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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche<br />

una lim<strong>it</strong>azione della capac<strong>it</strong>à di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare<br />

le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del<br />

Codice della Strada”.<br />

L’ACCOSTAMENTO, DELLA VELOCITA’ AL VEICOLO, SPETTA<br />

ALL’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE<br />

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZIONE II, 11 OTTOBRE 2006, N. 21776<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

II Giudice di Pace di Tivoli, con sentenza del 7 febbraio 2003, in accoglimento<br />

dell’opposizione proposta da T. M. avverso il verbale n. 001112S del 3 aprile 2002, con il<br />

quale la polizia provinciale di Roma aveva accertato, a mezzo apparecchio telelaser<br />

utralyte, la violazione dell’art. 142, 9° co., c.d.s., per avere egli percorso la SP 28/B alla<br />

guida della sua autovettura tg. XXX ad una veloc<strong>it</strong>à superiore di 45,95 km/h al lim<strong>it</strong>e<br />

consent<strong>it</strong>o di km/h 50, annullò l’impugnato verbale e compensò tra le parti le spese del<br />

giudizio.<br />

Osservò il giudice che non era stata raggiunta la certezza della responsabil<strong>it</strong>à ed<br />

imputabil<strong>it</strong>à della violazione all’opponente, giacché il telelaser e lo scontrino da esso<br />

emesso non sono conformi al dettato dell’art. 345, reg. c.d.s., e non possono assurgere a<br />

prova chiara ed accertabile della violazione, in quanto non riportano la targa del veicolo e<br />

non offrono altre indicazioni utili, valide, essenziali e fondamentali, quali il luogo esatto di<br />

puntamento del misuratore di veloc<strong>it</strong>à, nella specie rilevante per determinare il<br />

superamento da parte del veicolo del cartello indicante il lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à.<br />

L’Amministrazione Provinciale di Roma è ricorsa con un motivo per la cassazione della<br />

sentenza e l’intimato T. non ha resist<strong>it</strong>o in giudizio.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE<br />

Il ricorrente, denunciando con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.<br />

142, 6° e 9° co., 200 e 201, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 384, d.p.r. 16 dicembre<br />

1992, n. 495, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che sia stata esclusa<br />

l’efficacia di prova legale della veloc<strong>it</strong>à del veicolo rilevata mediante il telelaser, nonostante<br />

la sua omologazione, la sua precisione anche a distanza di centinaia di metri e<br />

l’impossibil<strong>it</strong>à che eventuali anomalie di funzionamento non venissero segnalate con un<br />

messaggio di errore, e sia stata negata la fede privilegiata che assiste il verbale nella parte<br />

in cui attesta attiv<strong>it</strong>à svolta dall’operatore per identificare il veicolo puntato con lo<br />

strumento.<br />

Il motivo è fondato.<br />

Questa Corte ha diffusamente esaminato, anche di recente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 24<br />

aprile 2006, n. 9532; cass. civ., sez. II, sent. 13 aprile 2006, n. 8749; cass. civ., sez. sent.<br />

29 marzo 2006, n. 7282; cass. civ., sez. II, sent. 2 agosto 2005, n. 16143), la questione<br />

relativa agli accertamenti della violazione dell’art. 142, c.d.s., effettuati in epoca anteriore,<br />

come nella specie, all’entrata in vigore dell’art. 4, d.l. 20 giugno 2002, n. 121, mediante<br />

l’apparecchiatura denominata telelaser, e ha costantemente affermato la valid<strong>it</strong>à dei detti<br />

accertamenti.<br />

L’art. 142, 6° co., c.d.s., dispone, infatti, che per la determinazione dell’osservanza dei<br />

lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à sono considerate fonti di prova, tra le altre, le risultanze di apparecchiature<br />

deb<strong>it</strong>amente omologate e la norma regolamentare contenuta nell’art. 345, 1° co., d.p.r. n.<br />

495/92, alla quale esso rinvia, si lim<strong>it</strong>a a stabilire che le apparecchiature destinate a<br />

controllare l’osservanza dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à devono essere costru<strong>it</strong>e in modo da<br />

raggiungere detto scopo fissando la veloc<strong>it</strong>à del veicolo in un dato momento in modo<br />

chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

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