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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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TELELASER, NON SERVE LA FOTO<br />

CASSAZIONE CIVILE 943/2005<br />

Svolgimento del processo<br />

Antonmaria A. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace di Padova avverso il<br />

verbale di contestazione della polizia stradale di violazione dell'art. 142 comma 9 del<br />

codice della strada, accertata l'11 novembre 2000 mediante apparecchiatura telelaser LTI<br />

20-20, deducendo che lo strumento rilevatore non forniva sufficienti garanzie di affidabil<strong>it</strong>à<br />

e che mancava la prova della avvenuta violazione.<br />

Cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>osi il contradd<strong>it</strong>torio, con sentenza del 12 febbraio - 8 marzo 2001 il giudice di<br />

pace rigettava l'opposizione, osservando in motivazione che l'omologazione - nella specie<br />

risultante dal verbale di contestazione - cost<strong>it</strong>uisce l'unica condizione richiesta ai fini<br />

dell'impiego dell'apparecchio misuratore della veloc<strong>it</strong>à, che il verbale di accertamento<br />

dell'infrazione fa piena prova, fino aquerela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale<br />

come avvenuti in sua presenza, che grava sull'opponente l'onere di dimostrare gli<br />

eventuali difetti di costruzione, installazione e funzionamento dello strumento utilizzato e<br />

che nessuna prova era stata forn<strong>it</strong>a dall'A. al riguardo, che la fotografia del veicolo era da<br />

considerare elemento non indispensabile ai fini dell'accertamento della violazione.<br />

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'A. deducendo un unico<br />

motivo. Resiste con controricorso il Prefetto di Padova.<br />

Motivi della decisione<br />

Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di<br />

dir<strong>it</strong>to, si deduce che lo strumento telelaser impiegato non è conforme alle prescrizioni del<br />

codice della strada, non consentendo esso alcun riscontro di natura oggettiva circa la<br />

correttezza del rilevamento effettuato dai verbalizzanti, e quindi circa la commissione della<br />

violazione, in quanto la sua efficienza dipende soltanto dall'abil<strong>it</strong>à manuale dell'operatore.<br />

Si deduce altresì che una corretta procedura di accertamento dell'infrazione richiede la<br />

presenza di due agenti, uno impegnato nell'uso dell'apparecchio, l'altro nella annotazione<br />

della targa e del tipo di veicolo, mentre nella specie l'unico agente intento ad utilizzare lo<br />

strumento non poteva avere chiara percezione di tali elementi. Si osserva inoltre che<br />

l'omessa cost<strong>it</strong>uzione del Prefetto nel giudizio di opposizione avrebbe dovuto essere<br />

valutata dal giudice di pace come rinuncia a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da<br />

quella prospettata dall'opponente. Si deduce ancora che il giudice di pace ha errato nel<br />

r<strong>it</strong>enere non necessaria la riproduzione fotografica del veicolo coinvolto, richiedendo l'art.<br />

345 del regolamento al codice della strada che le apparecchiature siano idonee a fissare<br />

la veloc<strong>it</strong>à in modo chiaro ed accertatile, e che pertanto avrebbe dovuto r<strong>it</strong>enere illeg<strong>it</strong>timo<br />

e disapplicare il decreto di omologazione.<br />

Si sostiene infine che il mancato assolvimento dell'onere della prova addeb<strong>it</strong>ato all'A. ha<br />

trovato ragione nell'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate. La complessa<br />

censura è infondata.<br />

Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare in recenti decisioni (v., tra le<br />

altre, Cass. n. 21408, n. 21360, n. 21241, n. 5873 del 2004, tutte relative a violazioni<br />

intervenute, come quella di specie, precedentemente all'entrata in vigore della legge n.<br />

168 del 2002, di conversione del decreto legge n. 121 del 2002) che aifini dell'applicazione<br />

di sanzioni amministrative per eccesso di veloc<strong>it</strong>à deve r<strong>it</strong>enersi leg<strong>it</strong>tima la misurazione<br />

effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142<br />

comma 6 del codice della strada.<br />

Come si è rilevato nelle richiamate pronunce, la norma primaria fissa il principio che le<br />

risultanze di apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate cost<strong>it</strong>uiscono fonti di prova per la<br />

determinazione dell'osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à, mentre la disposizione regolamentare<br />

di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui<br />

all'art. 45 n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della veloc<strong>it</strong>à, per

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