DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it
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pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delim<strong>it</strong>ato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta<br />
valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o<br />
circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;<br />
ne consegue che il giudice, salve le ipotesi d’inesistenza, non ha il potere di rilevare<br />
d’ufficio ragioni di null<strong>it</strong>à del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha<br />
preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che<br />
l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei lim<strong>it</strong>i consent<strong>it</strong>i dagli artt.<br />
183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di<br />
esse non vi sia accettazione del contradd<strong>it</strong>torio da parte dell’amministrazione (ex pluribus,<br />
Cass. 19 gennaio 2007 n. 1173; 11 gennaio 2006 n. 217; 9 marzo 2004 n. 4781; 17<br />
settembre 2003 n. 13667; 24 giugno 2003 n. 9987; ma già Cass. 28 ottobre 1983 n. 6381).<br />
Quanto alla seconda delle principali considerazioni svolte dal giudice a qua sui motivi<br />
d’impugnazione effettivamente prospettati dall’opponente, è anch’ essa errata.<br />
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, nel caso di violazione delle<br />
norme sui lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à nella circolazione stradale accertata a mezzo di strumento<br />
omologato, il momento essenziale dell’accertamento stesso sia quello del rilevamento fotografico,<br />
cui deve necessariamente presiedere uno dei soggetti ai quali, come già visto in<br />
precedenza, l’art. 12 C.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non<br />
può essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati; come, pertanto, la fonte principale<br />
di prova delle risultanze dello strumento elettronico essendo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal negativo della<br />
fotografia, quale documento che individua il veicolo e ne consente la rapportabil<strong>it</strong>à alle<br />
circostanze di fatto, di tempo e di luogo rappresentativi, la successiva fase dello sviluppo e<br />
della stampa del negativo rappresenti il semplice espletamento d’una attiv<strong>it</strong>à meramente<br />
materiale, cui non deve necessariamente attendere, né presenziare, il pubblico ufficiale<br />
rilevatore dell’infrazione od altro dei soggetti indicati nel c<strong>it</strong>ato art. 12.<br />
In altri termini, la valid<strong>it</strong>à dell’accertamento non è data dalla presenza del pubblico ufficiale<br />
all’attiv<strong>it</strong>à tecnica svolta in laboratorio, ma dalla rispondenza a realtà del rilievo fotografico,<br />
ossia della coincidenza tra il negativo ed il veicolo, anche in relazione agli altri elementi<br />
indicati, quali il luogo, il momento della rilevazione e la veloc<strong>it</strong>à (Cass. 30 gennaio 2008 n.<br />
2202; 7 novembre 2003 n. 16713; 20 marzo 1998 n. 2952).<br />
La circostanza, poi, che, nell’espletamento di tale attiv<strong>it</strong>à, l’operatore privato possa<br />
commettere errori od alterazioni tali da inficiare il rilevamento fotografico, circostanze che<br />
potrebbero d’altronde verificarsi anche nel caso in cui l’operazione fosse compiuta da<br />
pubblico ufficiale, non esclude la possibil<strong>it</strong>à per il trasgressore - o, comunque, per la<br />
persona tenuta al pagamento della sanzione amministrativa - di fornire specifica prova<br />
contraria in ordine al rilevamento medesimo ed all’effettiva corrispondenza del documento<br />
sviluppato e stampato al negativo, salva, inoltre, la più radicale dimostrazione, come già<br />
sopra evidenziato, d’un difetto di costruzione dell’apparecchio o di un suo cattivo<br />
funzionamento nel caso concreto; parimenti, possono formare oggetto di denunzia e<br />
consequenziale accertamento in sede penale eventuali volontarie manipolazioni<br />
dell’apparecchiatura o dei supporti fotografici da parte dell’operatore tecnico privato, ma<br />
tali evenienze, ipotizzate dal giudice a qua, rappresentano momenti di patologia del<br />
rapporto tra l’amministrazione ed il detto operatore che non possono essere invocati, nella<br />
loro astratta eventual<strong>it</strong>à, per inficiare aprioristicamente la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del rapporto stesso e<br />
dei risultati di esso nel suo ordinario svolgimento fisiologico.<br />
Per le esposte ragioni l’impugnata sentenza va, dunque, annullata e la causa, poiché<br />
l’opponente aveva svolto altre ragioni d’impugnazione non esaminate dal giudice a qua in<br />
quanto r<strong>it</strong>enute assorb<strong>it</strong>e, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del mer<strong>it</strong>o pari<br />
ordinato, che s’indica nel Giudice di pace di Benevento, cui è anche demandato, ex art.<br />
385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.(Omissis)