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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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FattoDir<strong>it</strong>to<br />

Il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione contro G. C., che non svolge<br />

difese in questa sede, avverso la sentenza del G.P. di Lagonegro n. 297/05, che ha<br />

accolto l'opposizione al verbale n. (OMISSIS), elevato dalla polstrada di Potenza per<br />

violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.<br />

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per l'accoglimento, richiesta che<br />

mer<strong>it</strong>a adesione.<br />

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 273 del 1991, del D.Lgs. n.<br />

285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma 6, art. 192 e 345 reg. att. C.d.S., deducendo che<br />

non è prevista da alcuna norma nazionale o comun<strong>it</strong>aria la taratura periodica<br />

dell'apparecchiatura autovelox; che gli organi di polizia sono tenuti a rispettare le modal<strong>it</strong>à<br />

di installazione e di impiego previste nei manuali d'uso; che tutti i dispos<strong>it</strong>ivi misuratori in<br />

servizio nei paesi CEE vengono approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali; che<br />

non esistono, al riguardo, norme comun<strong>it</strong>arie vincolanti; che gli organi di polizia sono tenuti<br />

a verificare che sulle apparecchiature siano riportati gli estremi dell'approvazione rilasciata<br />

dal Ministero.<br />

La censura è fondata.<br />

La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione per la mancanza di regolare taratura<br />

dell'autovelox richiamando le raccomandazioni dell'OIML sulla omologazione e la verifica<br />

iniziale e periodica e deducendo che in Italia non vi è conform<strong>it</strong>à tra le procedure di<br />

omologazione adottate dal Ministero e la normativa nazionale e internazionale.<br />

Ha richiamato una sentenza di Tribunale dei Lodi secondo la quale, in tema di<br />

determinazione dell'osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à, non possono essere considerate fonti<br />

di prova le risultanze di apparecchiature solo omologate.<br />

Questa Corte, proprio in tema di autovelox, ha affermato che la necess<strong>it</strong>à<br />

dell'omologazione va rifer<strong>it</strong>a al singolo modello e non al singolo esemplare come si<br />

desume dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 comma 2, così come modificato dal<br />

D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 art. 197, secondo cui le singole apparecchiature devono<br />

essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 13274/06. Cass. 24.3.04 n. 5889)<br />

e che, a norma dell'art. 142 nuovo C.d.S., comma 6, sono considerate fonti di prova le<br />

risultanze delle apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate (Cass. 8515/01).<br />

La sentenza si è posta in contrasto con tali principi, peraltro richiamando una isolata<br />

decisione di mer<strong>it</strong>o, precedente all'affermazione degli stessi.<br />

La normativa europea non riguarda le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni per le<br />

quali è prevista la sola omologazione e non anche la periodica taratura con l'obbligo di<br />

attestazione della funzional<strong>it</strong>à (Cass. 7.11.2003 n. 16713).<br />

All'accoglimento del ricorso, conseguono la cassazione della sentenza senza rinvio non<br />

necess<strong>it</strong>ando ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel mer<strong>it</strong>o col rigetto dell'originaria<br />

opposizione e la condanna alle spese dell'opponente.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel<br />

mer<strong>it</strong>o, rigetta l'originaria opposizione e condanna l'opponente alle spese liquidate in Euro<br />

400, oltre le eventuali prenotate a deb<strong>it</strong>o.<br />

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.<br />

Depos<strong>it</strong>ato in Cancelleria il 27 luglio 2007<br />

AUTOVELOX NO TARATURA<br />

CASSAZIONE SEZIONE 2 CIVILE SENTENZA DEL 21 GIUGNO 2007, N. 14566<br />

ha pronunciato la seguente:<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da:

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