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DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

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della parte ricorrente, per avere indicato il cognome del ricorrente come M. anziché come<br />

M..<br />

La censura non è mer<strong>it</strong>evole di accoglimento. Il lamentato vizio della sentenza è<br />

all'evidenza riconducibile ad un mero errore materiale - emendabile mediante un<br />

provvedimento di correzione - il quale non ha inciso sulla regolare cost<strong>it</strong>uzione del<br />

rapporto processuale, né sul contenuto sostanziale della decisione, e non ha determinato<br />

alcuna incertezza sul soggetto al quale la decisione si riferisce.<br />

Con il secondo motivo, si denuncia "errore di giudizio" per omessa, insufficiente,<br />

contradd<strong>it</strong>toria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa<br />

applicazione degli artt. 2 e 142 e degli artt. 37 e 38 del codice della strada. Il giudice di<br />

pace non avrebbe indicato su quali elementi abbia r<strong>it</strong>enuto che nella strada in questione<br />

non esistessero segnali di inizio e di fine. Del resto, la strada presenterebbe tutte le<br />

caratteristiche indicate dall'art. 2 del codice della strada per essere considerata<br />

extraurbana principale, percorribile, come tale, ad una veloc<strong>it</strong>à massima di 110 KM orari,<br />

essendo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da due carreggiate indipendenti e separate da spart<strong>it</strong>raffico invalicabile,<br />

ciascuna con due corsie di marcia, attrezzata con appos<strong>it</strong>e aree di servizio, che<br />

comprendono spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di<br />

accelerazione, ed inoltre sarebbe priva di segnaletica relativa ai lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à. Tali<br />

caratteristiche avrebbero dovuto quanto meno indurre il giudicante a r<strong>it</strong>enere la<br />

sussistenza nella specie di ignoranza incolpevole. La negata prova per testimoni dedotta<br />

dall'opponente su circostanze, r<strong>it</strong>enute decisive, attinenti sia alle caratteristiche della<br />

strada percorsa, sia alle numerose altre contestazioni della medesima infrazione effettuate<br />

nei confronti di altri soggetti lungo lo stesso tratto di strada, avrebbe invece determinato la<br />

insufficienza degli elementi di valutazione a disposizione del giudice.<br />

Anche tale censura si appalesa infondata. Il codice della strada, all'art. 2, fornisce i cr<strong>it</strong>eri<br />

per la classificazione delle strade in funzione delle caratteristiche costruttive, tecniche e<br />

funzionali delle stesse, descrivendo in particolare - per ciò che rileva in questa sede - alla<br />

lettera B) la strada extraurbana principale come strada a carreggiate indipendenti o<br />

separate da spart<strong>it</strong>raffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e<br />

banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali<br />

coordinati, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore, e con<br />

necessaria previsione di opportuni spazi per eventuali altre categorie di utenti, nonché di<br />

appos<strong>it</strong>e aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione: tutte<br />

caratteristiche tecniche, quelle ricordate, che, secondo il ricorrente, la strada in questione<br />

possiederebbe. Ma la richiamata lettera B) richiede altresì, ai fini della classificazione della<br />

strada extraurbana come principale - con conseguente elevazione, ai sensi dell'art. 142,<br />

comma 1, dello stesso codice della strada, del lim<strong>it</strong>e massimo di veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o nel<br />

percorrere la stessa da 90 Km orari, vigente per tutte le altre strade, a 110 -, che essa sia<br />

contraddistinta dagli appos<strong>it</strong>i segnali di inizio e fine, che, in effetti, rappresentano, al di là di<br />

una improponibile valutazione tecnica - che sarebbe quanto meno inopportuno rimettere<br />

all'utente della strada -, l'unico elemento, di immediata percezione, idoneo ad autorizzare<br />

la percorrenza della stessa ad una veloc<strong>it</strong>à più elevata rispetto a quella massima imposta<br />

in via generale.<br />

Nella specie, il ricorrente, nel lamentare la mancata ammissione della prova richiesta al<br />

giudice di pace sulle caratteristiche della strada da lui percorsa in occasione della<br />

contestazione di eccesso di veloc<strong>it</strong>à, facendo, tra l'altro, riferimento alla dedotta mancanza<br />

di un'adeguata segnaletica verticale relativa al lim<strong>it</strong>e di veloc<strong>it</strong>à consent<strong>it</strong>o nella strada in<br />

questione, ha riconosciuto, nello stesso ricorso, di non aver eccep<strong>it</strong>o con l'opposizione alla<br />

ordinanza ingiunzione il difetto di segnali relativi all'inizio e alla fine della strada, che sono<br />

invece gli unici, come si è appena chiar<strong>it</strong>o, previsti dal codice della strada come elementi<br />

di distinzione della strada extraurbana principale. Il ricorrente sarebbe stato tenuto, in sede

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