29.01.2015 Views

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

DOSSIER RILEVATORI VELOCITA'.pdf - Infocds.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Motivi della decisione<br />

4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requis<strong>it</strong>oria scr<strong>it</strong>ta<br />

nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con<br />

richiesta di accoglimento del ricorso.<br />

5. Le conclusioni della Procura Generale possono essere accolte, in quanto il ricorso<br />

appare manifestamente fondato alla luce dell'ormai univoca giurisprudenza di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à in<br />

tema di utilizzazione del dispos<strong>it</strong>ivo denominato “telelaser 20-20”, conforme al modello<br />

omologato (provvedimento non sindacabile del giudice), da presumersi in condizioni di<br />

efficienza (a meno di prova contraria o di specifiche deduzioni dell'opponente),<br />

rispondente ai requis<strong>it</strong>i di cui agli articoli 142 del Codice della Strada e 345 del relativo<br />

regolamento e idoneo, con l'integrazione dei verbalizzanti ai fini della identificazione del<br />

veicolo apparso sul display, all'accertamento dell'eccesso di veloc<strong>it</strong>à.<br />

In tal senso Cass. 2007 n. 17754 ha affermato che: «non è necessario che l'apparecchio<br />

sia mun<strong>it</strong>o di dispos<strong>it</strong>ivo di documentazione fotografica ma solo che sia deb<strong>it</strong>amente<br />

omologato e la veloc<strong>it</strong>à venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta<br />

individuazione del veicolo rimane comp<strong>it</strong>o degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici<br />

gestori ex art. 12 cod. strada delle apparecchiature in questione».<br />

Di recente, poi, questa Corte (Cass. 2008 n. 1889), nuovamente affrontando la questione<br />

dell'idone<strong>it</strong>à delle apparecchiature di rilevazione di veloc<strong>it</strong>à telelaser con riferimento alla<br />

nuova disciplina introdotta dall'art 4 del DL 121 del 2002, ha affermato che:<br />

«In tema di accertamento della violazione dei lim<strong>it</strong>i di veloc<strong>it</strong>à a mezzo di apparecchiature<br />

elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall'art. 142 Codice della<br />

strada e dall'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, deve r<strong>it</strong>enersi leg<strong>it</strong>tima, restando affidata<br />

all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assist<strong>it</strong>a da fede<br />

privilegiata fino a querela di falso, della riferibil<strong>it</strong>à della veloc<strong>it</strong>à al veicolo individuato<br />

mediante l'apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dall'art. 4 del d.l. n. 121 del<br />

2002, convert<strong>it</strong>o nella legge n. 168 del 2002 che prescrive la documentazione della<br />

violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare,<br />

anche in tempi successivi, le modal<strong>it</strong>à di realizzazione dell'infrazione, in quanto questa<br />

ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento<br />

dell'illec<strong>it</strong>o in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in<br />

assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video».<br />

In defin<strong>it</strong>iva il quadro normativo indicato consente di affermare che l'articolo 142 del<br />

Codice della Strada si lim<strong>it</strong>a a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le<br />

apparecchiature deb<strong>it</strong>amente omologate, mentre l'articolo 345 del regolamento di<br />

esecuzione dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata<br />

direttamente agli organi designati ad effettuare il relativo accertamento, devono essere<br />

costru<strong>it</strong>e in modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la veloc<strong>it</strong>à in un dato momento<br />

in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente, senza prevedere che<br />

della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata la<br />

documentazione fotografica.<br />

Conseguentemente è leg<strong>it</strong>tima la rilevazione della veloc<strong>it</strong>à di un veicolo, effettuata a<br />

mezzo dell'apparecchiatura elettronica in considerazione, che, pur non rilasciando<br />

documentazione fotografica della avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato<br />

veicolo, ne consente l'accertamento della veloc<strong>it</strong>à in un dato momento, restando affidata<br />

all'attestazione dell'organo designato la riferibil<strong>it</strong>à della veloc<strong>it</strong>à proprio al veicolo dal<br />

medesimo organo individuato.<br />

Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta<br />

contestato e provato il difettoso funzionamento dell'apparecchiatura.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!