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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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plicabil<strong>it</strong>à o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza<br />

degli organi ai quali è attribu<strong>it</strong>o il potere di perseguire in concreto le final<strong>it</strong>à di pubblico<br />

interesse normativamente determinate, operando un sindacato di mer<strong>it</strong>o di tipo sost<strong>it</strong>utivo<br />

del giudizio espresso dall’amministrazione (Cass. 19 novembre 2007 n. 23978; 25 gennaio<br />

2006 n. 1373; S.V., 2 agosto 2005 n. 16143; 14 gennaio 2002 n. 332).<br />

È del tutto evidente come, nel caso in esame, il giudice a quo abbia esorb<strong>it</strong>ato dai propri<br />

poteri, in violazione dell’art. 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non solo omettendo<br />

d’identificare e valutare incidentalmente l’atto presupposto, ma, ove ciò avesse fatto per<br />

implic<strong>it</strong>o, invadendo la sfera delle attribuzioni riservate all’amministrazione, nella<br />

formazione dell’atto stesso convergendo, all’evidenza, una plural<strong>it</strong>à di valutazioni, da parte<br />

dei competenti uffici ed organi comunali, di natura non solo strettamente tecnica, ma<br />

anche ampiamente discrezionale, in quanto da formularsi sulla base d’apprezzamenti<br />

ponderati sia delle s<strong>it</strong>uazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze, relative alle risorse<br />

umane ed economiche a disposizione dell’ente, da prendersi in considerazione al fine di<br />

regolare il traffico nell’amb<strong>it</strong>o della gestione complessiva della circolazione stradale sul<br />

terr<strong>it</strong>orio.<br />

Tali valutazioni, che cost<strong>it</strong>uiscono le condizioni dell’esercizio del potere delle<br />

amministrazioni ai fini dell’applicazione della normativa in esame, in quanto attinenti al<br />

mer<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della<br />

disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è lim<strong>it</strong>ato all’accertamento dei soli<br />

vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto.<br />

Nella specie, ripetesi, nessuna valutazione di tal genere - quand’anche fosse stata<br />

consent<strong>it</strong>a e, per le esposte considerazioni, non lo era - ha effettuato il giudice a quo, che<br />

il problema del dover disapplicare l’atto presupposto, inerente l’organizzazione del servizio,<br />

anzi di poter annullare il singolo provvedimento attuativo, non se lo è neppur posto.<br />

Nello stesso errore il giudice a qua è incorso laddove ha r<strong>it</strong>enuto di poter disquisire<br />

dell’idone<strong>it</strong>à o meno, in astratto, dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento,<br />

valutazione rimessa, per contro, all’amministrazione in sede d’omologazione (Cass. 2<br />

agosto 205 n. 16143); così come erroneamente ha r<strong>it</strong>enuto che il verbale dovesse<br />

contenere l’attestazione della sperimentata funzional<strong>it</strong>à dell’apparecchiatura e che tale<br />

funzional<strong>it</strong>à dovesse essere dimostrata in giudizio dall’amministrazione, mentre, viceversa,<br />

l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della veloc<strong>it</strong>à dei<br />

veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di<br />

circostanze allegate dall’opponente e dallo stesso deb<strong>it</strong>amente provate, il difetto di<br />

costruzione, installazione o funzional<strong>it</strong>à dello strumento o s<strong>it</strong>uazioni comunque ostative al<br />

suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni<br />

di tipo meramente congetturale, connesse alla sufficienza dell’intervento progresso<br />

tecnologico rispetto al modello considerato, od alla mancanza di revisione o manutenzione<br />

periodica di esso, a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.s. (Cass. 26 aprile 2007 n. 9950;<br />

5 luglio 2006 n. 15324; 16 maggio 2005 n. 10212; 20 aprile 2006 n. 8233; 10gennaio 2005<br />

n. 287; 24 marzo 2004 n. 5873; 22 giugno 2001 n. 8515; 5 giugno 1999 n. 5542).<br />

Le rationes decidendi da ultimo esaminate sono, inoltre e comunque, da considerare<br />

illeg<strong>it</strong>time anche in quanto, come giustamente evidenziato dal ricorrente Comune, hanno<br />

ad oggetto questioni relative a (pretesi) vizi del provvedimento impugnato non dedotti<br />

dall’opponente ma rilevati d’ufficio dal giudice in violazione dei lim<strong>it</strong>i della propria patestas<br />

iudicandi.<br />

Invero, l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a t<strong>it</strong>olo<br />

di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981 n. 689,<br />

procedimento al quale rinvia l’art. 204 bis c.s. per la materia, configura l’atto introduttivo,<br />

secondo le regole proprie del procedimento civile, d’un giudizio d’accertamento della

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