DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it
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di opposizione, a provare il dato della presenza di detti cartelli, allo scopo di contrastare la<br />
contestazione relativa al superamento di oltre quaranta chilometri del lim<strong>it</strong>e massimo di<br />
veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o, piuttosto che quello della mancanza di segnaletica verticale indicante i<br />
lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à: mancanza irrilevante, avuto riguardo alla circostanza che, in assenza di<br />
previsione diversa in ordine ai detti lim<strong>it</strong>i, vigono quelli generali.<br />
Risulta, pertanto, logicamente e adeguatamente motivata, oltre che rispettosa del dato<br />
normativo, la decisione impugnata nella parte in cui ha r<strong>it</strong>enuto che, in assenza della<br />
segnalazione di inizio e fine strada richiesta dall'art. 2, lett. B), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.<br />
285, la pur riscontrata sussistenza delle altre ricordate caratteristiche, indicate dalla stessa<br />
disposizione, non valga a consentire la classificazione della strada extraurbana come<br />
principale.<br />
Ne consegue, altresì, la infondatezza del profilo della censura relativo alla mancata<br />
ammissione delle prove concernenti proprio la presenza di dette caratteristiche, irrilevanti<br />
per quanto appena chiar<strong>it</strong>o, nonché di quello concernente il mancato riconoscimento, nella<br />
specie, di una ipotesi di errore incolpevole, vertendo l'invocato errore su di una valutazione<br />
- quella relativa alla presenza delle caratteristiche qualificanti la strada "principale" - che<br />
non è ammissibile, come già precisato, che sia rimessa all'utente della strada.<br />
Con il terzo motivo, si lamenta "errore di giudizio" per violazione e falsa applicazione<br />
dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice di pace avrebbe errato nel<br />
r<strong>it</strong>enere insussistente nella specie lo stato di necess<strong>it</strong>à, da ravvisare invece nel fatto che<br />
suo padre, ricoverato presso l'ospedale di Ancona per uno scompenso cardiaco, non era<br />
in grado di provvedere agli atti di v<strong>it</strong>a quotidiana avendo necess<strong>it</strong>à di continua assistenza.<br />
Il motivo è da rigettare. La esclusione della responsabil<strong>it</strong>à per violazioni amministrative<br />
derivante da stato di necess<strong>it</strong>à, secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del<br />
1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali<br />
della materia, una effettiva s<strong>it</strong>uazione di pericolo imminente di danno grave alla persona,<br />
non altrimenti ev<strong>it</strong>abile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale s<strong>it</strong>uazione,<br />
persuasione non incolpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (v., sul punto,<br />
tra le altre, Cass. n. 4710 del 1999).<br />
Nella specie, correttamente il giudice di mer<strong>it</strong>o ha escluso la configurabil<strong>it</strong>à di una siffatta<br />
s<strong>it</strong>uazione di pericolo, essendosi lim<strong>it</strong>ato l'opponente a fornire la dimostrazione che, nel<br />
giorno in cui gli era stata contestata la violazione di cui si tratta, suo padre era stato<br />
ricoverato presso l'Ospedale di Ancona quale "soggetto affetto da scompenso cardiaco<br />
cronico", senza che fosse provato come il pericolo di danno grave alla persona del<br />
gen<strong>it</strong>ore dell'ingiunto - certamente idoneo a determinare un comprensibile stato di ansia di<br />
quest'ultimo, che dà conto delle ragioni del suo precip<strong>it</strong>oso rientro - potesse r<strong>it</strong>enersi non<br />
ev<strong>it</strong>abile altrimenti che con l'arrivo del M. in ospedale, e come detto arrivo potesse fornire<br />
un contributo determinante ai fini di scongiurare il danno medesimo.<br />
Infine, con il quarto motivo, si deduce "errore di giudizio" per omessa e insufficiente<br />
motivazione circa altro punto decisivo della controversia, e per violazione e falsa<br />
applicazione dell'art. 142 del codice della strada sotto altro profilo. Il giudice, senza<br />
disporre la esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento<br />
impiegato nella specie per la misurazione della veloc<strong>it</strong>à, aveva affermato la regolar<strong>it</strong>à<br />
dell'apparecchio omettendo di indicare gli elementi di conoscenza sui quali aveva fondato<br />
il giudizio sulle caratteristiche dell'apparecchiatura, mancando nel verbale di accertamento<br />
la menzione della corrispondenza dell'apparecchiatura autovelox utilizzata al tipo<br />
omologato, ed essendo attestato solo il modello dell'apparecchio. Inoltre, il giudice non<br />
avrebbe dato rilevanza alla dedotta circostanza della esigu<strong>it</strong>à della violazione,<br />
immotivatamente ed illeg<strong>it</strong>timamente omettendo di accertare il dir<strong>it</strong>to dell'opponente al<br />
pagamento del minimo della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 142 del codice della<br />
strada, dir<strong>it</strong>to sussistente per il fatto di aver costui superato di un solo chilometro (41