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Articolato CCNL delle Attività Ferroviarie - Filt Cgil

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Ai lavoratori che garantiscono quanto previsto al precedente 2° comma del presente punto 3<br />

e che non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo,<br />

verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di<br />

presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che<br />

saranno definite tra le parti a livello aziendale.<br />

2. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e<br />

temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee e ai referendum<br />

indetti in azienda ai sensi dell’art. 12 del <strong>CCNL</strong> della Mobilità del 30.9.2010.<br />

ART. 18 bis - PERIODO DI PROVA<br />

1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve<br />

risultare dalla lettera di assunzione.<br />

2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 21 del <strong>CCNL</strong> della Mobilità del 30.9.2010, la durata del<br />

periodo di prova è:<br />

‐ di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A;<br />

‐ di tre mesi, per i livelli professionali B ‐ C;<br />

‐ di due mesi per i livelli professionali D ‐ E ‐ F.<br />

3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata<br />

assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il<br />

periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.<br />

Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al<br />

termine del periodo di infortunio.<br />

4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna <strong>delle</strong> parti può recedere in<br />

qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.<br />

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello<br />

stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.<br />

5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna <strong>delle</strong> parti<br />

abbia dato disdetta per iscritto.<br />

In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e<br />

previdenziali.<br />

ART. 19 bis - CONTRATTO A TERMINE<br />

1. In applicazione del punto 7 dell’art. 19 (Contratto a termine) del <strong>CCNL</strong> della Mobilità del<br />

30.9.2010, a livello aziendale la direzione informerà annualmente le Organizzazioni Sindacali<br />

stipulanti il presente <strong>CCNL</strong> sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sulle figure<br />

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