29.01.2015 Views

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore,<br />

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv.<br />

ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a<br />

margine del ricorso;<br />

- ricorrente -<br />

contro<br />

CA. CO.;<br />

- intimato -<br />

avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del<br />

30.5.05, depos<strong>it</strong>ata il 2071 31/05/05;<br />

ud<strong>it</strong>a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere<br />

Dott. Mario BERTUZZI;<br />

ud<strong>it</strong>o per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;<br />

lette le conclusioni scr<strong>it</strong>te del Sost<strong>it</strong>uto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che<br />

ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;<br />

E' presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per<br />

l'accoglimento del ricorso.<br />

FATTO E DIRITTO<br />

Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione<br />

avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in<br />

accoglimento del ricorso avanzato da Ca. Co., aveva annullato (a sanzione amministrativa<br />

a questi irrogata per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il<br />

lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>a' prescr<strong>it</strong>to), accertata mediante autovelox, r<strong>it</strong>enendo il verbale di<br />

contestazione illeg<strong>it</strong>timo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa<br />

segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della veloc<strong>it</strong>a', per illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>a'<br />

del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta<br />

apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali<br />

disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.<br />

L'intimata non si e' cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a.<br />

Attivata procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al<br />

Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.<br />

Parte ricorrente ha depos<strong>it</strong>ato memoria.<br />

Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di dir<strong>it</strong>to:<br />

Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) e degli<br />

articoli 384 e 385 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S.<br />

(in particolare comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n.<br />

121 articolo 4. Violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, articolo 5, all.<br />

E, e dei principi di dir<strong>it</strong>to in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di<br />

Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del dir<strong>it</strong>to di difesa e delle norme processuali a tutela<br />

del predetto dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale. Omessa, insufficiente e contradd<strong>it</strong>toria motivazione su<br />

un punto decisivo della controversia".<br />

Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel r<strong>it</strong>enere: a) necessaria, nel<br />

caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi<br />

dell'articolo 200 C.d.S., essa e' obbligatoria soltanto ove e' possibile e che, comunque, il<br />

successivo articolo 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il<br />

caso in cui la violazione lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>a' venga accertata mediante apparecchi di<br />

rilevamento gest<strong>it</strong>i e nella disponibil<strong>it</strong>a' degli organi di polizia clic consentono la<br />

determinazione dell'illec<strong>it</strong>o soltanto in un momento successivo; b) dovuta la preventiva<br />

informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura,<br />

essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispos<strong>it</strong>ivi di<br />

cui al Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4; c) illeg<strong>it</strong>timo e quindi disapplicabile il

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!