

Art. 26<br />

Percentuali di utilizzo<br />

1. Fatte salve le tipologie contrattuali di cui agli articoli 21 e 22 (inserimento e apprendistato) del<br />

presente <strong>CCNL</strong>, le altre forme contrattuali a tempo determinato, nonchè le assunzioni con<br />

contratto di lavoro a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale di tipo orizzontale, sono<br />

attivabili:<br />

- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo<br />

indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità<br />

assumibili;<br />

- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei<br />

lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in<br />

misura numerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;<br />

- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a<br />

tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica<br />

non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.<br />

2. Se dall’applicazione <strong>delle</strong> percentuali di cui al comma precedente risultassero frazioni di unità, il<br />

numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.<br />

3. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i contratti a tempo<br />

determinato individuati dall’art. 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.<br />

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