DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it
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Rassegna di giurisprudenza sui sistemi di rilevazione<br />
elettronica della veloc<strong>it</strong>à<br />
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO, NO ALLA<br />
PERCENTUALE<br />
Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007<br />
Circolazione stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI<br />
L’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le<br />
d<strong>it</strong>te appaltatrici NON possono percepire percentuali sulle multe. Lunedì, Oct 22 2007.<br />
A segu<strong>it</strong>o di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibil<strong>it</strong>à di ricorrere alla<br />
procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS<br />
mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa<br />
che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attiv<strong>it</strong>à<br />
previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e cost<strong>it</strong>uisce servizio di<br />
polizia stradale. Come tale – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la<br />
null<strong>it</strong>à giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione<br />
del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli<br />
Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni,<br />
nulla dice sulla natura del t<strong>it</strong>olo o del possesso.<br />
E’ pertanto leg<strong>it</strong>timo procedere al noleggio di apparecchiature, deb<strong>it</strong>amente omologate,<br />
prevedendo a carico della d<strong>it</strong>ta appaltatrice anche attiv<strong>it</strong>à puramente manuali quali ad<br />
esempio le operazioni di manutenzione, purché le stesse apparecchiature siano nella<br />
disponibil<strong>it</strong>à dell’Organo di polizia stradale.<br />
Resta ferma la responsabil<strong>it</strong>à di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla<br />
formazione dell’atto pubblico, quali la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del<br />
verbale, nel rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza.<br />
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di<br />
polizia stradale le attiv<strong>it</strong>à puramente manuali quali rimozione e sost<strong>it</strong>uzione dei rullini,<br />
sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli<br />
atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3,<br />
CdS.<br />
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati, devono<br />
essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte proprie dal Ministero<br />
dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.<br />
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si<br />
suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al costo che dovrà essere<br />
sostenuto per ogni singola operazione effettuata.<br />
Si deve tener conto infatti che le attiv<strong>it</strong>à che conseguono all’accertamento di una<br />
violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali,<br />
essendo agevole la quantificazione anal<strong>it</strong>ica dei costi, è possibile individuare<br />
preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.<br />
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione<br />
amministrativa accertata, a prescindere dall’ent<strong>it</strong>à, contribuirebbe inev<strong>it</strong>abilmente ad<br />
alimentare dubbi sulle final<strong>it</strong>à delle attiv<strong>it</strong>à di cui si parla.<br />
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à, a<br />
fronte di una identica attiv<strong>it</strong>à potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse<br />
tra loro perché commisurate all’ent<strong>it</strong>à del superamento del lim<strong>it</strong>e, la conseguenzial<strong>it</strong>à della<br />
scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un<br />
profilo di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa in quanto diventa difficile giustificare il pagamento
di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche<br />
una lim<strong>it</strong>azione della capac<strong>it</strong>à di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare<br />
le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del<br />
Codice della Strada”.<br />
L’ACCOSTAMENTO, DELLA VELOCITA’ AL VEICOLO, SPETTA<br />
ALL’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE<br />
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONE II, 11 OTTOBRE 2006, N. 21776<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
II Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza del 7 febbraio 2003, in accoglimento<br />
dell’opposizione proposta da T. M. avverso il verbale n. 001112S del 3 aprile 2002, con il<br />
quale la polizia provinciale di Roma aveva accertato, a mezzo apparecchio telelaser<br />
utralyte, la violazione dell’art. 142, 9° co., c.d.s., per avere egli percorso la SP 28/B alla<br />
guida della sua autovettura tg. XXX ad una veloc<strong>it</strong>à superiore di 45,95 km/h al lim<strong>it</strong>e<br />
consent<strong>it</strong>o di km/h 50, annullò l’impugnato verbale e compensò tra le parti le spese del<br />
giudizio.<br />
Osservò il giudice che non era stata raggiunta la certezza della responsabil<strong>it</strong>à ed<br />
imputabil<strong>it</strong>à della violazione all’opponente, giacché il telelaser e lo scontrino da esso<br />
emesso non sono conformi al dettato dell’art. 345, reg. c.d.s., e non possono assurgere a<br />
prova chiara ed accertabile della violazione, in quanto non riportano la targa del veicolo e<br />
non offrono altre indicazioni utili, valide, essenziali e fondamentali, quali il luogo esatto di<br />
puntamento del misuratore di veloc<strong>it</strong>à, nella specie rilevante per determinare il<br />
superamento da parte del veicolo del cartello indicante il lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à.<br />
L’Amministrazione Provinciale di Roma è ricorsa con un motivo per la cassazione della<br />
sentenza e l’intimato T. non ha resist<strong>it</strong>o in giudizio.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.<br />
142, 6° e 9° co., 200 e 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 384, d.p.r. 16 dicembre<br />
1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che sia stata esclusa<br />
l’efficacia di prova legale della veloc<strong>it</strong>à del veicolo rilevata mediante il telelaser, nonostante<br />
la sua omologazione, la sua precisione anche a distanza di centinaia di metri e<br />
l’impossibil<strong>it</strong>à che eventuali anomalie di funzionamento non venissero segnalate con un<br />
messaggio di errore, e sia stata negata la fede privilegiata che assiste il verbale nella parte<br />
in cui attesta attiv<strong>it</strong>à svolta dall’operatore per identificare il veicolo puntato con lo<br />
strumento.<br />
Il motivo è fondato.<br />
Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 24<br />
aprile 2006, n. 9532; cass. civ., sez. II, sent. 13 aprile 2006, n. 8749; cass. civ., sez. sent.<br />
29 marzo 2006, n. 7282; cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 2005, n. 16143), la questione<br />
relativa agli accertamenti della violazione dell’art. 142, c.d.s., effettuati in epoca anteriore,<br />
come nella specie, all’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante<br />
l’apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente affermato la valid<strong>it</strong>à dei detti<br />
accertamenti.<br />
L’art. 142, 6° co., c.d.s., dispone, infatti, che per la determinazione dell’osservanza dei<br />
lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature<br />
deb<strong>it</strong>amente omologate e la norma regolamentare contenuta nell’art. 345, 1° co., d.p.r. n.<br />
495/92, alla quale esso rinvia, si lim<strong>it</strong>a a stabilire che le apparecchiature destinate a<br />
controllare l’osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à devono essere costru<strong>it</strong>e in modo da<br />
raggiungere detto scopo fissando la veloc<strong>it</strong>à del veicolo in un dato momento in modo<br />
chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
Il requis<strong>it</strong>o che l’apparecchiatura determini la veloc<strong>it</strong>à in modo chiaro ed accertabile non<br />
implica anche che la determinazione non possa essere ricollegata visivamente ad uno<br />
specifico veicolo dall’agente di polizia addetto all’apparecchiatura, come si evince, del<br />
resto, dalla circostanza che l’art. 345, c<strong>it</strong>., da un lato, prescrive nel 4° co. che per<br />
l’accertamento dell’osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à le apparecchiature devono essere<br />
gest<strong>it</strong>e direttamente dagli organi della polizia stradale ed essere nella loro disponibil<strong>it</strong>à e,<br />
dall’altro, non fa nessun esplic<strong>it</strong>o riferimento ad una documentazione fotografica del<br />
veicolo.<br />
Cost<strong>it</strong>uisce, inoltre, un orientamento consolidato del giudice di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, che nel giudizio<br />
di opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il<br />
verbale di accertamento dell’infrazione, in forza dell’efficacia privilegiata attribu<strong>it</strong>o all’atto<br />
pubblico dell’art. 2700, c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati<br />
dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ove descr<strong>it</strong>ti senza margini di<br />
apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale.<br />
Pertanto, l’accertamento della violazione deve r<strong>it</strong>enersi provato sulla base della<br />
verbalizzazione dei congiunti rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142, c<strong>it</strong>., e delle<br />
dirette osservazioni degli agenti operanti e, facendo il verbale prova fino a querela di falso<br />
dell’effettuazione dei rilievi e fino a prova contraria delle risultanze di essi, in mancanza di<br />
detta querela e di deduzione e prova del malfunzionamento dello strumento utilizzato non<br />
possono essere disattese le risultanze del verbale che ha accertato l’infrazione.<br />
La sentenza impugnata, che non ha correttamente applicato questi condivisi principi, deve<br />
essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la<br />
causa va decisa nel mer<strong>it</strong>o, ai sensi dell’art. 384, c.p.c., con il rigetto dell’opposizione<br />
proposta avverso il verbale che ha accertato l’infrazione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.<br />
Decidendo nel mer<strong>it</strong>o, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dell’intero<br />
giudizio.<br />
Roma, 11 luglio 2006.<br />
Depos<strong>it</strong>ato in Cancelleria l’11 ottobre 2006<br />
AUTOVELOX: NO ALLA TARATURA<br />
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE , SEZ. II, 27 LUGLIO 2007 , N. 16757<br />
sentenza<br />
sul ricorso proposto da:<br />
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,<br />
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso<br />
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope<br />
legis;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
G.C.;<br />
- intimata -<br />
avverso la sentenza n. 297/05 del Giudice di Pace di LAGONEGRO del<br />
7.10.05, depos<strong>it</strong>ata 18/10/05;<br />
ud<strong>it</strong>a la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il<br />
09/03/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI;<br />
lette le conclusioni scr<strong>it</strong>te del Sost<strong>it</strong>uto Procuratore Generale Dott.<br />
FULVIO UCCELLA che ha concluso per la manifesta fondatezza del<br />
ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
FattoDir<strong>it</strong>to<br />
Il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge<br />
difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha<br />
accolto l'opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per<br />
violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.<br />
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che<br />
mer<strong>it</strong>a adesione.<br />
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n.<br />
285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che<br />
non è prevista da alcuna norma nazionale o comun<strong>it</strong>aria la taratura periodica<br />
dell'apparecchiatura autovelox; che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modal<strong>it</strong>à<br />
di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso; che tutti i dispos<strong>it</strong>ivi misuratori in<br />
servizio nei paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che<br />
non esistono, al riguardo, norme comun<strong>it</strong>arie vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti<br />
a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata<br />
dal Ministero.<br />
La censura è fondata.<br />
La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura<br />
dell'autovelox richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica<br />
iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conform<strong>it</strong>à tra le procedure di<br />
omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.<br />
Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di<br />
determinazione dell'osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à, non possono essere considerate fonti<br />
di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.<br />
Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necess<strong>it</strong>à<br />
dell'omologazione va rifer<strong>it</strong>a al singolo modello e non al singolo esemplare come si<br />
desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 comma 2, così come modificato dal<br />
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono<br />
essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889)<br />
e che, a norma dell'art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le<br />
risultanze delle apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate (Cass. 8515/01).<br />
La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata<br />
decisione di mer<strong>it</strong>o, precedente all'affermazione degli stessi.<br />
La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le<br />
quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di<br />
attestazione della funzional<strong>it</strong>à (Cass. 7.11.2003 n. 16713).<br />
All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non<br />
necess<strong>it</strong>ando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel mer<strong>it</strong>o col rigetto dell'originaria<br />
opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel<br />
mer<strong>it</strong>o, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro<br />
400, oltre le eventuali prenotate a deb<strong>it</strong>o.<br />
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.<br />
Depos<strong>it</strong>ato in Cancelleria il 27 luglio 2007<br />
AUTOVELOX NO TARATURA<br />
CASSAZIONE SEZIONE 2 CIVILE SENTENZA DEL 21 GIUGNO 2007, N. 14566<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore,<br />
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv.<br />
ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a<br />
margine del ricorso;<br />
- ricorrente -<br />
contro<br />
CA. CO.;<br />
- intimato -<br />
avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del<br />
30.5.05, depos<strong>it</strong>ata il 2071 31/05/05;<br />
ud<strong>it</strong>a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere<br />
Dott. Mario BERTUZZI;<br />
ud<strong>it</strong>o per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;<br />
lette le conclusioni scr<strong>it</strong>te del Sost<strong>it</strong>uto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che<br />
ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;<br />
E' presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per<br />
l'accoglimento del ricorso.<br />
FATTO E DIRITTO<br />
Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione<br />
avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in<br />
accoglimento del ricorso avanzato da Ca. Co., aveva annullato (a sanzione amministrativa<br />
a questi irrogata per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il<br />
lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>a' prescr<strong>it</strong>to), accertata mediante autovelox, r<strong>it</strong>enendo il verbale di<br />
contestazione illeg<strong>it</strong>timo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa<br />
segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della veloc<strong>it</strong>a', per illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a'<br />
del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta<br />
apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali<br />
disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.<br />
L'intimata non si e' cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a.<br />
Attivata procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al<br />
Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.<br />
Parte ricorrente ha depos<strong>it</strong>ato memoria.<br />
Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di dir<strong>it</strong>to:<br />
Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) e degli<br />
articoli 384 e 385 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S.<br />
(in particolare comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n.<br />
121 articolo 4. Violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, articolo 5, all.<br />
E, e dei principi di dir<strong>it</strong>to in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di<br />
Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del dir<strong>it</strong>to di difesa e delle norme processuali a tutela<br />
del predetto dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale. Omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione su<br />
un punto decisivo della controversia".<br />
Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel r<strong>it</strong>enere: a) necessaria, nel<br />
caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi<br />
dell'articolo 200 C.d.S., essa e' obbligatoria soltanto ove e' possibile e che, comunque, il<br />
successivo articolo 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il<br />
caso in cui la violazione lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>a' venga accertata mediante apparecchi di<br />
rilevamento gest<strong>it</strong>i e nella disponibil<strong>it</strong>a' degli organi di polizia clic consentono la<br />
determinazione dell'illec<strong>it</strong>o soltanto in un momento successivo; b) dovuta la preventiva<br />
informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura,<br />
essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispos<strong>it</strong>ivi di<br />
cui al Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4; c) illeg<strong>it</strong>timo e quindi disapplicabile il
decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul<br />
punto motivazione arb<strong>it</strong>raria e contradd<strong>it</strong>toria; d) mancante la preventiva informazione, pur<br />
ammettendo, con motivazione contradd<strong>it</strong>toria ed illogica, che essa era presente.<br />
il secondo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di dir<strong>it</strong>to:<br />
Violazione degli articoli 142 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) dell'articolo<br />
345 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare<br />
comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 articolo 4.<br />
Violazione Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989 e Decreto<br />
Ministeriale LL.PP. n. 3480 del 19 settembre 1996. Violazione del Decreto Ministeriale<br />
LL.PP. 29 ottobre 1997. Omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione su un punto<br />
decisivo della controversia"'.<br />
Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli<br />
accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in<br />
presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente<br />
alle innovazioni legislative in materia e perche' non sottoposta a taratura e verifica,<br />
reputando priva di effetti quella esegu<strong>it</strong>a.<br />
due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione<br />
obiettiva, sono fondati.<br />
In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale<br />
dall'articolo 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non e' in discussione<br />
la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la<br />
determinazione dell'illec<strong>it</strong>o in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gest<strong>it</strong>a<br />
direttamente ed era nella disponibil<strong>it</strong>a' degli organi di polizia. Tanto precisato, la pronuncia<br />
gravata e' palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha<br />
considerato che l'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis esonera espressamente datale<br />
adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni,<br />
mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente<br />
leg<strong>it</strong>tima la contestazione differ<strong>it</strong>a (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del<br />
2006). Fondate appaiono altresi' le altre censure.<br />
Le affermazioni del giudice di pace in mer<strong>it</strong>o alla mancanza della preventiva segnalazione<br />
dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di<br />
rilevamento automatico e circa l'illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a' della sua utilizzazione per essere, a sua volta,<br />
illeg<strong>it</strong>timo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che<br />
tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispos<strong>it</strong>ivi previsti dal Decreto Legge<br />
n. 121 del 2002 articolo 4 menzionati nella lettera f) dell'articolo 201, comma 1 bis per il cui<br />
uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lettera e), le<br />
quali, come si e' detto, non essendo mai state poste in discussione, devono r<strong>it</strong>enersi<br />
sussistenti nella fattispecie.<br />
Del tutto erroneo, nonche' contraddicono, e' poi il rilievo secondo cui la omologazione della<br />
apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alta disciplina legislativa che<br />
consente la contestazione differ<strong>it</strong>a. L'osservazione e' priva di pregio e di rilevanza, non<br />
essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti<br />
tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che<br />
l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n.<br />
5889 dei 2004).<br />
Infondata e', infine, l'argomentazione circa l'inaffidabil<strong>it</strong>a' del dispos<strong>it</strong>ivo utilizzato per<br />
mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuno disposizione normativa<br />
impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione<br />
automatica della veloc<strong>it</strong>a'. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato<br />
che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera<br />
fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall'opponente e deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, istallazione o<br />
funzionamento del dispos<strong>it</strong>ivo (Cass. n. 10212 del 2005).<br />
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa<br />
e' decisa nel mer<strong>it</strong>o e l'opposizione rigettata.<br />
Le spese di giudizio, lim<strong>it</strong>ate al grado di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a', essendosi l'Amministrazione opposta<br />
difesa in primo grado tram<strong>it</strong>e proprio funzionario, seguono la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel mer<strong>it</strong>o, rigetta<br />
l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio,<br />
liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.<br />
AUTOVELOX, NO ALLA TARTURA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 8 giugno 2009, n.13144<br />
Motivi<br />
Col primo deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 del codice civile, non<br />
potendosi riconoscere la natura di atto pubblico al verbale di accertamento in quanto non<br />
promanante da pubblici ufficiali la cui funzione sia quella di redigere atti mun<strong>it</strong>i di pubblica<br />
fede, come il notaio o il cancelliere. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa<br />
applicazione della legge n. 273 del 1991 e norme UNI EN 30012. Nel caso in questione<br />
l'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2 e non Provida) richiedeva la taratura come<br />
affermato dallo stesso giudice in sentenza. Né poteva r<strong>it</strong>enersi affidabile visto che era<br />
stato r<strong>it</strong>enuto che l'apparecchiatura presenta una tolleranza d'errore ben superiore a quella<br />
prevista dall'articolo 345 del regolamento del Codice della Strada. Col terzo motivo di<br />
ricorso si deduce l'omessa o inesistente motivazione per avere il giudice affermato che<br />
spetta al ricorrente dimostrare la non funzional<strong>it</strong>à dell'apparecchio e poi r<strong>it</strong>enuto<br />
impossibile fornire la prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio.<br />
Parte intimata non ha svolto attiv<strong>it</strong>à difensiva in questa sede.<br />
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta nella<br />
quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con<br />
richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.<br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Quanto al primo motivo basta ricordare che gli agenti operanti rivestono la qual<strong>it</strong>à di<br />
pubblico ufficiale (come del resto riconosciuto da costante giurisprudenza di questa Corte).<br />
Quanto all'affidabil<strong>it</strong>à dello strumento utilizzato, occorre osservare che in tema di<br />
rilevazione dell'inosservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à dei veicoli a mezzo di apparecchiature<br />
elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma sesto) né il relativo regolamento di<br />
esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di<br />
accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di null<strong>it</strong>à, l'attestazione che la<br />
funzional<strong>it</strong>à del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e<br />
costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di<br />
rilevazione elettronica della veloc<strong>it</strong>à dei veicoli perdura sino a quando non risultino<br />
accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e<br />
deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzional<strong>it</strong>à dello strumento<br />
stesso, o s<strong>it</strong>uazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa<br />
farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse<br />
all'idone<strong>it</strong>à della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a<br />
pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n.<br />
10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542). Quanto poi alla taratura<br />
periodica, occorre osservare che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni al<br />
codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per<br />
rilevare le violazioni dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>i, come previsto dall'art. 142 codice della
strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991,<br />
ist<strong>it</strong>utiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla<br />
materia cd metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della<br />
veloc<strong>it</strong>à ed è competenza di autor<strong>it</strong>à amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al<br />
caso di specie” (Cass. 2007 n. 23978).<br />
Quanto alla motivazione del giudice di pace in ordine all'onere della prova circa<br />
l'accertamento della violazione della veloc<strong>it</strong>à, nel caso in questione l'accertamento deriva<br />
dalla omologazione e dal corretto utilizzo dell'apparecchiatura in questione, (rispetto alla<br />
quale poteva essere dedotto e provato un malfunzionamento) e dall'attiv<strong>it</strong>à svolta dal<br />
pubblico ufficiale che ha attestato di aver svolto tutte le operazioni previste. Tanto è<br />
sufficiente, incombendo all'opponente fornire la prova contraria rispetto a ciascuno di tali<br />
elementi.<br />
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.<br />
SVILUPPO FOTO, NON OCCORRE LA PRESENZA<br />
DELL’OPERATOR DI POLIZIA STRADALE<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 7 novembre 2003 n. 16713<br />
svolgimento del processo<br />
1. L’avvocato Raffaele Fusco proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del<br />
Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto il<br />
pagamento della somma corrispondente alla sanzione infl<strong>it</strong>tagli per la violazione<br />
dell’articolo 142, comma 8, Codice della strada, commessa il 27 agosto 1999, in local<strong>it</strong>à<br />
Bivio di Larino.<br />
Con l’opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione immediata della<br />
violazione, dell’esistenza di vizi procedurali e di un errore strumentale.<br />
2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava l’opposizione,<br />
negando l’esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le ragioni della mancata<br />
contestazione immediata della violazione erano state adeguatamente motivate.<br />
3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l’avvocato Raffaele Fusco, facendo valere<br />
tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura di Larino.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1. Con il primo motivo di ricorse (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli<br />
artt. 200 e 201 Codice della strada, si sensi dell’articolo 360, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce<br />
l’errone<strong>it</strong>à e l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi<br />
afferenti all’ordinanza ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della<br />
violazione amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale<br />
omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe di riscontrare,<br />
anche a distanza, mediante trasmett<strong>it</strong>ore radio e ricezione su mon<strong>it</strong>or, l’avvenuta<br />
violazione; mentre la prassi ormai instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza<br />
presidio e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).<br />
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e illogica<br />
motivazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, Cpc) il ricorrente deduce che il giudice di prime<br />
cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste, poste con il secondo motivo di<br />
opposizione, relative alla domanda istruttoria di esibizione della documentazione relativa ai<br />
controlli periodici sulla funzional<strong>it</strong>à della macchina (la d<strong>it</strong>ta Costruttrice raccomanda un<br />
controllo annuale a tutela del corretto funzionamento), e alle modal<strong>it</strong>à di sviluppo della<br />
documentazione fotografica e alla sua documentazione.<br />
3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione, ai sensi<br />
dell’articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce la mancata considerazione
elativa all’errore strumentale commesso per la mancata presenza di un punto di<br />
riferimento fisso.<br />
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.<br />
4.1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato e in parte inammissibile. Con<br />
riferimento alla prima parte della doglianza, infatti, questa Corte ha ormai costantemente<br />
affermato che la mancata contestazione immediata qualora l’organo accertatore abbia<br />
dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione<br />
immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384, lettera e), del<br />
regolamento di esecuzione del Codice della strada, non è consent<strong>it</strong>o al giudice un<br />
apprezzamento al riguardo, o con l’indicazione della necess<strong>it</strong>à di utilizzare apparecchi più<br />
adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi<br />
tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica<br />
amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (da ultima,<br />
Cassazione 4048/02).<br />
Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale, come la<br />
sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una adeguata motivazione, non<br />
specificamente censurata in questa sede.<br />
Con la seconda parte della censura si vuole - e la doglianza è inammissibile - sindacare la<br />
motivazione del provvedimento relativo alla mancata contestazione immediata del verbale,<br />
con l’evidenziare l’esistenza di una prassi propria degli organi di polizia, caratterizzata dal<br />
rilievo delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi<br />
della presenza degli agenti. Ma tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe<br />
sicuramente illeg<strong>it</strong>tima perché in contrasto con la previsione dell’articolo 345 comma 4<br />
secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à deve essere esegu<strong>it</strong>o<br />
attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia) nulla<br />
ha a che vedere con il caso esaminato, non essendovi stata alcuna contestazione<br />
specifica al riguardo, nel giudizio di mer<strong>it</strong>o e non potendo la stessa essere svolta, senza la<br />
querela di falso del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.<br />
4.2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato, in ambedue le<br />
prospettazioni in cui esso si scinde. Con riguardo alla prima, secondo la quale il giudice di<br />
prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone al Collegio<br />
la lettura del fascicolo d’ufficio, trattandosi di denuncia di error in procedendo), va chiar<strong>it</strong>o<br />
che la mancata adesione alla richiesta di esibizione della documentazione relativa ai<br />
controlli periodici sulla funzional<strong>it</strong>à del misuratore autovelox (secondo le prescrizioni che si<br />
assumono raccomandate dalla d<strong>it</strong>ta costruttrice e delle quali non risulta essere stata<br />
forn<strong>it</strong>a alcuna documentazione) non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a<br />
farne presumere la necess<strong>it</strong>à, e del resto il verbale della violazione conteneva l’espressa<br />
attestazione della preventiva verifica - da parte degli agenti - del suo perfetto<br />
funzionamento. Infatti, anche per la richiesta di esibizione o di informazioni diretta alla<br />
Pubblica amministrazione vale il principio secondo il quale il detto mezzo d’indagine non<br />
può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed<br />
è quindi leg<strong>it</strong>timamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire<br />
alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla<br />
ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (vedi, al riguardo della Consulenza<br />
tecnica, ex plurimis, Cassazione 2887/03). Esso mezzo cost<strong>it</strong>uisce uno strumento<br />
facoltativo, non obbligatorio, per il giudice che, per non essere sost<strong>it</strong>utivo dell’onere<br />
probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/99), consente al giudice - che l’abbia<br />
concesso - di revocarlo, anche implic<strong>it</strong>amente, quando si riveli superfluo o inammissibile.<br />
Con riguardo alla seconda, attinente alle modal<strong>it</strong>à di sviluppo della documentazione<br />
fotografica e alla sua documentazione, la Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza<br />
2952/98) che il momento decisivo dell’accertamento è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal rilievo fotografico, cui
deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della<br />
strada demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere<br />
effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze<br />
dello strumento elettronico è, pertanto, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal negativo della fotografia, documento<br />
che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di<br />
tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e<br />
stampa del negativo stesso rappresenta un’attiv<strong>it</strong>à meramente materiale e strumentale, cui<br />
non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale rilevatore<br />
dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel c<strong>it</strong>ato articolo 12. Anche tale<br />
motivo va dunque dichiarato infondato.<br />
4.3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché con esso, lamentando un<br />
vizio di motivazione, si assumono come necessarie, per gli agenti che elevarono il verbale,<br />
modal<strong>it</strong>à operative e operazioni, che hanno il tenore della quaestio facti, la quale non può<br />
trovare ingresso in questa sede, mentre la motivazione si presenta congruamente svolta<br />
ed immune da vizi logici.<br />
5. Il mancato svolgimento di attiv<strong>it</strong>à difensiva da parte dell’intimata Prefettura di<br />
Campobasso (tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di ammissione alla<br />
discussione orale, da parte dell’Avvocatura dello Stato) esonera questa Corte dal<br />
provvedimento sulle spese.<br />
P.Q.M.<br />
Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso alla c.c. del 4 giugno 2003.<br />
Depos<strong>it</strong>ata in cancelleria il 7 novembre 2003.<br />
SVILUPPO FOTO, SI AL SERVIZIO AL PRIVATO<br />
CASS. CIV. SEZ. II, 9 SETTEMBRE 2008, N. 22816<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
Il Comune di Buonalbergo impugna per cassazione la sentenza 13 dicembre 2004 con la<br />
quale il Giudice di pace di S. Giorgio La Molara, su ricorso in opposizione proposto da M.<br />
V., ha annullato il verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale a carico della<br />
detta opponente per violazione al lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à imposto sul tratto di strada percorso.<br />
Al riguardo deduce:<br />
l) Violazione dei lim<strong>it</strong>i interni della giurisdizione.<br />
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e<br />
degli artt. 22 e 23 L. 689/81. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 142 c.s. e 345 del<br />
Regolamento. Falsa applicazione del principio di imparzial<strong>it</strong>à. Violazione dell’art. 2700 c.c.<br />
Omessa o insufficiente motivazione ed omesso esame di un documento decisivo.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 22 e 23 L. 689/91, degli<br />
artt. 45 e 142 del C.S., dell’art. 345 del Regolamento, dell’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n.<br />
121, convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella L. 10 agosto 2002 n. 168 (ulteriormente modificato<br />
con l’art. 7 del D.L. 151/03, convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella L. 214/03). Motivazione<br />
insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria; omesso esame di un documento su un punto decisivo.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 c.s. Violazione e/o falsa applicazione degli<br />
artt. 2697 e 2700 c.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Omesso esame<br />
di un documento su un punto decisivo (verbale di contravvenzione, da cui risulta che il<br />
funzionamento dell’apparecchiatura è stato preventivamente verificato).<br />
Parte intimata non svolge attiv<strong>it</strong>à difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il<br />
procuratore generale fa pervenire requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta nella quale, concordando con il<br />
parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso<br />
siccome manifestamente fondato.
Al riguardo le considerazioni svolte dal procuratore generale e la conclusione cui è<br />
pervenuto sono senza dubbio da condividere.<br />
Decidendo degli otto motivi d’opposizione - con il primo dei quali era stata dedotta la null<strong>it</strong>à<br />
dell’accertamento per difetto di garanzia della legal<strong>it</strong>à ed obiettiv<strong>it</strong>à dello stesso, in quanto<br />
il Comune aveva affidato il servizio di rilevazione, gestione e rendicontazione delle<br />
sanzioni al privato Srl SO.E.S., e con gli altri ulteriori pretese ragioni di null<strong>it</strong>à del verbale -<br />
il giudice a quo ha accolto il detto primo motivo e r<strong>it</strong>enuto assorb<strong>it</strong>i gli altri, condannando<br />
l’opposto Comune alle spese.<br />
Nella sentenza il detto giudice riporta come segue i contenuti salienti della convenzione tra<br />
il Comune e la Srl SO.E.S.:<br />
« ... la Società ... è autorizzata alla locazione ... gestione e rendicontazione delle sanzioni<br />
amministrative ... ». «La Società metterà a disposizione della polizia municipale del<br />
Comune una vettura completamente attrezzata, condotta da tecnico specializzato, di<br />
dipendenza della Società, che accompagnerà il personale della polizia municipale di<br />
servizio nei luoghi dove saranno effettuati i rilevamenti ... ». «Il misuratore di veloc<strong>it</strong>à,<br />
installato preventivamente in una vettura della Società, viene verificato dal tecnico<br />
specializzato all’inizio di ogni servizio e sarà dato perfettamente funzionante a<br />
disposizione del vigile responsabile per le rilevazioni ... ». «Durante il periodo di locazione<br />
il tecnico della Società dovrà provvedere ad accendere e spegnere, l’apparecchiatura su<br />
ordine del P.V. ad istruire il P.V. sull’impostazione dei lim<strong>it</strong>i di rilevamento ... è obbligato a<br />
spegnere immediatamente l’apparecchiatura nel caso che il P.V. si allontani per qualsiasi<br />
motivo». « ... lo sviluppo e la stampa della pellicola avverranno completamente a spese<br />
della veloc<strong>it</strong>à [probabile errore di stampa per “società” n.d.e.] e comprendono il rullino in<br />
negativo dei fotogrammi scattati ... Ogni fotogramma valido per l’invio della sanzione verrà<br />
consegnato al comune».<br />
Ne deduce - sfrondata la motivazione delle considerazioni sociopol<strong>it</strong>iche inconferenti ai fini<br />
della giustificazione giuridica del decisum - due r<strong>it</strong>enuti vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del procedimento<br />
d’accertamento della violazione e, quindi, del provvedimento, che ravvisa:<br />
1) nel completo affidamento al privato della gestione dell’apparecchiatura all’atto, prima,<br />
della regolazione e dell’impostazione della stessa sul luogo degli effettuandi rilevamenti e,<br />
poi, delle singole rilevazioni delle infrazioni, mentre il ruolo del pubblico ufficiale sarebbe<br />
ridotto ad una mera presenza non qualificata;<br />
2) nell’ulteriore affidamento al privato della materiale disponibil<strong>it</strong>à del supporto fotografico<br />
e della successiva attiv<strong>it</strong>à di sviluppo e stampa dello stesso.<br />
Perviene, dunque, alla conclusione che, in assunta violazione dei lim<strong>it</strong>i consent<strong>it</strong>i dall’art.<br />
345/IV del Regolamento di esecuzione del c.s. «il quale esige che l’accertamento sia<br />
esegu<strong>it</strong>o attraverso la “gestione diretta” e la “immediata disponibil<strong>it</strong>à” dell’apparecchiatura<br />
da parte degli organi di polizia», le modal<strong>it</strong>à procedimentali d’accertamento delle violazioni<br />
de quibus adottate dal Comune di Buonalbergo determinerebbero «un completo<br />
stravolgimento dell’intento persegu<strong>it</strong>o dal legislatore che, nel disporre la “gestione diretta”<br />
e “l’immediata disponibil<strong>it</strong>à” delle apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni<br />
da parte degli organi di polizia, ha voluto garantire i c<strong>it</strong>tadini dagli abusi assicurando<br />
imparzial<strong>it</strong>à nell’irrogazione delle sanzioni».<br />
Conclusione siffatta è fondatamente censurata dal ricorrente con i motivi d’impugnazione<br />
svolti.<br />
Nella prima delle riportate proposizioni va, infatti, ravvisata, anz<strong>it</strong>utto, un’errata<br />
applicazione della norma indicata, dacché l’assistenza tecnica del privato operatore,<br />
lim<strong>it</strong>ata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del<br />
pubblico ufficiale, non interferisce sull’attiv<strong>it</strong>à d’accertamento poi direttamente svolta da<br />
quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il
controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione<br />
ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato; ond’è<br />
che la decisione in esame, con la quale si è r<strong>it</strong>enuto invalido l’accertamento in quanto,<br />
nella specie, attuato alla presenza dell’operatore privato ma in funzione d’assistenza tecnica<br />
nei lim<strong>it</strong>i indicati, opera un’interpretazione restr<strong>it</strong>tiva dell’art. 345/IV del Regolamento<br />
di esecuzione del c.s., nonché del combinato disposto degli artt. 11e 12 c.s., che riserva ai<br />
pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale, non consent<strong>it</strong>i né dal tenore letterale né dalla<br />
ratio delle c<strong>it</strong>ate disposizioni.<br />
In secondo luogo - premesso che la deduzione con la quale si contesti al giudice del<br />
mer<strong>it</strong>o non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione<br />
controversa o di averla applicata in difform<strong>it</strong>à dal suo contenuto precettivo, bensì di avere<br />
o non avere erroneamente ravvisato, nella s<strong>it</strong>uazione di fatto in concreto accertata, la<br />
ricorrenza degli elementi cost<strong>it</strong>utivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata,<br />
non comporta un giudizio di dir<strong>it</strong>to, bensì un giudizio di fatto (ex pluribus Cass. 22 febbraio<br />
2007 n. 4178; 5 maggio 2006 n. 10313; S.V., 30 marzo 2005 n. 6654) - va, altresì, rilevato<br />
il denunziato vizio di motivazione, attesa la palese illogic<strong>it</strong>à della stessa, dacché,<br />
nell’operato sillogismo, l’illazione non risulta conseguenziale al confronto tra premessa<br />
maggiore e premessa minore.<br />
Se, infatti, l’art. 345/1V del Regolamento d’esecuzione ed attuazione del c.s. prevede che<br />
le apparecchiature d’accertamento delle infrazioni «devono essere gest<strong>it</strong>e direttamente<br />
dagli organi di polizia stradale - e devono essere nella disponibil<strong>it</strong>à degli stessi», non si<br />
vede come tali condizioni di leg<strong>it</strong>tima operativ<strong>it</strong>à dell’apparecchiatura, normativamente<br />
prescr<strong>it</strong>te, possono essere escluse nel caso in esame, laddove, per espressa previsione<br />
contrattuale, tutte le attiv<strong>it</strong>à d’installazione ed utilizzazione dell’apparecchiatura stessa si<br />
svolgono alla presenza del pubblico ufficiale preposto al servizio - ed, anzi, con la diretta<br />
utilizzazione da parte del medesimo, ad essa «istru<strong>it</strong>o» dal tecnico di supporto - al quale<br />
soltanto è demandato disporre la messa in funzione ed al cui allontanamento, anche<br />
occasionale, ne è connessa l’immediata disattivazione.<br />
Sempre quanto alla prima proposizione, devesi ancora rilevare come, nel caso in esame, il<br />
verbale opposto attestasse che l’accertamento dell’infrazione era stato effettuato<br />
direttamente dal pubblico ufficiale presente in loco e preposto all’utilizzazione dell’apparecchiatura,<br />
onde, poiché dell’impugnata sentenza non risulta che l’opponente avesse<br />
sollevato alcuna contestazione specifica al riguardo, peraltro da farsi valere mediante<br />
querela di falso trattandosi d’attestazione relativa ad attiv<strong>it</strong>à svolta di persona dal verbalizzante,<br />
il giudice a quo neppure avrebbe potuto prendere in considerazione la questione.<br />
Come già evidenziato da questa Corte (ex pluribus, Cass. 18 aprile 2007 n. 9308;<br />
1febbraio 2007 n. 2206; 15 novembre 2006 n. 24355; 4 maggio 2005 n. 9222; 8 agosto<br />
2003 n. 11971), in sede d’opposizione ex art. 22 L. 689/81 o 204 bis c.s. non può<br />
annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à desunta non dall’atto<br />
ma dalle modal<strong>it</strong>à, esterne ad esso, con le quali era stato organizzato il servizio di rilevazione<br />
ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed<br />
organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura<br />
un’inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di<br />
principio non sindacabile dal giudice ordinario.<br />
Questi può, se del caso, disapplicare, in via incidentale, l’atto presupposto, ma, a tal fine,<br />
può sindacarne solo i possibili vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à - incompetenza, violazione di legge ed<br />
eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle final<strong>it</strong>à persegu<strong>it</strong>e<br />
dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sost<strong>it</strong>uirsi<br />
all’amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di mer<strong>it</strong>o, quali sono quelli<br />
inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali<br />
contemplati dalla legge, o nella valutazione delle s<strong>it</strong>uazioni di fatto in funzione dell’ap-
plicabil<strong>it</strong>à o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza<br />
degli organi ai quali è attribu<strong>it</strong>o il potere di perseguire in concreto le final<strong>it</strong>à di pubblico<br />
interesse normativamente determinate, operando un sindacato di mer<strong>it</strong>o di tipo sost<strong>it</strong>utivo<br />
del giudizio espresso dall’amministrazione (Cass. 19 novembre 2007 n. 23978; 25 gennaio<br />
2006 n. 1373; S.V., 2 agosto 2005 n. 16143; 14 gennaio 2002 n. 332).<br />
È del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorb<strong>it</strong>ato dai propri<br />
poteri, in violazione dell’art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non solo omettendo<br />
d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per<br />
implic<strong>it</strong>o, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella<br />
formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una plural<strong>it</strong>à di valutazioni, da parte<br />
dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma<br />
anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti<br />
ponderati sia delle s<strong>it</strong>uazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse<br />
umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di<br />
regolare il traffico nell’amb<strong>it</strong>o della gestione complessiva della circolazione stradale sul<br />
terr<strong>it</strong>orio.<br />
Tali valutazioni, che cost<strong>it</strong>uiscono le condizioni dell’esercizio del potere delle<br />
amministrazioni ai fini dell’applicazione della normativa in esame, in quanto attinenti al<br />
mer<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autor<strong>it</strong>à<br />
giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della<br />
disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è lim<strong>it</strong>ato all’accertamento dei soli<br />
vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto.<br />
Nella specie, ripetesi, nessuna valutazione di tal genere - quand’anche fosse stata<br />
consent<strong>it</strong>a e, per le esposte considerazioni, non lo era - ha effettuato il giudice a quo, che<br />
il problema del dover disapplicare l’atto presupposto, inerente l’organizzazione del servizio,<br />
anzi di poter annullare il singolo provvedimento attuativo, non se lo è neppur posto.<br />
Nello stesso errore il giudice a qua è incorso laddove ha r<strong>it</strong>enuto di poter disquisire<br />
dell’idone<strong>it</strong>à o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento,<br />
valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2<br />
agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha r<strong>it</strong>enuto che il verbale dovesse<br />
contenere l’attestazione della sperimentata funzional<strong>it</strong>à dell’apparecchiatura e che tale<br />
funzional<strong>it</strong>à dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa,<br />
l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della veloc<strong>it</strong>à dei<br />
veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di<br />
circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di<br />
costruzione, installazione o funzional<strong>it</strong>à dello strumento o s<strong>it</strong>uazioni comunque ostative al<br />
suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni<br />
di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso<br />
tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione<br />
periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.s. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950;<br />
5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10gennaio 2005<br />
n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542).<br />
Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare<br />
illeg<strong>it</strong>time anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno<br />
ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti<br />
dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei lim<strong>it</strong>i della propria patestas<br />
iudicandi.<br />
Invero, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a t<strong>it</strong>olo<br />
di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689,<br />
procedimento al quale rinvia l’art. 204 bis c.s. per la materia, configura l’atto introduttivo,<br />
secondo le regole proprie del procedimento civile, d’un giudizio d’accertamento della
pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delim<strong>it</strong>ato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta<br />
valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o<br />
circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;<br />
ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare<br />
d’ufficio ragioni di null<strong>it</strong>à del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha<br />
preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che<br />
l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei lim<strong>it</strong>i consent<strong>it</strong>i dagli artt.<br />
183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di<br />
esse non vi sia accettazione del contradd<strong>it</strong>torio da parte dell’amministrazione (ex pluribus,<br />
Cass. 19 gennaio 2007 n. 1173; 11 gennaio 2006 n. 217; 9 marzo 2004 n. 4781; 17<br />
settembre 2003 n. 13667; 24 giugno 2003 n. 9987; ma già Cass. 28 ottobre 1983 n. 6381).<br />
Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a qua sui motivi<br />
d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’ essa errata.<br />
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle<br />
norme sui lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento<br />
omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico,<br />
cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in<br />
precedenza, l’art. 12 C.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non<br />
può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati; come, pertanto, la fonte principale<br />
di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal negativo della<br />
fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabil<strong>it</strong>à alle<br />
circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e<br />
della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attiv<strong>it</strong>à meramente<br />
materiale, cui non deve necessariamente attendere, né presenziare, il pubblico ufficiale<br />
rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel c<strong>it</strong>ato art. 12.<br />
In altri termini, la valid<strong>it</strong>à dell’accertamento non è data dalla presenza del pubblico ufficiale<br />
all’attiv<strong>it</strong>à tecnica svolta in laboratorio, ma dalla rispondenza a realtà del rilievo fotografico,<br />
ossia della coincidenza tra il negativo ed il veicolo, anche in relazione agli altri elementi<br />
indicati, quali il luogo, il momento della rilevazione e la veloc<strong>it</strong>à (Cass. 30 gennaio 2008 n.<br />
2202; 7 novembre 2003 n. 16713; 20 marzo 1998 n. 2952).<br />
La circostanza, poi, che, nell’espletamento di tale attiv<strong>it</strong>à, l’operatore privato possa<br />
commettere errori od alterazioni tali da inficiare il rilevamento fotografico, circostanze che<br />
potrebbero d’altronde verificarsi anche nel caso in cui l’operazione fosse compiuta da<br />
pubblico ufficiale, non esclude la possibil<strong>it</strong>à per il trasgressore - o, comunque, per la<br />
persona tenuta al pagamento della sanzione amministrativa - di fornire specifica prova<br />
contraria in ordine al rilevamento medesimo ed all’effettiva corrispondenza del documento<br />
sviluppato e stampato al negativo, salva, inoltre, la più radicale dimostrazione, come già<br />
sopra evidenziato, d’un difetto di costruzione dell’apparecchio o di un suo cattivo<br />
funzionamento nel caso concreto; parimenti, possono formare oggetto di denunzia e<br />
consequenziale accertamento in sede penale eventuali volontarie manipolazioni<br />
dell’apparecchiatura o dei supporti fotografici da parte dell’operatore tecnico privato, ma<br />
tali evenienze, ipotizzate dal giudice a qua, rappresentano momenti di patologia del<br />
rapporto tra l’amministrazione ed il detto operatore che non possono essere invocati, nella<br />
loro astratta eventual<strong>it</strong>à, per inficiare aprioristicamente la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del rapporto stesso e<br />
dei risultati di esso nel suo ordinario svolgimento fisiologico.<br />
Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza va, dunque, annullata e la causa, poiché<br />
l’opponente aveva svolto altre ragioni d’impugnazione non esaminate dal giudice a qua in<br />
quanto r<strong>it</strong>enute assorb<strong>it</strong>e, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del mer<strong>it</strong>o pari<br />
ordinato, che s’indica nel Giudice di pace di Benevento, cui è anche demandato, ex art.<br />
385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.(Omissis)
TELELASER, NON SERVE LA FOTO<br />
CASSAZIONE CIVILE 943/2005<br />
Svolgimento del processo<br />
Antonmaria A. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Padova avverso il<br />
verbale di contestazione della polizia stradale di violazione dell'art. 142 comma 9 del<br />
codice della strada, accertata l'11 novembre 2000 mediante apparecchiatura telelaser LTI<br />
20-20, deducendo che lo strumento rilevatore non forniva sufficienti garanzie di affidabil<strong>it</strong>à<br />
e che mancava la prova della avvenuta violazione.<br />
Cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>osi il contradd<strong>it</strong>torio, con sentenza del 12 febbraio - 8 marzo 2001 il giudice di<br />
pace rigettava l'opposizione, osservando in motivazione che l'omologazione - nella specie<br />
risultante dal verbale di contestazione - cost<strong>it</strong>uisce l'unica condizione richiesta ai fini<br />
dell'impiego dell'apparecchio misuratore della veloc<strong>it</strong>à, che il verbale di accertamento<br />
dell'infrazione fa piena prova, fino aquerela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale<br />
come avvenuti in sua presenza, che grava sull'opponente l'onere di dimostrare gli<br />
eventuali difetti di costruzione, installazione e funzionamento dello strumento utilizzato e<br />
che nessuna prova era stata forn<strong>it</strong>a dall'A. al riguardo, che la fotografia del veicolo era da<br />
considerare elemento non indispensabile ai fini dell'accertamento della violazione.<br />
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A. deducendo un unico<br />
motivo. Resiste con controricorso il Prefetto di Padova.<br />
Motivi della decisione<br />
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di<br />
dir<strong>it</strong>to, si deduce che lo strumento telelaser impiegato non è conforme alle prescrizioni del<br />
codice della strada, non consentendo esso alcun riscontro di natura oggettiva circa la<br />
correttezza del rilevamento effettuato dai verbalizzanti, e quindi circa la commissione della<br />
violazione, in quanto la sua efficienza dipende soltanto dall'abil<strong>it</strong>à manuale dell'operatore.<br />
Si deduce altresì che una corretta procedura di accertamento dell'infrazione richiede la<br />
presenza di due agenti, uno impegnato nell'uso dell'apparecchio, l'altro nella annotazione<br />
della targa e del tipo di veicolo, mentre nella specie l'unico agente intento ad utilizzare lo<br />
strumento non poteva avere chiara percezione di tali elementi. Si osserva inoltre che<br />
l'omessa cost<strong>it</strong>uzione del Prefetto nel giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere<br />
valutata dal giudice di pace come rinuncia a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da<br />
quella prospettata dall'opponente. Si deduce ancora che il giudice di pace ha errato nel<br />
r<strong>it</strong>enere non necessaria la riproduzione fotografica del veicolo coinvolto, richiedendo l'art.<br />
345 del regolamento al codice della strada che le apparecchiature siano idonee a fissare<br />
la veloc<strong>it</strong>à in modo chiaro ed accertatile, e che pertanto avrebbe dovuto r<strong>it</strong>enere illeg<strong>it</strong>timo<br />
e disapplicare il decreto di omologazione.<br />
Si sostiene infine che il mancato assolvimento dell'onere della prova addeb<strong>it</strong>ato all'A. ha<br />
trovato ragione nell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate. La complessa<br />
censura è infondata.<br />
Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare in recenti decisioni (v., tra le<br />
altre, Cass. n. 21408, n. 21360, n. 21241, n. 5873 del 2004, tutte relative a violazioni<br />
intervenute, come quella di specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge n.<br />
168 del 2002, di conversione del decreto legge n. 121 del 2002) che aifini dell'applicazione<br />
di sanzioni amministrative per eccesso di veloc<strong>it</strong>à deve r<strong>it</strong>enersi leg<strong>it</strong>tima la misurazione<br />
effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142<br />
comma 6 del codice della strada.<br />
Come si è rilevato nelle richiamate pronunce, la norma primaria fissa il principio che le<br />
risultanze di apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate cost<strong>it</strong>uiscono fonti di prova per la<br />
determinazione dell'osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à, mentre la disposizione regolamentare<br />
di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui<br />
all'art. 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della veloc<strong>it</strong>à, per
poter essere omologate, siano tali da fissare la veloc<strong>it</strong>à del veicolo in un determinato<br />
momento in modo chiaro ed accertatile, siano inoltre gest<strong>it</strong>e direttamente dagli organi di<br />
polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada e sianonella disponibil<strong>it</strong>à di detti<br />
organi. Nè l'una nè l'altra di tali disposizioni richiede pertanto che esse siano mun<strong>it</strong>e di<br />
dispos<strong>it</strong>ivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento<br />
dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il<br />
veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce.<br />
Il tenore della norma regolamentare, che rapporta l'esigenza di modal<strong>it</strong>à chiare ed<br />
accettabili unicamente al dato della veloc<strong>it</strong>à, rende invece evidente che i requis<strong>it</strong>i<br />
necessari per l'omologazione dell'apparecchiatura attengono alla sua capac<strong>it</strong>à di<br />
rilevazione, in termini di certezza e verificabil<strong>it</strong>à, della veloc<strong>it</strong>à del veicolo sottoposto a<br />
controllo, restando affidato alla diretta percezione degli agenti, così come generalmente<br />
avviene nell'accertamento delle violazioni del codice della strada, il comp<strong>it</strong>o di riferire la<br />
veloc<strong>it</strong>à apparsa sul display e successivamente riprodotta nell'appos<strong>it</strong>o tagliando ad un<br />
determinato mezzo.<br />
Nè potrebbe in contrario r<strong>it</strong>enersi che detto art. 345, nel prescrivere che l'accertamento<br />
avvenga tutelando la riservatezza dell'utente, postuli l'indispensabil<strong>it</strong>à della<br />
documentazione fotografica: ed invero dalla prescrizione posta a garanzia della privacy,<br />
certamente riferibile alle s<strong>it</strong>uazioni in cui la violazione abbia un riscontro fotografico, non<br />
appare consent<strong>it</strong>o desumere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, che<br />
l'unica modal<strong>it</strong>à di rilevazione consent<strong>it</strong>a sia quella forn<strong>it</strong>a dalla documentazione visiva<br />
dell'infrazione.<br />
E' infine appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza<br />
ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti<br />
attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descr<strong>it</strong>ti senza margini di<br />
apprezzamento, o da lui compiuti, nonchè della provenienza del verbale stesso dal<br />
pubblico ufficiale, in forzadell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi<br />
dell'art. 2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del<br />
verbalizzante. Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme relative alla<br />
veloc<strong>it</strong>à deve r<strong>it</strong>enersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle<br />
apparecchiature omologate, facendo peraltro prova il verbale sino a querela di falso<br />
dell'effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di essi cost<strong>it</strong>uiscono fonti di prova<br />
suscettibile di prova contraria, che può essere forn<strong>it</strong>a dall'opponente con la dimostrazione<br />
del difetto di funzionamento del dispos<strong>it</strong>ivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (v.<br />
sul punto Cass. 1999 n. 12324; 1998 n. 8469; 1997 n. 7667).<br />
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che pertanto sisottrae alle censure<br />
prospettate nel ricorso. Va infine rilevata l'inammissibil<strong>it</strong>à del profilo di censura diretto a<br />
denunciare il rigetto da parte del giudice di pace di istanze istruttorie, stante la sua<br />
evidente generic<strong>it</strong>à.<br />
Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo<br />
giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispos<strong>it</strong>ivo.<br />
P.Q.M<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle<br />
spese processuali, liquidate in E. 400,00, oltre le spese prenotate a deb<strong>it</strong>o, nonchè le<br />
spese generali e gli accessori come per legge.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre<br />
2004.<br />
Depos<strong>it</strong>ato in Cancelleria il 18 gennaio 2005<br />
TELELASER, NON SERVE LA FOTO<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 19 gennaio 2009, n.1206
Motivi della decisione<br />
4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta<br />
nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con<br />
richiesta di accoglimento del ricorso.<br />
5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso<br />
appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à in<br />
tema di utilizzazione del dispos<strong>it</strong>ivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello<br />
omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di<br />
efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente),<br />
rispondente ai requis<strong>it</strong>i di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo<br />
regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del<br />
veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di veloc<strong>it</strong>à.<br />
In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio<br />
sia mun<strong>it</strong>o di dispos<strong>it</strong>ivo di documentazione fotografica ma solo che sia deb<strong>it</strong>amente<br />
omologato e la veloc<strong>it</strong>à venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta<br />
individuazione del veicolo rimane comp<strong>it</strong>o degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici<br />
gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».<br />
Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione<br />
dell'idone<strong>it</strong>à delle apparecchiature di rilevazione di veloc<strong>it</strong>à telelaser con riferimento alla<br />
nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:<br />
«In tema di accertamento della violazione dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à a mezzo di apparecchiature<br />
elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della<br />
strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve r<strong>it</strong>enersi leg<strong>it</strong>tima, restando affidata<br />
all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assist<strong>it</strong>a da fede<br />
privilegiata fino a querela di falso, della riferibil<strong>it</strong>à della veloc<strong>it</strong>à al veicolo individuato<br />
mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del<br />
2002, convert<strong>it</strong>o nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della<br />
violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare,<br />
anche in tempi successivi, le modal<strong>it</strong>à di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa<br />
ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento<br />
dell'illec<strong>it</strong>o in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in<br />
assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».<br />
In defin<strong>it</strong>iva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del<br />
Codice della Strada si lim<strong>it</strong>a a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le<br />
apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di<br />
esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata<br />
direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere<br />
costru<strong>it</strong>e in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la veloc<strong>it</strong>à in un dato momento<br />
in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che<br />
della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la<br />
documentazione fotografica.<br />
Conseguentemente è leg<strong>it</strong>tima la rilevazione della veloc<strong>it</strong>à di un veicolo, effettuata a<br />
mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando<br />
documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato<br />
veicolo, ne consente l'accertamento della veloc<strong>it</strong>à in un dato momento, restando affidata<br />
all'attestazione dell'organo designato la riferibil<strong>it</strong>à della veloc<strong>it</strong>à proprio al veicolo dal<br />
medesimo organo individuato.<br />
Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta<br />
contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.
Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai<br />
sensi dell'art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul mer<strong>it</strong>o, rigettando l'opposizione<br />
originariamente proposta.<br />
Le spese del giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, liquidate come in dispos<strong>it</strong>ivo, seguono la soccombenza,<br />
mentre per il giudizio di mer<strong>it</strong>o non vi è luogo a provvedere non avendo l'Amministrazione,<br />
rappresentata in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la<br />
refusione delle spese vive.<br />
P.Q.M.<br />
LA CORTE accoglie ricorso, cassa sema rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo<br />
nel mer<strong>it</strong>o, rigetta l'opposizione originariamente proposta dell'intimato.<br />
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per<br />
onorari oltre spese prenotate a deb<strong>it</strong>o e accessori come per legge.<br />
CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIATURA, SI<br />
PRESUME<br />
CASS. CIV., SEZ. I, 10-01-2005, N. 287<br />
Svolgimento del processo<br />
Con ricorso r<strong>it</strong>ualmente notificato, A. M. proponeva innanzi al giudice di pace di Foligno<br />
opposizione avverso il verbale della polizia stradale di Perugia, Distaccamento di Foligno,<br />
con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della<br />
strada, per aver circolato, alla guida della propria autovettura, alla veloc<strong>it</strong>à di 138 Km orari<br />
sulla strada statale Flaminia, in terr<strong>it</strong>orio di Foligno, superando di oltre quaranta chilometri<br />
il lim<strong>it</strong>e massimo di veloc<strong>it</strong>à di 90 Km orari vigente in detta strada, nonché avverso la<br />
conseguente ordinanza del Prefetto di Perugia con la quale gli era stata sospesa la<br />
patente di guida per un mese. Secondo l'opponente, la strada percorsa doveva qualificarsi<br />
come "extraurbana principale" e comunque poteva incolpevolmente essere r<strong>it</strong>enuta tale,<br />
possedendo tutte le caratteristiche di cui all'art. 2 del codice della strada, con la<br />
conseguenza che il lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à sarebbe stato di 110 Km orari, e non di 90, sicché si<br />
sarebbe realizzata una infrazione più lieve rispetto a quella contestata e senza effetti in<br />
ordine alla patente di guida. Il sig. M. deduceva, inoltre, che il giorno in cui gli era stata<br />
contestata la violazione si stava recando con urgenza presso l'ospedale di Ancona ove il<br />
padre era stato ricoverato in gravi condizioni, e che pertanto la sua condotta in ogni caso<br />
sarebbe stata determinata da stato di necess<strong>it</strong>à; ed ancora che la effettiva veloc<strong>it</strong>à tenuta,<br />
considerato un margine fisiologico di tollerabil<strong>it</strong>à dovuto alla funzional<strong>it</strong>à dell'apparecchio<br />
misuratore, avrebbe superato solo di un chilometro il lim<strong>it</strong>e di eccedenza previsto dall'art.<br />
218 c.d.s. Il giudice di pace rigettava la opposizione, rilevando che l'art. 2, lett. b) , del<br />
codice della strada, nel classificare le varie categorie di strade, stabilisce che la strada<br />
extraurbana principale è individuata, oltre che da una serie di caratteristiche tecniche,<br />
dalla presenza di appos<strong>it</strong>i segnali di inizio e fine, in difetto dei quali l'utente deve attenersi<br />
al lim<strong>it</strong>e di 90 Km orari vigente con riguardo alle strade extraurbane secondarie ed a tutte<br />
le altre. Aggiungeva che nel caso di specie non sussistevano gli estremi dello stato di<br />
necess<strong>it</strong>à, e che l'apparecchiatura di misurazione della veloc<strong>it</strong>à, esegu<strong>it</strong>a con lo strumento<br />
omologato, è considerata valida fonte di prova in assenza di elementi tecnici che possano<br />
metterne in dubbio la funzional<strong>it</strong>à.<br />
Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.<br />
L'intimato non si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o.<br />
Motivi della decisione<br />
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta "errore di attiv<strong>it</strong>à per null<strong>it</strong>à della sentenza n.<br />
83/2000". La sentenza impugnata sarebbe affetta da null<strong>it</strong>à in quanto mancante di un<br />
requis<strong>it</strong>o formale previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., risultando errata nella individuazione
della parte ricorrente, per avere indicato il cognome del ricorrente come M. anziché come<br />
M..<br />
La censura non è mer<strong>it</strong>evole di accoglimento. Il lamentato vizio della sentenza è<br />
all'evidenza riconducibile ad un mero errore materiale - emendabile mediante un<br />
provvedimento di correzione - il quale non ha inciso sulla regolare cost<strong>it</strong>uzione del<br />
rapporto processuale, né sul contenuto sostanziale della decisione, e non ha determinato<br />
alcuna incertezza sul soggetto al quale la decisione si riferisce.<br />
Con il secondo motivo, si denuncia "errore di giudizio" per omessa, insufficiente,<br />
contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa<br />
applicazione degli artt. 2 e 142 e degli artt. 37 e 38 del codice della strada. Il giudice di<br />
pace non avrebbe indicato su quali elementi abbia r<strong>it</strong>enuto che nella strada in questione<br />
non esistessero segnali di inizio e di fine. Del resto, la strada presenterebbe tutte le<br />
caratteristiche indicate dall'art. 2 del codice della strada per essere considerata<br />
extraurbana principale, percorribile, come tale, ad una veloc<strong>it</strong>à massima di 110 KM orari,<br />
essendo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da due carreggiate indipendenti e separate da spart<strong>it</strong>raffico invalicabile,<br />
ciascuna con due corsie di marcia, attrezzata con appos<strong>it</strong>e aree di servizio, che<br />
comprendono spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di<br />
accelerazione, ed inoltre sarebbe priva di segnaletica relativa ai lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à. Tali<br />
caratteristiche avrebbero dovuto quanto meno indurre il giudicante a r<strong>it</strong>enere la<br />
sussistenza nella specie di ignoranza incolpevole. La negata prova per testimoni dedotta<br />
dall'opponente su circostanze, r<strong>it</strong>enute decisive, attinenti sia alle caratteristiche della<br />
strada percorsa, sia alle numerose altre contestazioni della medesima infrazione effettuate<br />
nei confronti di altri soggetti lungo lo stesso tratto di strada, avrebbe invece determinato la<br />
insufficienza degli elementi di valutazione a disposizione del giudice.<br />
Anche tale censura si appalesa infondata. Il codice della strada, all'art. 2, fornisce i cr<strong>it</strong>eri<br />
per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e<br />
funzionali delle stesse, descrivendo in particolare - per ciò che rileva in questa sede - alla<br />
lettera B) la strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o<br />
separate da spart<strong>it</strong>raffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e<br />
banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali<br />
coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, e con<br />
necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, nonché di<br />
appos<strong>it</strong>e aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione: tutte<br />
caratteristiche tecniche, quelle ricordate, che, secondo il ricorrente, la strada in questione<br />
possiederebbe. Ma la richiamata lettera B) richiede altresì, ai fini della classificazione della<br />
strada extraurbana come principale - con conseguente elevazione, ai sensi dell'art. 142,<br />
comma 1, dello stesso codice della strada, del lim<strong>it</strong>e massimo di veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o nel<br />
percorrere la stessa da 90 Km orari, vigente per tutte le altre strade, a 110 -, che essa sia<br />
contraddistinta dagli appos<strong>it</strong>i segnali di inizio e fine, che, in effetti, rappresentano, al di là di<br />
una improponibile valutazione tecnica - che sarebbe quanto meno inopportuno rimettere<br />
all'utente della strada -, l'unico elemento, di immediata percezione, idoneo ad autorizzare<br />
la percorrenza della stessa ad una veloc<strong>it</strong>à più elevata rispetto a quella massima imposta<br />
in via generale.<br />
Nella specie, il ricorrente, nel lamentare la mancata ammissione della prova richiesta al<br />
giudice di pace sulle caratteristiche della strada da lui percorsa in occasione della<br />
contestazione di eccesso di veloc<strong>it</strong>à, facendo, tra l'altro, riferimento alla dedotta mancanza<br />
di un'adeguata segnaletica verticale relativa al lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o nella strada in<br />
questione, ha riconosciuto, nello stesso ricorso, di non aver eccep<strong>it</strong>o con l'opposizione alla<br />
ordinanza ingiunzione il difetto di segnali relativi all'inizio e alla fine della strada, che sono<br />
invece gli unici, come si è appena chiar<strong>it</strong>o, previsti dal codice della strada come elementi<br />
di distinzione della strada extraurbana principale. Il ricorrente sarebbe stato tenuto, in sede
di opposizione, a provare il dato della presenza di detti cartelli, allo scopo di contrastare la<br />
contestazione relativa al superamento di oltre quaranta chilometri del lim<strong>it</strong>e massimo di<br />
veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o, piuttosto che quello della mancanza di segnaletica verticale indicante i<br />
lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à: mancanza irrilevante, avuto riguardo alla circostanza che, in assenza di<br />
previsione diversa in ordine ai detti lim<strong>it</strong>i, vigono quelli generali.<br />
Risulta, pertanto, logicamente e adeguatamente motivata, oltre che rispettosa del dato<br />
normativo, la decisione impugnata nella parte in cui ha r<strong>it</strong>enuto che, in assenza della<br />
segnalazione di inizio e fine strada richiesta dall'art. 2, lett. B), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.<br />
285, la pur riscontrata sussistenza delle altre ricordate caratteristiche, indicate dalla stessa<br />
disposizione, non valga a consentire la classificazione della strada extraurbana come<br />
principale.<br />
Ne consegue, altresì, la infondatezza del profilo della censura relativo alla mancata<br />
ammissione delle prove concernenti proprio la presenza di dette caratteristiche, irrilevanti<br />
per quanto appena chiar<strong>it</strong>o, nonché di quello concernente il mancato riconoscimento, nella<br />
specie, di una ipotesi di errore incolpevole, vertendo l'invocato errore su di una valutazione<br />
- quella relativa alla presenza delle caratteristiche qualificanti la strada "principale" - che<br />
non è ammissibile, come già precisato, che sia rimessa all'utente della strada.<br />
Con il terzo motivo, si lamenta "errore di giudizio" per violazione e falsa applicazione<br />
dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice di pace avrebbe errato nel<br />
r<strong>it</strong>enere insussistente nella specie lo stato di necess<strong>it</strong>à, da ravvisare invece nel fatto che<br />
suo padre, ricoverato presso l'ospedale di Ancona per uno scompenso cardiaco, non era<br />
in grado di provvedere agli atti di v<strong>it</strong>a quotidiana avendo necess<strong>it</strong>à di continua assistenza.<br />
Il motivo è da rigettare. La esclusione della responsabil<strong>it</strong>à per violazioni amministrative<br />
derivante da stato di necess<strong>it</strong>à, secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del<br />
1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali<br />
della materia, una effettiva s<strong>it</strong>uazione di pericolo imminente di danno grave alla persona,<br />
non altrimenti ev<strong>it</strong>abile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale s<strong>it</strong>uazione,<br />
persuasione non incolpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (v., sul punto,<br />
tra le altre, Cass. n. 4710 del 1999).<br />
Nella specie, correttamente il giudice di mer<strong>it</strong>o ha escluso la configurabil<strong>it</strong>à di una siffatta<br />
s<strong>it</strong>uazione di pericolo, essendosi lim<strong>it</strong>ato l'opponente a fornire la dimostrazione che, nel<br />
giorno in cui gli era stata contestata la violazione di cui si tratta, suo padre era stato<br />
ricoverato presso l'Ospedale di Ancona quale "soggetto affetto da scompenso cardiaco<br />
cronico", senza che fosse provato come il pericolo di danno grave alla persona del<br />
gen<strong>it</strong>ore dell'ingiunto - certamente idoneo a determinare un comprensibile stato di ansia di<br />
quest'ultimo, che dà conto delle ragioni del suo precip<strong>it</strong>oso rientro - potesse r<strong>it</strong>enersi non<br />
ev<strong>it</strong>abile altrimenti che con l'arrivo del M. in ospedale, e come detto arrivo potesse fornire<br />
un contributo determinante ai fini di scongiurare il danno medesimo.<br />
Infine, con il quarto motivo, si deduce "errore di giudizio" per omessa e insufficiente<br />
motivazione circa altro punto decisivo della controversia, e per violazione e falsa<br />
applicazione dell'art. 142 del codice della strada sotto altro profilo. Il giudice, senza<br />
disporre la esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento<br />
impiegato nella specie per la misurazione della veloc<strong>it</strong>à, aveva affermato la regolar<strong>it</strong>à<br />
dell'apparecchio omettendo di indicare gli elementi di conoscenza sui quali aveva fondato<br />
il giudizio sulle caratteristiche dell'apparecchiatura, mancando nel verbale di accertamento<br />
la menzione della corrispondenza dell'apparecchiatura autovelox utilizzata al tipo<br />
omologato, ed essendo attestato solo il modello dell'apparecchio. Inoltre, il giudice non<br />
avrebbe dato rilevanza alla dedotta circostanza della esigu<strong>it</strong>à della violazione,<br />
immotivatamente ed illeg<strong>it</strong>timamente omettendo di accertare il dir<strong>it</strong>to dell'opponente al<br />
pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 142 del codice della<br />
strada, dir<strong>it</strong>to sussistente per il fatto di aver costui superato di un solo chilometro (41
invece che 40), avuto riguardo al margine di tolleranza per l'eventuale errore<br />
dell'apparecchiatura non omologata, il lim<strong>it</strong>e massimo - 40 Km orari - di eccedenza<br />
previsto dalla legge, e ciò sia ai fini della determinazione della effettiva sanzione<br />
pecuniaria, sia ai fini della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.<br />
Anche tale censura è infondata in tutte le sue articolazioni. Ed infatti, quanto alla presunta<br />
mancanza di motivazione in ordine alla r<strong>it</strong>enuta regolar<strong>it</strong>à dell'apparecchiatura di<br />
misurazione della veloc<strong>it</strong>à, in correlazione alla mancata indicazione nel verbale di<br />
accertamento della corrispondenza della stessa al tipo omologato, è sufficiente ricordare<br />
che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, l'efficacia probatoria dello<br />
strumento rivelatore di veloc<strong>it</strong>à dei veicoli perdura sino a quando risultino accertati nel<br />
caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e deb<strong>it</strong>amente provate,<br />
inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento (v., tra le altre, Cass. n.<br />
9441 del 2001, n. 5542 del 1999); e che, inoltre, i poteri inquis<strong>it</strong>ori del giudice, previsti in<br />
via generale dall'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere informazioni alla p.a., ovvero la<br />
esibizione di atti o documenti, non sono sost<strong>it</strong>utivi dell'onere probatorio incombente alla<br />
parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati solo quando, in relazione a<br />
fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti<br />
che la parte sia impossibil<strong>it</strong>ata a fornire (v. Cass. n. 16713 del 2003).<br />
Quanto, infine, alla deduzione della mancata attribuzione di rilevanza alla esigu<strong>it</strong>à della<br />
trasgressione, si tratta di censura che non può avere ingresso nel giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
essendo rimessa alla discrezional<strong>it</strong>à del giudice del mer<strong>it</strong>o la valutazione della congru<strong>it</strong>à<br />
della sanzione. Nella specie, il giudice di pace ha escluso la sussistenza di elementi<br />
tecnici idonei ad ingenerare dubbi sulla funzional<strong>it</strong>à dello strumento utilizzato per la<br />
misurazione della veloc<strong>it</strong>à, facendo così venir meno il presupposto, sul quale il ricorrente<br />
fonda la r<strong>it</strong>enuta esigu<strong>it</strong>à della violazione, rappresentato dal margine di fallibil<strong>it</strong>à degli<br />
strumenti non omologati.<br />
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.<br />
Non essendo stata spiegata nel presente giudizio attiv<strong>it</strong>à difensiva da parte dell'intimato,<br />
non deve provvedersi sulle spese.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso.